Cassazione Penale, Sentenza n. 45339/2023 del 10/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Sciacca era stato condannato dal Tribunale di Sciacca per il porto ingiustificato di un coltello (art. 4, legge 18/4/1975 n.110): il coltello, lama 7 cm (lunghezza totale 16 cm), fu rinvenuto nella tasca del giubbotto durante un controllo su una Volkswagen Golf a Poggioreale. L'imputato giustificò il porto come strumento di lavoro per la pulizia delle pecore. Il Tribunale ritenne la giustificazione non credibile (l'imputato indossava abiti civili) e lo condannò all'ammenda di €1.000, con confisca e distruzione dell'oggetto. In cassazione la difesa dedusse: (i) travisamento della prova e errata applicazione della legge per non aver valorizzato le giustificazioni; (ii) omessa motivazione sulla richiesta di applicazione dell'istituto di non punibilità ex art. 131-bis c.p. Il Procuratore Generale aveva chiesto annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione; la Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo (confermando la valutazione del Tribunale sulla insufficiente prova della giustificazione) e fondato il secondo per omissione di un confronto motivato sulla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis, con conseguente annullamento parziale e rinvio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile quanto al primo motivo e fondato il secondo: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo all'applicabilità dell'art. 131-bis c.p., disponendo il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sciacca in diversa composizione. Quanto al resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La richiesta del Procuratore Generale di annullamento senza rinvio per prescrizione non è stata accolta, poiché la Cassazione ha ritenuto che, per effetto dei periodi di sospensione indicati dalla motivazione di merito, il termine prescrizionale quinquennale non fosse spirato.
Norme richiamate
legge 18 aprile 1975, n.110, art. 4
Norma che sanziona il porto ingiustificato di armi e strumenti atti ad offendere; la condotta contestata è stata qualificata ai sensi di questa disposizione, con riconoscimento dell'ipotesi attenuata (terzo comma) dal Tribunale di merito
art. 131-bis cod. pen.
Istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto; la difesa lo aveva invocato in conclusione e il giudice di merito doveva confrontarsi e motivare esplicitamente la decisione in merito, omissione che la Cassazione ha ritenuto viziante
art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen.
Ground di cassazione per carenza di motivazione: la Corte richiama che la mancanza di confronto motivato con doglianze decisive configura il vizio previsto da questa norma
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma citata in relazione al limite di sintesi per la formulazione del ricorso e della relazione in cassazione; la Corte ha riassunto i motivi entro i limiti previsti
prescrizione (termine quinquennale del reato)
La questione della prescrizione è stata esaminata: la Corte ha ritenuto che, nonostante la data del fatto (12/01/2018), i periodi di sospensione indicati in sentenza rendessero non ancora spirato il termine prescrizionale
Massime di principio
- Se la difesa invoca l'applicazione dell'art. 131-bis c.p., il giudice di merito deve affrontare espressamente e motivatamente la richiesta: l'omissione costituisce vizio di motivazione rilevante in cassazione e può comportare annullamento e rinvio
- La valutazione della giustificazione per il porto di un coltello pone l'accento sulle circostanze oggettive (es. abbigliamento da lavoro, luogo del rinvenimento, coerenza della spiegazione) e non soltanto sulle dichiarazioni dell'imputato; la mancanza di elementi oggettivi corrobora il rigetto della giustificazione
- La mera affermazione di uso lavorativo di un utensile da parte dell'imputato è insufficiente se non supportata da elementi fattuali concreti e coerenti (es. abiti da lavoro, strumenti tipici del mestiere, testimonianze di attività correlate)
- Le eccezioni di prescrizione devono essere valutate con attenzione ai periodi di sospensione del corso della prescrizione; l'accertamento giudiziale può non corrispondere alla richiesta del pubblico ministero quando risultino sospensioni
- In cassazione i motivi devono essere specifici e non meramente confutativi: per ottenere l'annullamento per travisamento della prova occorre dimostrare l'insufficienza o l'illogicità della motivazione di merito
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