Cassazione Penale, Sentenza n. 15603/2022 del 21/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 15/06/2021 che ha revocato l'affidamento in prova al servizio sociale con decorrenza 24/05/2021. La revoca è stata motivata dalla condotta del ricorrente in data 20/24 maggio 2021: fermo dai Carabinieri mentre conduceva un'autovettura senza patente, privo di documento di identità e della carta precettiva, e avendo fornito false generalità (dichiarandosi come Vincenzo Milella). Per tali fatti è stato denunciato per false dichiarazioni, guida senza patente e violazione delle prescrizioni dell'affidamento. La difesa ha denunciato errata applicazione dell'art. 47 Ord. pen. e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice ha agito in modo meccanicistico senza bilanciare l'episodio contestato con il lungo e positivo comportamento inframurario e con le licenze, la liberazione anticipata e l'estensione dell'orario esterno già ottenute; ha chiesto in subordine il ripristino dell'affidamento con modalità più contenitive.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale di sorveglianza che ha valutato l'episodio come plurimo nelle sue violazioni (false generalità, guida senza patente, inosservanza delle prescrizioni) e idoneo a dimostrare l'incompatibilità con la prosecuzione dell'affidamento in prova, avendo escluso l'effettivo avvio del percorso di risocializzazione. La decorrenza della revoca è stata confermata al 24/05/2021, data della comunicazione del fatto e della sospensione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 47 Ord. pen.
La norma disciplina la revoca dell'affidamento in prova: la Corte conferma che la revoca non è automatica al riscontro di violazioni, ma richiede una valutazione complessiva e comparativa della condotta dell'affidato alla luce della finalità risocializzante; qualora la violazione sia ritenuta incompatibile con la prosecuzione della misura, la revoca è legittima se adeguatamente motivata
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente per il rigetto del ricorso; applicata per la condanna alle spese nel presente caso
Massime di principio
- La revoca dell'affidamento in prova richiede sempre una valutazione complessiva e comparativa del comportamento dell'affidato: non basta una violazione in astratto, ma occorre che essa si manifesti come incompatibile con la prosecuzione del percorso risocializzante
- Fatti che integrano reato (es. false dichiarazioni) e violazioni multiple e cumulative delle prescrizioni possono giustificare la revoca anche se si tratta di un episodio isolato, se il giudice ritiene che ledano gravemente la finalità rieducativa
- La decorrenza della revoca può essere fissata alla data in cui è intervenuta la sospensione o la constatazione del fatto rilevante, quando congruamente motivata
- La difesa deve contestare concretamente la ricostruzione fattuale e proporre misure alternative meno afflittive o elementi di prova che dimostrino il carattere occasionale e non sintomatico della condotta; argomentazioni generiche sui precedenti comportamenti positivi possono risultare insufficienti se non controbilanciate da elementi concreti
- Il giudice di merito deve fornire motivazione adeguata e non illogica che colleghi le specifiche violazioni all'incapacità dell'affidamento di perseguire gli obiettivi rieducativi; in mancanza di tale motivazione, il provvedimento è correggibile in sede di impugnazione
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