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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31396/2022 del 24/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una collaboratrice domestica volta ad accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo agosto 2007-giugno 2011, con condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive. La Corte d'appello, confermando il Tribunale, ha riconosciuto solo parzialmente la domanda, liquidando una somma inferiore a quella richiesta perché ha ritenuto provato un orario di lavoro diverso da quello allegato dalla lavoratrice. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con due motivi, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2099, 2107, 2108, 2109, 2110 c.c. e 36 Cost., oltre a vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse ignorato le prove orali e le dichiarazioni di parte in punto di orario di lavoro. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 61, 115, 116 e 345 c.p.c. e omessa motivazione, lamentando che la Corte d'appello avesse trascurato i conteggi prodotti e non avesse disposto una CTU per la quantificazione delle differenze retributive.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, mirassero in realtà a contestare l'accertamento di fatto e la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito, attività non rivalutabile in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la doglianza sul vizio motivazionale non era coerente con il nuovo art. 360, n. 5, c.p.c., applicabile ratione temporis, e che, trattandosi di doppia conforme, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, era comunque non deducibile. Quanto ai conteggi, ha rilevato che la Corte di merito aveva motivato sul loro mancato utilizzo perché fondati su presupposti non integralmente provati e che tale passaggio non era stato specificamente censurato. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, senza statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimato; è stato anche dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione non può essere invocata per ottenere una diversa lettura delle prove; la doglianza sulla valutazione del materiale istruttorio attiene al merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Il principio del libero convincimento opera nel merito e la sua asserita violazione, se riferita alla ricostruzione dei fatti, non integra di per sé un vizio di violazione di legge in cassazione.

  • art. 2099 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla pretesa retributiva, senza che la Corte di cassazione ne esamini specificamente il contenuto sostanziale.

  • art. 2107 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno delle doglianze sull'orario di lavoro e sulla retribuzione.

  • art. 2108 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno delle doglianze sull'orario di lavoro e sulla retribuzione.

  • art. 2109 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno delle doglianze sull'orario di lavoro e sulla retribuzione.

  • art. 2110 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno delle doglianze sull'orario di lavoro e sulla retribuzione.

  • art. 36 Cost.

    Invocato dalla ricorrente in relazione al trattamento retributivo, senza specifico scrutinio nel merito da parte della Corte.

  • art. 61 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di consulenza tecnica d'ufficio, ma la Corte non ha ritenuto necessaria la CTU in relazione alle censure proposte.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma la censura è stata considerata inammissibile perché diretta sostanzialmente a rivalutare il merito.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    La Corte ribadisce che la violazione di legge coincide con errore interpretativo o di sussunzione, mentre l'erronea ricognizione dei fatti è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale; il motivo non era costruito secondo il paradigma legale vigente.

  • art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134

    Ha inciso sulla riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., restringendo l'ambito del controllo di legittimità sulla motivazione.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In caso di doppia conforme, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La proposta ai sensi di tale norma è stata ritualmente comunicata alle parti in vista della camera di consiglio.

Massime di principio

  • In sede di legittimità la denuncia di violazione di legge deve investire l'erronea individuazione o applicazione della norma regolatrice, non la ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito.
  • Le censure che, sotto la veste della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove sono inammissibili in cassazione.
  • Il vizio motivazionale è oggi sindacabile solo nei limiti ristretti dell'art. 360, n. 5, c.p.c. come riformulato; non è consentito sollecitare una rivalutazione del compendio istruttorio.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile.
  • Se la decisione di merito spiega perché determinati conteggi non siano utilizzabili perché fondati su presupposti non provati, la parte ricorrente deve censurare specificamente tale ratio e non limitarsi a riproporre i propri calcoli o a chiedere una CTU.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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