Sentenza n. 14365/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della graduatoria dei candidati vincitori della «Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l'area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 dell'11 luglio 2025)», per la Direzione Regionale Lombardia, pubblicata il 27 novembre u.s. sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente, nella quale l'odierna parte ricorrente non risulta inclusa, a causa della presenza di alcuni quesiti errati nel proprio questionario; -dell'avviso pubblicato sul sito web ufficiale della p.a. in data 27 novembre u.s., con cui l'Amministrazione ha reso note le graduatorie dei vincitori del concorso de quo, nella quale l'odierna parte ricorrente non risulta inclusa per la Direzione Regionale Lombardia, a causa della presenza di alcuni quesiti errati nel proprio questionario; - ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori per la Direzione Regionale Lombardia; - degli elenchi dei vincitori del concorso de quo, distinti per ciascuna Direzione Regionale, nella parte in cui la p.a. ha omesso di indicare le quote di riserva dei posti e gli elenchi dei candidati idonei; -degli elenchi dei vincitori del concorso de quo, distinti per ciascuna Direzione Regionale, nella parte in cui è previsto che “Quattro posti non vengono assegnati in attesa dell'esito della prova asincrona prevista nei casi di cui al punto 5.6 del bando”; -dell'elenco dei candidati idonei per la Direzione Regionale Lombardia, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente; -dell'avviso con cui la p.a. ha comunicato gli esiti (in forma anonima) della prova scritta del concorso de quo, in data 4 novembre u.s., nella parte in cui è stato attribuito all'odierna ricorrente un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di alcuni quesiti errati; -dell'esito della prova scritta sostenuta da parte ricorrente, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza di alcuni quesiti errati nel proprio questionario; -del punteggio riportato da parte ricorrente all'esito della prova scritta, pari a 20,1 punti, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza di alcuni quesiti errati nel proprio questionario; -del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de quo, con particolare riferimento ai quesiti nn. 37, 44, 45 e 66, del correttore e del foglio risposte; -dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso de quo, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 37, 44, 45 e 66, del questionario della prova scritta di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante; -del Provvedimento Prot. REGISTRO UFFICIALE|379410|16-10-2025], con cui la PA ha negato alla ricorrente la concessione dei tempi aggiuntivi ai fini dell'espletamento della prova scritta del concorso de quo; -del Provvedimento Prot. REGISTRO UFFICIALE|404411|24-10-2025], con cui la PA ha confermato la negazione alla ricorrente della concessione dei tempi aggiuntivi ai fini dell'espletamento della prova scritta del concorso de quo; -del verbale della Commissione esaminatrice n. 16 del 23 ottobre 2025, nella parte in cui la Commissione, riunitasi al fine di esaminare l'istanza di riesame del diniego di tempi aggiuntivi inviata a mezzo pec dalla ricorrente, ha confermato la negazione della misura richiesta; -del verbale della Commissione esaminatrice n. 6 del 2 ottobre 2025, nella parte in cui la Commissione, riunitasi al fine di esaminare l'istanza di concessione dei tempi aggiuntivi inviata a mezzo pec dalla ricorrente, ha rilevato l'impossibilità di concedere i tempi aggiuntivi; - per quanto di interesse, del bando di concorso, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente; -dell'art. 3.8 del bando di concorso, nella parte in cui prevede che “Ai candidati disabili si applicano le norme di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e all'articolo 16 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che consentono agli interessati di usufruire dei tempi aggiuntivi e dei sussidi previsti in relazione alla disabilità. In tal caso i candidati con disabilità dovranno specificare, nell'apposito spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione della propria necessità che andrà opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale durante la fase di inoltro candidatura quando richiesto, i file dovranno essere in formato pdf. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta”; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; per l'adozione di idonee misure cautelari volte a disporre l'ammissione della ricorrente nel novero dei candidati vincitori riservisti del concorso per la Direzione Regionale Lombardia, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettanti; nonché per l'accertamento dell'interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nel novero dei candidati vincitori riservisti del concorso per la Direzione Regionale Lombardia; e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nel novero dei candidati vincitori riservisti del concorso per la Direzione Regionale Lombardia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla graduatoria degli idonei e dei vincitori della selezione pubblica per funzionari giuridico-tributari, con punteggio di 20,1/30, diniego dei tempi aggiuntivi e attribuzione del punteggio relativo a quattro quesiti della prova scritta
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e commissione esaminatrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, candidata con disabilità, ha impugnato gli atti della selezione pubblica per 2.700 funzionari giuridico-tributari, contestando anzitutto il diniego dei tempi aggiuntivi richiesti per la prova scritta. Ha dedotto di avere indicato tale esigenza nella domanda e di avere prodotto documentazione medica e verbali attestanti la disabilità, sostenendo che l’amministrazione avrebbe violato la legge n. 104/1992, la legge n. 68/1999, il bando, i principi di parità, ragionevolezza, legittimo affidamento e soccorso istruttorio, nonché gli obblighi di istruttoria e motivazione. Ha inoltre censurato la clausola del bando che richiedeva una dichiarazione della commissione medico-legale dell’ASL o di struttura pubblica equivalente. Con quattro motivi distinti ha contestato l’erroneità o ambiguità dei quesiti nn. 37, 44, 45 e 66 e la conseguente attribuzione del punteggio, chiedendo la rettifica del risultato e l’inclusione nella graduatoria. Infine ha censurato la pubblicazione parziale degli elenchi dei vincitori della Direzione Regionale Lombardia, con quattro posti non assegnati in attesa delle prove asincrone, e l’omessa indicazione delle quote di riserva e degli idonei. Le amministrazioni hanno eccepito la tardività del ricorso, sostenendo che il termine decorresse dalla pubblicazione degli esiti della prova del 4 novembre 2025, nonché l’inammissibilità per omessa notifica a controinteressati. Il TAR ha ritenuto infondate entrambe le eccezioni: il ricorso, notificato il 5 gennaio 2026, era tempestivo perché il termine scadeva sabato 3 gennaio e risultava prorogato al primo giorno non festivo; inoltre la notifica per pubblici proclami era stata autorizzata e regolarmente eseguita.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittimo il diniego dei tempi aggiuntivi: gli artt. 20 della legge n. 104/1992 e 16 della legge n. 68/1999 subordinano la concessione dei tempi alla loro necessità in relazione allo specifico handicap e consentono ai bandi di stabilire modalità speciali di svolgimento delle prove. La clausola del bando richiedeva, coerentemente con tali disposizioni, una dichiarazione della commissione medico-legale dell’ASL o di struttura pubblica equivalente. La ricorrente aveva invece prodotto documentazione proveniente da un medico privato e non aveva dimostrato di essersi attivata per ottenere la certificazione prescritta nel periodo di oltre tre mesi intercorrente tra il bando e le prove; non era quindi ravvisabile alcuna illegittimità nel diniego né un obbligo di soccorso istruttorio. Il quesito n. 37 è stato ritenuto corretto perché l’art. 2645-bis c.c. prevede la trascrizione del contratto preliminare immobiliare quando risulti da atto pubblico o scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente; pertanto la risposta selezionata dalla ricorrente era errata. Il quesito n. 44 è stato ritenuto corretto perché la disciplina vigente esclude la punibilità delle rilevazioni e valutazioni eseguite secondo corretti criteri contabili e di stima; la risposta della ricorrente, relativa a una circostanza aggravante, era quindi errata. Il quesito n. 45 è stato ritenuto non ambiguo: il presupposto d’imposta è il fatto o la situazione che fa sorgere l’obbligo tributario, mentre l’oggetto dell’imposta è la ricchezza colpita dal tributo e costituente la base imponibile; era dunque corretta la risposta individuata dalla Commissione e non quella scelta dalla candidata. Anche il quesito n. 66 è stato ritenuto corretto: la compensazione orizzontale riguarda la compensazione tra crediti e debiti relativi a tributi diversi, mentre la compensazione tra crediti e debiti IVA è verticale; la risposta selezionata dalla ricorrente era pertanto errata. Il sesto motivo, relativo alla pubblicazione parziale degli elenchi e ai posti congelati, è stato dichiarato non scrutinabile per carenza di interesse, poiché, una volta confermata l’inidoneità della ricorrente, l’eventuale accoglimento della censura non avrebbe potuto procurarle alcuna utilità concreta. Le spese sono state compensate per la peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 52, commi 3 e 5, c.p.a.
“Se il giorno di scadenza è festivo il termine fissato dalla legge o dal giudice per l'adempimento è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo”; “La proroga di cui al comma 3 si applica anche ai termini che scadono nella giornata del sabato”.
Il termine per impugnare, scadente sabato 3 gennaio 2026, è stato prorogato al primo giorno non festivo, rendendo tempestiva la notificazione del ricorso il 5 gennaio 2026.
art. 20 legge 5 febbraio 1992, n. 104
“Sostiene le prove d'esame nei concorsi pubblici … con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap”; “nella domanda di partecipazione al concorso … il candidato specifica l'ausilio necessario … nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi”.
I tempi aggiuntivi spettano quando siano necessari in relazione allo specifico handicap; la necessità deve risultare da un adeguato accertamento medico.
art. 16 legge 12 marzo 1999, n. 68
“I bandi di concorso prevedono speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri”.
La disciplina consente ai bandi di stabilire le modalità documentali e organizzative necessarie a garantire condizioni effettive di parità ai candidati con disabilità.
art. 2645-bis, comma 1, c.c.
“I contratti preliminari aventi a oggetto la conclusione di taluno dei contratti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell’art. 2643, anche se sottoposti a condizione o relativi a edifici da costruire o in corso di costruzione, devono essere trascritti se risultano da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente”.
La risposta che ammette la trascrizione del preliminare immobiliare nelle forme previste dalla norma è l’unica corretta tra quelle proposte nel quesito n. 37.
art. 5 d.lgs. n. 173/2024
“Le rilevazioni eseguite nel rispetto della continuità dei valori di bilancio e secondo corretti criteri contabili e le valutazioni eseguite secondo corretti criteri di stima non danno luogo a violazioni punibili”.
Le rilevazioni e valutazioni conformi ai criteri contabili e estimativi corretti non sono punibili; nel quesito n. 44 era quindi corretta la risposta che escludeva la punibilità.
art. 30 c.p.a.
La domanda di risarcimento in forma specifica è stata respinta in quanto non è stata accertata alcuna illegittimità degli atti concorsuali.
Massime di principio
- La concessione dei tempi aggiuntivi a un candidato con disabilità presuppone non soltanto la dichiarazione dell’esigenza nella domanda di partecipazione, ma anche la documentazione idonea ad attestare la necessità della misura in relazione allo specifico handicap, secondo le modalità stabilite dal bando in conformità alla legge.
- È legittimo il bando di concorso che richieda, per la concessione di tempi aggiuntivi, una certificazione rilasciata dalla commissione medico-legale dell’ASL o da struttura pubblica equivalente, quando tale prescrizione sia chiara e sia stato lasciato al candidato un congruo periodo per procurarsi la documentazione.
- In sede di impugnazione dei quesiti concorsuali, il giudice può verificare direttamente la correttezza della risposta individuata dalla commissione alla luce della disciplina normativa applicabile; non sussiste ambiguità quando una sola delle risposte proposte risulti coerente con la norma o con la distinzione concettuale rilevante.
- Il presupposto d’imposta identifica il fatto o la situazione cui la legge ricollega la nascita dell’obbligazione tributaria, mentre l’oggetto dell’imposta identifica la ricchezza colpita dal tributo e assunta a base imponibile.
- La censura relativa alla composizione o pubblicazione della graduatoria non deve essere esaminata quando, per effetto della conferma dell’inidoneità del candidato, l’eventuale accoglimento non potrebbe procurargli alcuna utilità concreta e attuale.
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