Sentenza n. 1802/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione della ricorrente dalle GPS per la classe di concorso ADSS per il biennio 2026/2028, rigetto delle istanze di autotutela e decreto di pubblicazione delle graduatorie definitive nella parte in cui recepisce l’esclusione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti con cui l’Ufficio scolastico territoriale di Cosenza l’ha esclusa dalla I Fascia delle GPS per la classe ADSS per il biennio 2026/2028, ha rigettato le sue istanze di autotutela e ha pubblicato le graduatorie definitive recependo l’esclusione. Ha dedotto: violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 12, dell’ordinanza ministeriale sulle GPS, per formalismo eccessivo ed erroneo, difetto d’istruttoria e travisamento dei fatti; violazione degli artt. 6 e 10-bis della l. 241/1990 e degli artt. 43 e 71 del d.P.R. 445/2000, per mancata attivazione del soccorso istruttorio e illegittimo rigetto dell’autotutela; violazione degli artt. 3, 34 e 97 Cost. e dei principi di buon andamento, proporzionalità e favor partecipationis. L’Amministrazione ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La ricorrente non ha impugnato l’ordinanza ministeriale che disciplina in via generale le graduatorie.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, senza esaminare nel merito i motivi relativi alla legittimità dell’esclusione, al soccorso istruttorio e ai principi costituzionali invocati. Ha qualificato la controversia come attinente a un atto di mera gestione delle graduatorie, direttamente concernente la posizione soggettiva della candidata e il suo diritto al corretto collocamento; la giurisdizione spetta quindi al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. 165/2001. Il TAR ha distinto questo caso da quelli in cui è contestata la legittimità della disciplina ministeriale generale delle graduatorie: qui non erano state formulate specifiche censure contro l’ordinanza ministeriale, che non era stata impugnata. In applicazione dell’art. 11, comma 2, c.p.a., ha disposto che gli effetti sostanziali e processuali della domanda siano conservati se il giudizio è riproposto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Spese compensate. La domanda cautelare monocratica era stata precedentemente respinta con decreto del 27 agosto 2026.
Norme richiamate
art. 63 d.lgs. 165/2001
la vicenda relativa all’esclusione dalle graduatorie provinciali in questione spetta, quindi, al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. n. 165/2001
Le controversie concernenti atti di mera gestione delle graduatorie scolastiche, che incidono direttamente sulla posizione dell’interessato e sul suo diritto al corretto collocamento, spettano al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
art. 11, comma 2, c.p.a.
l’accertato difetto di giurisdizione comporta, ai sensi dell’art. 11, co. 2, c.p.a., l’applicazione dell’istituto della translatio iudicii, in forza del quale sono conservati gli effetti sostanziali e processuali dell’originaria domanda, se questo giudizio è riproposto dinanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza
Dopo la declinatoria di giurisdizione, gli effetti sostanziali e processuali della domanda sono conservati se la causa viene riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.
art. 60 c.p.a.
la causa possa essere definita con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., come da avviso dato alle parti, confermando i principi già espressi da questa Sezione con la sentenza n.84 del 19 gennaio 2026, che si richiama anche ai sensi dell’art. 88, co. 2, lett. d) c.p.a.
La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata dopo che le parti ne erano state avvisate.
Massime di principio
- La giurisdizione nelle controversie sulle graduatorie scolastiche si individua in base al petitum sostanziale e alla natura della situazione soggettiva dedotta: se la controversia riguarda un atto di mera gestione e il diritto dell’interessato al corretto collocamento in graduatoria, la giurisdizione spetta al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
- La giurisdizione amministrativa sussiste quando l’oggetto effettivo della domanda è la legittimità della disciplina generale delle graduatorie adottata con atto ministeriale; non basta che l’esclusione o il mancato inserimento discendano dall’applicazione di tale disciplina se essa non è specificamente contestata e impugnata.
- In caso di declinatoria della giurisdizione, la domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, conservando gli effetti sostanziali e processuali dell’originaria domanda.
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