Cassazione Penale, Sentenza n. 4034/2022 del 04/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Pistoia che ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. tra: (1) reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e associazione finalizzata al traffico (artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) commessi tra il 15/08/2012 e il 04/12/2014 e giudicati dalla Corte d'appello di Firenze; e (2) reati di lesione personale aggravata e porto illegale di armi (artt. 582, 585 c.p. e art. 4 legge 2/10/1967, n. 895) commessi il 05/08/2014 e giudicati dalla Corte d'appello di Firenze. Il ricorrente sostiene che il giudice dell'esecuzione abbia applicato erroneamente l'art. 81 c.p. e non abbia valutato i fatti accertati dai giudici di merito che, a suo avviso, dimostrerebbero gli elementi sintomatici di un medesimo disegno criminoso (vicinanza temporale, nesso causale legato alla droga e al pagamento, modalità della condotta).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice dell'esecuzione che ha escluso la continuazione tra i reati perché non risultava provato che Arra, al momento della commissione del primo fatto, avesse già preventivato le successive condotte: mancava quindi la prova di un "unico programma criminoso" concepito ab origine. La Corte ha sottolineato che la mera reiterazione nello spaccio o la "concezione di vita" criminale non equivale alla continuazione e che, con riferimento all'associazione e ai reati fine, è necessario che i reati fine fossero programmati nelle linee essenziali sin dal momento costitutivo del sodalizio. Per questi motivi la decisione è stata considerata motivata e non apodittica. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
disciplina della continuazione nell'ambito del giudice dell'esecuzione
Norma procedurale che disciplina la domanda di applicazione della continuazione in sede di esecuzione; nel caso valutata in base alla prova del "medesimo disegno criminoso"
art. 81 cod. pen.
concetto di continuazione e unico disegno criminoso
Interpretato nel senso che per riconoscere la continuazione è necessario provare che i reati siano stati concepiti e realizzati nell'ambito di un unico programma criminoso; non è sufficiente la generica tendenza a delinquere o la mera reiterazione di reati
art. 616 cod. proc. pen.
sanzioni processuali per il ricorrente
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento; applicata per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73 e 74
produzione, traffico e detenzione illecita di stupefacenti; associazione finalizzata al traffico di stupefacenti
I reati di associazione e i reati-"fine" in materia di stupefacenti sono stati valutati separatamente ai fini della continuazione: possono essere vincolati alla continuazione solo se i reati fine erano programmati sin dall'origine del sodalizio
artt. 582 e 585 cod. pen.; art. 4 legge 2 ottobre 1967, n. 895
lesioni personali aggravate; porto illegale di armi
Reati ascritti al ricorrente come fatti distinti occorsi in data 05/08/2014; la loro occasionalità e il legame con circostanze contingenti sono stati ritenuti incompatibili con la riconducibilità automatica alla continuazione
Massime di principio
- La continuazione (art. 81 c.p.) richiede la prova che più reati siano stati concepiti e realizzati nell'ambito di un medesimo programma criminoso sin dal momento originario: la mera vicinanza temporale, la stessa tipologia di reato o la finalità economica non sono di per sé sufficienti.
- Deve essere distinta la continuazione dall'abitualità, dalla recidiva o dalla professionalità nel reato: queste ultime qualificazioni si riferiscono a una "concessione" penalmente sfavorevole per uno stile di vita criminoso e non giustificano il cumulo favorevole previsto dalla continuazione.
- Nel caso di associazione per delinquere e reati "fine", la continuazione può essere riconosciuta solo se i reati fine erano programmati nelle loro linee essenziali al momento della costituzione del sodalizio; atti occasionali o dettati da circostanze contingenti non rientrano automaticamente.
- Il giudice dell'esecuzione può valutare e rigettare la richiesta di continuazione se dagli atti di merito non emerge un concreto elemento probatorio del disegno criminoso unitario; la motivazione deve essere coerente e logica ma non richiede una replica esaustiva di tutte le argomentazioni di merito.
- La proposizione di ricorso inammissibile può comportare condanna alle spese e al versamento in favore della cassa delle ammende se non sussistono giustificazioni per la determinazione dell'inammissibilità.
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