Cassazione Penale, Ordinanza n. 12325/2025 del 28/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona condannata in appello ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo due censure: da un lato un preteso vizio di motivazione in punto di responsabilità e, dall'altro, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e la mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte rileva però che la doglianza sulla responsabilità è del tutto assertiva e, soprattutto, nuova, perché tale censura non era stata proposta con l'atto di appello, che era limitato alla sola applicabilità dell'art. 131-bis c.p. Anche la censura sulle attenuanti generiche è ritenuta assertiva, poiché il ricorso non sviluppa le ragioni a sostegno della richiesta. La Corte aggiunge che il diniego delle attenuanti emerge comunque dalla sentenza impugnata, che valorizza una personalità incline a delinquere, il negativo comportamento processuale e, complessivamente, la congruità della pena inflitta.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La deduzione sulla particolare tenuità del fatto non può essere introdotta in modo nuovo in cassazione se non risulta devoluta con l'appello; il ricorso che la richiami in modo assertivo è inammissibile.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso è applicata la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che introduca una censura nuova rispetto ai motivi di appello, soprattutto quando la devoluzione al giudice di secondo grado era limitata a una diversa questione.
- Le doglianze in tema di vizio di motivazione devono essere specifiche e autosufficienti: non è sufficiente una critica meramente assertiva, priva dell'indicazione delle ragioni concrete dell'errore denunciato.
- La richiesta di attenuanti generiche deve essere sorretta da una motivazione puntuale; in difetto, il ricorso è inammissibile se si limita a una mera affermazione di dissenso.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere desunto anche implicitamente dalla motivazione complessiva della sentenza, quando essa evidenzi elementi quali la personalità negativa dell'imputato, il comportamento processuale e il giudizio di congruità della pena.
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