Sentenza n. 971/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento 1) del decreto dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Arezzo del 17.11.2021 Prot. N. P-AR/L/N/2020/101191 con il quale è stato disposto il respingimento dell’istanza di emersione presentata dal sig. Andrea Sena in suo favore; 2) nonché di ogni altro atto pregresso, successivo e comunque connesso, anche se di estremi ignoti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata da un datore di lavoro agricolo in favore del ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto dell'istanza di emersione presentata ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.l. 34/2020, deducendo violazione e falsa applicazione di legge, difetto di istruttoria e carenza di motivazione. In particolare, ha contestato che il provvedimento non chiarisse le ragioni per cui, a fronte di più istanze presentate dal medesimo datore di lavoro, la sua fosse stata respinta, né indicasse se fosse stato applicato il criterio dell'ordine cronologico previsto dall'art. 9, comma 4, del d.m. 27 maggio 2020. Ha inoltre lamentato l'omessa valutazione degli indici di capacità economica propri dell'impresa agricola e la mancata verifica dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, assumendo che il rigetto dipendesse da una circostanza non imputabile al lavoratore. Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato di avere conseguito un permesso di soggiorno e di non avere più interesse alla decisione, senza tuttavia documentare l'effettivo rilascio del titolo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., ritenendo che la dichiarata perdita di interesse rendesse inutile la prosecuzione del giudizio. Non ha pronunciato la cessazione della materia del contendere perché il ricorrente non aveva provato documentalmente il conseguimento del bene della vita. Ai soli fini della decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il Collegio ha comunque esaminato la fondatezza delle censure e le ha ritenute manifestamente infondate. Dai chiarimenti istruttori dell'Amministrazione è emerso che il datore di lavoro aveva presentato sette istanze e disponeva, per il periodo d'imposta considerato, di un volume d'affari al netto degli acquisti pari a 131.700 euro, sufficiente, secondo il criterio di 30.000 euro per lavoratore e dell'ordine cronologico, a regolarizzare al massimo quattro lavoratori. Il requisito reddituale è stato ritenuto indefettibile e non superabile mediante allegazioni generiche; il ricorrente non aveva contestato efficacemente né dimostrato l'erroneità della verifica amministrativa. È stata inoltre ritenuta infondata la censura relativa al permesso per attesa occupazione, poiché tale titolo presuppone che il mancato perfezionamento della procedura dipenda da fatti successivi relativi al datore di lavoro e non dall'originaria mancanza di un requisito legale, quale il reddito minimo. L'istanza di patrocinio a spese dello Stato è stata definitivamente respinta per manifesta infondatezza delle pretese. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 103, commi 1, 5 e 6, d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020
Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva ... e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro ... possono presentare istanza ... per concludere un contratto di lavoro subordinato ... ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare
La disciplina consente la regolarizzazione dei rapporti di lavoro irregolari nei casi e secondo le condizioni stabilite dalla legge, demandando al decreto ministeriale la definizione dei requisiti reddituali e delle modalità procedimentali.
art. 9, commi 1 e 4, d.m. 27 maggio 2020
Nel caso in cui la capacità economica del datore di lavoro non risulti congrua in relazione alla totalità delle istanze presentate, le stesse possono essere accolte limitatamente ai lavoratori per i quali, in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze, i requisiti reddituali risultano congrui.
Quando uno stesso datore presenta più istanze, la congruità della capacità economica va rapportata al numero delle richieste; se essa non è sufficiente per tutte, possono essere accolte soltanto quelle riferite ai lavoratori collocati nell'ordine cronologico entro la soglia reddituale disponibile. Per l'imprenditore agricolo possono essere considerati anche gli indici analitici risultanti dalla dichiarazione IVA, dalla dichiarazione IRAP e i contributi comunitari documentati.
art. 30-bis, comma 8, d.P.R. 394/1999
È richiamato dall'art. 9, comma 4, del d.m. 27 maggio 2020 quale parametro per la valutazione della congruità della capacità economica del datore di lavoro rispetto al numero delle istanze.
art. 34, comma 5, c.p.a.
nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta
La cessazione della materia del contendere richiede la piena soddisfazione dell'interesse sostanziale perseguito e la relativa prova nel processo.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione
Quando il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, senza provare la piena soddisfazione della pretesa, il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 126, comma 1, d.P.R. 115/2002
Consente il riesame dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; l'istanza è stata respinta perché le pretese azionate sono state ritenute manifestamente infondate.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere presuppone la piena realizzazione dell'interesse sostanziale perseguito dal ricorrente e richiede che il conseguimento del bene della vita sia documentato in giudizio; la mera dichiarazione della parte non è sufficiente.
- Quando il ricorrente dichiara, prima della decisione, di non avere più interesse alla pronuncia ma non prova la piena soddisfazione della pretesa, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, trattandosi di una valutazione processuale distinta dalla cessazione della materia del contendere.
- Nella procedura di emersione disciplinata dall'art. 103 del d.l. 34/2020, il requisito reddituale minimo del datore di lavoro costituisce una condizione essenziale e vincolante per l'accoglimento dell'istanza.
- Quando il medesimo datore di lavoro presenta più istanze di emersione e la capacità economica non è sufficiente per tutte, le istanze possono essere accolte soltanto entro il numero consentito dal requisito reddituale e secondo l'ordine cronologico di presentazione.
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione non è dovuto quando la procedura di emersione è rigettata per l'originaria mancanza di un requisito legale, quale l'insufficienza del reddito del datore di lavoro; tale possibilità riguarda il mancato perfezionamento della procedura per fatti successivi relativi al datore di lavoro, in presenza degli altri requisiti.
- Nel processo amministrativo la parte ricorrente può disporre del proprio interesse alla decisione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione; la sopravvenuta rinuncia sostanziale all'utilità della pronuncia determina l'improcedibilità del ricorso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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