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Ordinanza

Ordinanza n. 300/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601324

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IOrdinanza cautelarealtro

Atto impugnato: Obbligo del Comune di Ragusa di sopprimere il passaggio a livello al km 304+186 della linea Gela-Siracusa, in adempimento della convenzione del 10 aprile 1996 e degli atti integrativi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha chiesto, previa tutela cautelare, l'annullamento dell'obbligo gravante sul Comune di provvedere alla soppressione del passaggio a livello, l'accertamento del grave e perdurante inadempimento comunale agli obblighi convenzionali e la condanna del Comune all'adozione degli atti necessari alla definitiva chiusura e soppressione del passaggio a livello, anche mediante nomina di un commissario ad acta, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati in euro 1.119.185,43. Il testo dell'ordinanza non espone distinti motivi di legittimità, ma dà conto della deduzione cautelare di un pregiudizio derivante dal protrarsi dell'inadempimento e dai rischi connessi al mantenimento del passaggio a livello.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per difetto del necessario periculum in mora. Anzitutto ha rilevato la contraddizione tra il comportamento processuale della ricorrente e l'urgenza dedotta: il giudizio è stato promosso rispetto a un inadempimento riferito a una convenzione stipulata nel 1996, mentre l'evento indicato come sintomatico della pericolosità del mantenimento del passaggio a livello risaliva già al 2015. Il decorso di tale periodo è stato ritenuto incompatibile con la prospettata urgenza cautelare. Inoltre, gli ulteriori pregiudizi allegati sono stati qualificati come meramente economici e, in assenza di prova della loro incidenza sulla continuità o sulla sopravvivenza dell'azienda, non idonei a integrare un danno irreparabile o irreversibile, poiché ristorabili mediante il risarcimento in caso di esito favorevole del giudizio. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della natura degli interessi coinvolti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare richiede la sussistenza dei presupposti cautelari, tra cui un pregiudizio grave e irreparabile; nel caso concreto il TAR ha escluso il periculum in mora.

Massime di principio

  • La protrazione nel tempo della situazione pregiudizievole, senza tempestiva reazione processuale, può risultare incompatibile con la deduzione di un'urgenza cautelare e condurre all'esclusione del periculum in mora.
  • Il pregiudizio di natura meramente economica non integra, di regola, un danno irreparabile o irreversibile ai fini della tutela cautelare, quando sia ristorabile mediante il risarcimento del danno.
  • La natura economica del pregiudizio può assumere rilevanza cautelare soltanto se il ricorrente dimostra una concreta incidenza sulla continuità o sulla sopravvivenza dell'impresa.

Come è indicizzato

MaterieTrasporto marittimo e aereoTutela cautelare
RamiTrasporti e circolazioneProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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