Cassazione Civile, Ordinanza n. 06777/2025 del 14/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario confinante)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta per violazione delle distanze legali tra costruzioni: il proprietario di un fondo agricolo lamentava che sul terreno vicino, di proprietà dei convenuti, fosse stato realizzato un fabbricato a distanza inferiore a quella di 10 metri dalla sua parete finestrata, come prevista dall'art. 873 c.c. integrato dalle norme tecniche di attuazione del piano regolatore del Comune. Il giudice di primo grado, dopo CTU, aveva accolto sia la domanda di riduzione in pristino mediante demolizione o arretramento, sia la domanda risarcitoria; la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione i soccombenti articolavano quattro motivi: 1) violazione degli artt. 872, comma 2, e 873 c.c., sostenendo che i fondi non fossero finitimi perché separati da un fondo di terzi e, comunque, che non vi fosse obbligo di distanza per edificazione in aderenza a costruzione preesistente sul fondo interposto; 2) violazione dell'art. 2.07 delle N.T.A. del P.R.G. e degli artt. 872, 873 e 2697 c.c., sostenendo che la norma urbanistica avesse portata generale e non fosse integrativa dell'art. 873 c.c., con conseguente sola tutela risarcitoria e non ripristinatoria; 3) violazione della medesima norma urbanistica e omessa motivazione, deducendo che la distanza minima non sarebbe applicabile perché il fondo dell'attore non era edificabile e che, al più, si doveva applicare la regola sulla distanza con confine interposto; 4) nullità della sentenza per violazione dell'art. 91 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere la Corte d'appello condannato alle spese anche una parte che assumeva di aver agito solo come procuratrice del dante causa. La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito tali doglianze perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso: il ricorso era stato notificato entro il termine, ma il deposito e l'iscrizione a ruolo erano avvenuti oltre il termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione previsto dall'art. 369 c.p.c., senza che fosse stata chiesta o ricorresse una rimessione in termini.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per tardivo deposito oltre il termine perentorio di cui all'art. 369 c.p.c., rilevando la causa d'ufficio e senza esaminare i quattro motivi di impugnazione. Ha quindi condannato i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 873 c.c.
viene richiamato come norma sulle distanze legali tra costruzioni, integrabile dalle norme urbanistiche locali; la censura dei ricorrenti mirava a escluderne l'applicazione al caso concreto.
art. 872, comma 2, c.c.
è menzionato come base della tutela conseguente alla violazione delle norme edilizie/distanze, secondo i ricorrenti limitata al risarcimento e non alla demolizione o all'arretramento.
art. 2.07 N.T.A. del P.R.G. del Comune di Barletta
è la norma urbanistica evocata per stabilire la distanza tra fabbricati; i ricorrenti sostenevano che non fosse integrativa dell'art. 873 c.c. e che avesse portata generale diversa da quella privata.
art. 2697 c.c.
richiamato nel secondo motivo in relazione alla ripartizione dell'onere della prova sulla disciplina applicabile e sui presupposti fattuali della violazione.
art. 91 c.p.c.
richiamato nel quarto motivo in relazione alla condanna alle spese di lite e alla pretesa violazione del principio di soccombenza nei confronti di una delle ricorrenti.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma sul vizio denunciato per violazione o falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
norma sul vizio processuale denunciato nei motivi relativi alla pretesa violazione di norme sostanziali e processuali.
art. 369 c.p.c.
la Corte lo applica come norma che prevede il termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione per il deposito del ricorso; il suo mancato rispetto comporta improcedibilità rilevabile d'ufficio.
art. 153, comma 2, c.p.c.
è indicato come possibile base per la rimessione in termini in caso di mancato deposito tempestivo per causa non imputabile, rimessione che nel caso non era stata chiesta.
art. 156, comma 3, c.p.c.
la Corte esclude l'applicabilità della sanatoria per raggiungimento dello scopo al tardivo deposito del ricorso.
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato per la memoria depositata nell'imminenza dell'adunanza camerale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere depositato nel termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione; il tardivo deposito determina improcedibilità rilevabile d'ufficio e non è sanato dalla costituzione del resistente.
- La rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. può operare solo se il tardivo deposito dipende da causa non imputabile al ricorrente e se tale rimessione è effettivamente richiesta; in mancanza, l'improcedibilità resta ferma.
- La sanatoria per raggiungimento dello scopo non si applica alla violazione del termine perentorio di deposito del ricorso per cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile per ragioni processuali assorbenti, la Corte non esamina i motivi di merito e le censure restano prive di scrutinio.
- Nei giudizi di legittimità, la soccombenza comporta la condanna alle spese e può fondare l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato se ne ricorrono i presupposti.
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