Sentenza del 15/02/2021 n. 315 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso nasceva dal silenzio-rifiuto dell'ufficio a un'istanza di rimborso dell'imposta di successione per titoli di Stato esteri che il contribuente riteneva non dovessero rientrare nell'attivo ereditario alla stregua delle modifiche introdotte dall'art. 8 del d.lgs. 161/2014. La controversia verteva sul contrasto tra l'art. 12 comma 1 (lett. l) d.lgs. 346/90, nella formulazione anteriore alla riforma (che escludeva dall'attivo ereditario solo i titoli di Stato italiani), e il diritto dell'Unione (principio di libera circolazione dei capitali, contestato dalla Commissione con procedura d'infrazione del 2012). L'Agenzia eccepiva inoltre l'irretroattività della modifica normativa, la riserva di legge costituzionale (art. 23 Cost.) e presunte carenze/ tardività nella documentazione fornita dal contribuente (identificazione dei titoli). La CTP aveva ritenuto la norma nazionale precedente incompatibile con il diritto UE e aveva disapplicato la norma, accogliendo il ricorso; l'Ufficio ha fatto appello sostenendo che la CTP non poteva disapplicare la norma nazionale e che la modifica normativa del 2014 non avesse effetto retroattivo
La decisione
La Commissione d'appello ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la decisione della CTP. È stata ritenuta l'incompatibilità della disposizione nazionale anteriore alla riforma con il diritto comunitario e, conseguentemente, l'obbligo di disapplicazione della norma nazionale in sede giurisdizionale. È stata altresì ritenuta non fondata l'eccezione di tardività o insufficienza della documentazione, considerata comunque adeguata (identificazione tramite codice ISIN). Le spese sono compensate
Norme richiamate
art. 12 comma 1 lett. l d.lgs. 346/1990
La Corte amministrativa ha ritenuto che la formulazione anteriore alla riforma fosse in contrasto con il diritto comunitario e quindi disapplicabile dal giudice nazionale nel caso concreto
art. 8 d.lgs. 161/2014
La modifica ha equiparato il trattamento dei titoli di Stato dei Paesi UE/SEE a quello dei titoli italiani; la Commissione ha interpretato la riforma come conseguenza della procedura d'infrazione che ha accertato la non conformità della disciplina precedente
art. 63 TUE (libera circolazione dei capitali)
Il contrasto tra la normativa nazionale e il principio comunitario di libera circolazione dei capitali è riconosciuto come causa della illegittimità della norma nazionale anteriore alla riforma
art. 23 Costituzione (riserva di legge)
La riserva di legge invocata dall'Agenzia non è stata ritenuta in grado di prevalere sul principio di primato del diritto UE; non impedisce al giudice di disapplicare norme interne incompatibili con il diritto comunitario
Sentenza Corte costituzionale n. 389/1989
Richiamata dall'Ufficio per sostenere limiti all'applicazione diretta del diritto comunitario; la Commissione d'appello sottolinea comunque l'obbligo del giudice nazionale di disapplicare le norme incompatibili
Massime di principio
- Se una norma nazionale è incompatibile con il diritto dell'Unione (es. libera circolazione dei capitali), il giudice nazionale può e deve disapplicare la norma nel caso concreto, anche in assenza di una pronuncia preventiva della Corte di Giustizia UE
- La procedura di infrazione avviata dalla Commissione non esclude la possibilità per giudici nazionali di accertare e dichiarare l'incompatibilità di una norma interna con il diritto UE e di disapplicarla
- La modifica normativa favorevole (qui art. 8 d.lgs. 161/2014) non incide sulla possibilità di ottenere il rimborso se risulta provato che la norma precedente era incompatibile con il diritto UE e la posizione sostanziale del contribuente non era definitivamente conclusa
- La riserva di legge costituzionale (art. 23 Cost.) non prevale sul principio di primato del diritto comunitario; la scelta normativa nazionale non legittima il mantenimento di una disciplina incompatibile con il diritto UE
- In tema di istanze di rimborso per imposte tributarie, l'identificazione degli strumenti finanziari tramite codici ISIN è generalmente considerata sufficiente per individuare i titoli esenti
- Eccezioni procedurali dell'amministrazione (es. tardività di documenti o inadeguatezza della documentazione) devono essere concrete e specifiche; obiezioni generiche o tardive in appello rischiano di essere respinte
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