Sentenza n. 246/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento del Questore della Provincia di Rimini CAT.A.12/Imm./P.S. Prot.nr.172/2025/FF, emesso il 27 dicembre 2025 e notificato il 7 gennaio 2026, con cui è stata rifiutata la richiesta di conversione del permesso di soggiorno da protezione speciale a lavoro subordinato per inammissibilità; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, titolare dal 31 luglio 2023 di un permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286/1998 e valido fino al 31 luglio 2025, aveva presentato il 7 maggio 2025, dopo avere reperito una stabile occupazione, istanza di conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La Questura ha respinto l'istanza per inammissibilità. Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 7, commi 2 e 3, del d.l. 20/2023, convertito dalla l. 50/2023, nonché dell'art. 6, comma 1-bis, del d.lgs. 286/1998 nella formulazione previgente; la violazione dell'art. 3 della l. 241/1990 per difetto e illogicità della motivazione; eccesso di potere per difetto di istruttoria; violazione del principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. e dei principi di ragionevolezza. L'Amministrazione si è costituita e ha manifestato la volontà di adeguarsi all'orientamento giurisprudenziale favorevole alla pretesa del ricorrente, senza tuttavia adottare un provvedimento satisfattivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, escludendo che la disponibilità dell'Amministrazione ad adeguarsi alla giurisprudenza potesse determinare la cessazione della materia del contendere, poiché non era stato adottato un provvedimento satisfattivo e il ricorrente non aveva rinunciato all'istanza cautelare. Il Collegio ha applicato l'art. 7, commi 2 e 3, del d.l. 20/2023, ritenendo che la disciplina previgente continuasse ad applicarsi alle istanze di protezione speciale presentate prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, anche con riguardo alla conversione del relativo permesso di soggiorno. Poiché il titolo di protezione speciale derivava da un'istanza soggetta alla disciplina previgente e il ricorrente aveva chiesto la conversione mentre il titolo era ancora valido, il diniego è stato ritenuto illegittimo. L'annullamento è stato pronunciato fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione. Le spese sono state compensate in ragione del comportamento collaborativo della Questura.
Norme richiamate
art. 7, comma 2, d.l. 20/2023, convertito dalla l. 50/2023
Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente.
La disciplina previgente in materia di protezione speciale continua ad applicarsi alle istanze presentate prima dell'entrata in vigore del d.l. 20/2023, anche con riguardo alla successiva conversione del permesso di soggiorno.
art. 7, comma 3, d.l. 20/2023, convertito dalla l. 50/2023
I permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno se ne ricorrono i requisiti di legge.
Per i permessi già rilasciati e in corso di validità resta ferma la facoltà di conversione in permesso per lavoro quando ricorrono i requisiti di legge.
art. 6, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998
La disposizione, nella formulazione previgente richiamata dal ricorrente, costituisce il riferimento normativo per la possibilità di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale.
art. 19, comma 1.1, d.lgs. 286/1998
È la disposizione in base alla quale era stato rilasciato il permesso di soggiorno per protezione speciale del ricorrente.
art. 3 l. 241/1990
È stato invocato quale parametro dell'obbligo di motivazione, ma la sentenza fonda l'annullamento principalmente sulla violazione della disciplina transitoria applicabile.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- La disciplina previgente in materia di protezione speciale continua ad applicarsi alle istanze presentate prima dell'entrata in vigore del d.l. 20/2023, anche per quanto riguarda la possibilità di convertire il relativo permesso di soggiorno in un titolo per lavoro.
- La facoltà di conversione prevista dalla disciplina previgente non viene meno per il solo fatto che il permesso di soggiorno per protezione speciale sia stato rilasciato successivamente all'entrata in vigore del d.l. 20/2023, quando l'istanza originaria di protezione speciale era stata presentata anteriormente.
- La mera manifestazione, da parte dell'Amministrazione, della volontà di adeguarsi all'orientamento giurisprudenziale non determina la cessazione della materia del contendere se non segue l'adozione di un provvedimento concretamente satisfattivo della pretesa e il ricorrente mantiene l'interesse alla decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 11 feb 2026Sentenza n. 378/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 11 feb 2026Sentenza n. 41/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 11 feb 2026Sentenza n. 45/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 11 feb 2026Sentenza n. 47/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 11 feb 2026Sentenza n. 48/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 11 feb 2026Sentenza n. 49/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →