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Sentenza

Sentenza n. 936/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento - della nota dell’Automobile Club d’Italia - ACI del 24 settembre 2025 di ostensione meramente parziale della documentazione richiesta dalla ricorrente con l’istanza di accesso del 1° settembre 2025; - di ogni altro atto, annesso, connesso, presupposto e/o consequenziale; e per la declaratoria del diritto della ricorrente all’ostensione integrale della documentazione richiesta con l’istanza di accesso del 1° settembre 2025, ai sensi degli artt. 22 e ss. l. n. 241/1990 o, in subordine, ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013; nonché per la conseguente condanna dell’ACI all’ostensione integrale della documentazione richiesta con la prefata istanza di accesso.

Giustizia amministrativa202512936

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: nota dell'ACI di ostensione parziale della documentazione richiesta con istanza di accesso

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ente pubblico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, dirigente dell'ACI e partecipante all'interpello per il conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Amministrazione e Patrimonio, ha impugnato ai sensi dell'art. 116 c.p.a. la nota del 24 settembre 2025, sostenendo che l'ente avesse omesso di ostendere una parte rilevante della documentazione richiesta, in particolare i documenti che il vincitore avrebbe fornito a comprova delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione e gli atti dell'eventuale istruttoria svolta dall'ACI. Ha chiesto l'ostensione integrale ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990 o, in subordine, dell'art. 5, commi 1 e 2, del d.lgs. 33/2013. L'ACI ha dedotto di avere trasmesso tutta la documentazione detenuta, precisando che i documenti a comprova non esistevano né erano mai stati formati, non essendo stati richiesti dall'avviso di interpello. La ricorrente, dopo avere appreso tale circostanza dalle difese dell'ACI, ha dichiarato il venir meno dell'interesse alla decisione, insistendo soltanto per la condanna dell'ente alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione della ricorrente, ribadita in camera di consiglio, di non avere più interesse alla coltivazione del giudizio. Il giudice ha affermato che il ricorrente dispone dell'azione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e che, in presenza di una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non può procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. È stata respinta la richiesta di condanna dell'ACI alle spese: il TAR ha ritenuto sussistenti giusti motivi per la compensazione integrale, considerata la natura processuale della pronuncia e il carattere pretestuoso del gravame. In particolare, ha rilevato che la documentazione a comprova non era stata oggetto di un'espressa richiesta di accesso e che la nota impugnata già indicava la disponibilità di tutta la documentazione detenuta dall'amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina il rito per la tutela del diritto di accesso; il ricorso è stato proposto dalla dirigente per ottenere l'ostensione della documentazione richiesta all'ACI.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Impone la dichiarazione di improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione; la dichiarazione della ricorrente, resa prima della decisione e ribadita in camera di consiglio, ha determinato la definizione in rito del giudizio.

  • artt. 22 e ss. l. 241/1990

    Invocati dalla ricorrente quale base normativa della pretesa di accesso documentale, ma non esaminati nel merito per la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 5, commi 1 e 2, d.lgs. 33/2013

    Invocato in via subordinata per l'accesso civico, senza esame di merito a seguito della dichiarazione di improcedibilità.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta perdita dell'interesse alla decisione, resa fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
  • Il giudice amministrativo non può procedere d'ufficio alla decisione nel merito né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'attualità dell'interesse ad agire quando quest'ultimo abbia dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
  • La domanda di accesso non può fondarsi sull'omessa ostensione di documenti mai formati o non detenuti dall'amministrazione; la disponibilità dell'amministrazione deve essere valutata con riferimento alla documentazione effettivamente esistente e detenuta.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso civico generalizzatoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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