Ordinanza n. 353/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, -dell’Avviso pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle Entrate e sul sito del Portale InPA recante la pubblicazione delle graduatorie e degli elenchi dei vincitori distinte per Regioni inerenti la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025, Codice Concorso: ADE/TRIB/2700) in riferimento alle parti di interesse e in particolare per la Regione Calabria; -della Graduatoria degli idonei (sebbene non pubblicata) e dell’elenco dei vincitori (codice concorso 2700 TRIB) della Regione Calabria per come pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle entrate e sul portale INPA all’esito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025, Codice Concorso: ADE/TRIB/2700), con il relativo avviso della presa di servizio da parte dei vincitori con decorrenza 18 dicembre 2025, nelle parti di interesse; -dell’Avviso e del relativo elenco contenente gli esiti anonimi rettificati della prova scritta inerente la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali, per come pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 10.11.2025, limitatamente alle parti di interesse; -dell’Esito della prova scritta del ricorrente, nonché della prova stessa, nelle parti di interesse; -dei verbali di correzione delle prove, sebbene allo stato non conosciuti; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi, limitatamente agli interessi di parte ricorrente; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. il Bando pubblicato del 11.07.2025, ove interpretato in senso lesivo per il ricorrente; d.ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto; e. gli avvisi di rinvio dello svolgimento della prova scritta, ove lesivi; f. il diario d’esame, ove lesivo; g. della Nomina della Commissione d’esame, ove lesiva; h. calendario della prova scritta; i. Integrazione della Commissione d’esame, ove lesiva; l. esiti anonimi della prova scritta; m. dell’avviso relativo al questionario n.2, ove lesivo; o. l’elenco rettificato degli esiti della prova scritta, ove interpretato in senso lesivo per il ricorrente; nonché per l’accertamento del diritto di parte ricorrente ad ottenere il riesame del punteggio assegnato all’esito della prova scritta per i motivi esposti in narrativa e ad essere consequenzialmente ricollocato in una posizione migliore nella rispettiva graduatoria; con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio della prova scritta per i motivi esposti in narrativa; in ogni caso, con l’ordine nei confronti della P.A. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura concorsuale per funzionari dell'Agenzia delle Entrate e graduatoria conclusiva, con esito della prova scritta e atti connessi
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'esclusione dalla procedura selettiva per l'assunzione a tempo indeterminato di funzionari giuridico-tributari dell'Agenzia delle Entrate, nonché gli esiti della prova scritta, la graduatoria e gli ulteriori atti della procedura, chiedendo il riesame del punteggio, la ricollocazione in graduatoria e la conseguente tutela in forma specifica. Il testo dell'ordinanza non espone nel dettaglio i vizi di legittimità dedotti, rinviando ai motivi illustrati nel ricorso introduttivo. La questione esaminata in questa fase riguarda l'integrità del contraddittorio nei confronti dei soggetti utilmente collocati in graduatoria, potenzialmente pregiudicati dall'accoglimento del ricorso.
La decisione
Il TAR prende atto della rinuncia del ricorrente alla domanda cautelare, che non viene quindi esaminata nel merito. Rileva che il ricorso è stato notificato ad almeno un controinteressato, ma ritiene necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria concorsuale, vincitori e/o idonei, poiché potrebbero subire un pregiudizio dall'eventuale accoglimento delle domande. Considerato l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di reperirne gli indirizzi, autorizza la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, con le indicazioni e gli adempimenti specificati in motivazione. La notificazione deve essere eseguita entro venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza e la relativa prova deve essere depositata entro i successivi dieci giorni, entrambi termini perentori, a pena di improcedibilità. Il TAR rinvia la trattazione del merito all'udienza pubblica del 27 maggio 2026 e compensa le spese della fase cautelare. L'ordinanza non definisce il merito né l'ammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa della domanda cautelare, alla quale il ricorrente ha rinunciato in camera di consiglio.
art. 41, comma 2, c.p.a.
Il ricorso deve essere notificato ad almeno un controinteressato; il TAR rileva che tale adempimento è stato effettuato.
art. 49, comma 1, c.p.a.
Quando il contraddittorio non è integro, il giudice dispone l'integrazione nei confronti dei soggetti potenzialmente pregiudicati dalla decisione.
art. 41, comma 4, c.p.a.
In presenza di un elevato numero di controinteressati e di difficoltà nel reperimento dei relativi indirizzi, consente la notificazione per pubblici proclami.
art. 27, comma 2, c.p.a.
È richiamato, insieme all'art. 41, comma 4, c.p.a., quale fondamento della notificazione per pubblici proclami.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il mancato adempimento, nei termini assegnati, dell'integrazione del contraddittorio e del deposito della prova della notificazione comporta l'improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo contro l'esclusione da una procedura concorsuale e contro la graduatoria finale, devono essere considerati controinteressati tutti i soggetti utilmente collocati in graduatoria, vincitori e/o idonei, quando l'eventuale accoglimento possa pregiudicarne la posizione.
- La notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato non esclude la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli ulteriori soggetti la cui posizione potrebbe essere lesa dalla decisione.
- Quando il numero dei controinteressati è elevato e il reperimento dei loro indirizzi presenta difficoltà prevedibili, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, secondo modalità idonee a rendere conoscibili il giudizio e gli atti essenziali.
- I termini assegnati dal giudice per la notificazione per pubblici proclami e per il deposito della relativa prova sono perentori; il loro mancato rispetto comporta l'improcedibilità del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 16/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 17/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 18/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 19/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 20/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 21/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →