Sentenza del 07/07/2015 n. 3063 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Richiesta documentazione ex art. 32 d.P.R. 600/1973 - Lieve ritardo nella produzione documentale - Possibilità di utilizzo del metodo induttivo - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la legittimità dell'utilizzo del metodo induttivo per la determinazione del reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. d-bis, del d.P.R. 600/1973, a seguito del mancato o tardivo riscontro a una richiesta documentale formulata dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 32, comma 2, del medesimo decreto. Il principio affermato è che il ricorso al metodo induttivo presuppone un totale inadempimento del contribuente, tale da impedire l'accertamento analitico, e non può fondarsi su un lieve ritardo nella produzione dei documenti, soprattutto quando il contribuente abbia precedentemente adempiuto regolarmente ad altre richieste.
La decisione
La sentenza esclude che il lieve ritardo nella trasmissione della documentazione possa essere equiparato al totale inadempimento richiesto dalla legge per l'applicazione del metodo induttivo. L'Amministrazione può utilizzare tale metodo solo quando il contribuente non risponda agli inviti entro il termine assegnato, che non può essere inferiore a quindici giorni, e tale omissione impedisca concretamente lo svolgimento di un accertamento analitico. Ne consegue l'illegittimità dell'accertamento fondato esclusivamente su un ritardo modesto nella produzione documentale.
Norme richiamate
Art. 32, comma 2, d.P.R. 600/1973
Il termine per rispondere agli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti non può essere inferiore a quindici giorni.
La norma impone all'Amministrazione di concedere un termine minimo per la produzione documentale. La sua violazione o una lettura eccessivamente rigorosa del ritardo non consente, di per sé, di applicare il metodo induttivo.
Art. 39, comma 2, lett. d-bis, d.P.R. 600/1973
Metodo induttivo in caso di mancata risposta agli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti.
Il metodo induttivo è legittimo in presenza di un totale inadempimento del contribuente che abbia impedito l'accertamento analitico; il semplice e lieve ritardo non è sufficiente.
Massime di principio
- Il metodo induttivo non può essere applicato automaticamente per qualsiasi ritardo nella risposta a una richiesta documentale: occorre una vera omissione o un inadempimento sostanziale.
- Ai fini della legittimità dell'accertamento devono essere valutati la durata del ritardo, la completezza della documentazione successivamente prodotta e l'effettivo pregiudizio arrecato all'attività di controllo.
- La regolare collaborazione precedente del contribuente costituisce un elemento rilevante per escludere che un ritardo isolato integri un totale inadempimento.
- L'Amministrazione deve dimostrare che la mancata produzione documentale abbia concretamente impedito l'accertamento analitico; non è sufficiente richiamare formalmente il mancato rispetto del termine.
- Il contribuente dovrebbe comunque rispondere entro il termine assegnato oppure chiedere tempestivamente una proroga, documentando eventuali difficoltà nella raccolta degli atti.
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