Sentenza del 11/03/2016 n. 4778 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2002 ai fini delle imposte dirette, dell'Irap e dell'Iva, determinando maggiori ricavi sulla base dei costi per la manodopera. La società aveva impugnato l'accertamento, contestando sia la mancata allegazione del processo verbale di constatazione sia l'incongruenza del metodo induttivo, poiché non erano stati considerati malattie, permessi e tempi di riordino dell'officina. La Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento parziale dell'accertamento. In Cassazione è però emersa la mancata partecipazione al giudizio dei soci della società di persone, che erano litisconsorti necessari.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato nullo l'intero giudizio per violazione del litisconsorzio necessario, rilevando che nelle controversie relative alla rettifica del reddito di una società di persone devono partecipare necessariamente la società e tutti i soci, poiché l'accertamento del reddito sociale comporta l'automatica imputazione del reddito ai soci in proporzione alle rispettive quote. La nullità ha riguardato anche la parte relativa all'Iva, poiché l'accertamento era fondato su elementi comuni e non era autonomamente separabile. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata e gli atti sono stati rinviati alla Commissione tributaria provinciale di Latina per un nuovo giudizio con la partecipazione di tutti i soggetti necessari. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5
I redditi delle società di persone sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili.
La rettifica del reddito di una società di persone incide automaticamente anche sulla posizione fiscale dei soci. Per questo società e soci devono partecipare allo stesso processo, in quanto il rapporto sostanziale e l'accertamento sono unitari.
Principio del litisconsorzio necessario nel processo tributario
Quando l'accertamento riguarda il reddito di una società di persone e produce effetti automatici sui soci, la controversia deve essere trattata con la partecipazione della società e di tutti i soci. L'omessa partecipazione determina la nullità dell'intero giudizio.
Principio del simultaneus processus per accertamenti collegati tra imposte dirette, Irap e Iva
Se l'accertamento ai fini delle imposte dirette, dell'Irap e dell'Iva è contenuto in un unico atto e si fonda su elementi comuni, la parte relativa all'Iva non può essere separata quando non presenta profili autonomi. Anche tale parte deve quindi essere trattata nel medesimo processo.
Cass. 18 febbraio 2010, n. 3830; Cass. ord. 29 gennaio 2014, n. 2014
In presenza di giudizi separati già celebrati nei confronti della società e dei soci, la violazione del litisconsorzio può essere superata mediante riunione dei procedimenti. Tale rimedio non è applicabile quando non risulta alcun coinvolgimento dei soci.
Massime di principio
- Nelle controversie fiscali riguardanti una società di persone, devono essere chiamati in giudizio sia la società sia tutti i soci, perché la rettifica del reddito sociale si riflette automaticamente sui redditi dei soci.
- Se il giudizio si svolge soltanto tra l'Amministrazione finanziaria e la società, senza la partecipazione dei soci, il processo è viziato da nullità e deve essere rinnovato davanti al giudice di primo grado.
- La possibilità di riunire procedimenti separati può operare soltanto quando esistano effettivamente giudizi autonomi instaurati anche dai soci; non è sufficiente che la loro posizione sia astrattamente collegata.
- Quando imposte dirette, Irap e Iva derivano da un unico accertamento basato sugli stessi fatti, la controversia può richiedere una trattazione unitaria. La nullità relativa alla posizione della società può quindi estendersi anche alla parte Iva.
- Il rinvio per violazione del litisconsorzio non equivale a una decisione definitiva sulla fondatezza dell'accertamento o delle contestazioni economiche: il merito dovrà essere riesaminato nel nuovo giudizio con tutte le parti necessarie.
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