Sentenza n. 217/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per la riassunzione del giudizio proposto in data 27 giugno 2024 per l'annullamento: - previa verificazione delle schede elettorali, del verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione relativo alle operazioni elettorali svoltesi nella Sezione 3, sita in Via Convento Vecchio n. 1, Cermignano (TE), nella parte in cui è stato attribuito alla lista Insieme Possiamo un voto riportato nella medesima Sezione 3 nella tornata elettorale svoltasi nei giorni 8 e 9 giugno 2024, come meglio indicato in prosieguo; - previa verificazione delle schede elettorali, del verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione relativo alle operazioni elettorali svoltesi nella Sezione 1 sita in Via Convento Vecchio n. 1, Cermignano (TE), nella parte in cui non è stato attribuito alla lista Insieme Possiamo un voto riportato nella medesima Sezione 1 nella tornata elettorale svoltasi nei giorni 8 e 9 giugno 2024 come meglio indicato in proseguo; - previa verificazione delle schede elettorali, del verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione relativo alle operazioni elettorali svoltesi nella Sezione 1 nella parte in cui sono stati attribuiti alla lista Tradizione e Futuro due voti riportati nella medesima Sezione 1, sita in Via Convento Vecchio n. 1, Cermignano (TE), nella tornata elettorale svoltasi nei giorni 8 e 9 giugno 2024. Con il ricorso proposto in data 27 giugno 2024, si era richiesto, conseguentemente, di annullare: - il provvedimento con il quale è stato proclamato eletto il candidato della lista Tradizione e Futuro, Danilo Del Cane, nonché il consiglio comunale e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quelli sopra indicati; - il Verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del 10 giugno 2024 in parte qua; - nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenti; (...) previa emanazione del decreto di fissazione udienza ai sensi dell'art. 130 c.p.a. e previa autorizzazione ad effettuare la notifica per pubblici proclami, si chiede che TAR voglia acquisire i risultati della verificazione effettuata nel precedente giudizio R.G. n. 234/2024 con riferimento alle quattro schede contestate e, conseguentemente, in accoglimento del presente ricorso, annullare gli atti impugnati come in epigrafe, per i vizi dedotti in narrativa. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da CANDELORI DOMENICO il 29/12/2025: in via incidentale, contestazione della valutazione di alcune schede elettorali relative alla Sezione n. 1. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da SAPUTELLI LUCA il 21/1/2026: per l’annullamento, - previa acquisizione dei risultati della verificazione delle schede elettorali, o previa nuova verificazione, del verbale delle operazioni dell’ufficio elettorale di sezione relativo alle operazioni elettorali svoltesi nella Sezione 1 nella parte in cui sono stati attribuiti alla lista Tradizione e Futuro quattro voti riportati nella medesima Sezione 1, sita in Via Convento Vecchio n. 1, Cermignano (TE), nella tornata elettorale svoltasi nei giorni 8 e 9 giugno 2024; conseguentemente, di annullare: - il provvedimento con il quale è stato proclamato eletto il candidato della lista Tradizione e Futuro, Danilo Del Cane, nonché il consiglio comunale e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quelli sopra indicati; - il Verbale delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del 10 giugno 2024 in parte qua; - nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenti; (...) si chiede che il TAR voglia acquisire i risultati della verificazione effettuata nel precedente giudizio R.G. n. 234/2024 con riferimento alle quattro schede contestate e, conseguentemente, in accoglimento del presente ricorso incidentale, annullare gli atti impugnati come in epigrafe, per i vizi dedotti in narrativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Verbali delle operazioni elettorali delle Sezioni 1 e 3 e dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del 10 giugno 2024, nonché proclamazione del candidato sindaco e del consiglio comunale
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata sindaca)
Prevale il privato
La controversia
Alle elezioni comunali dell'8 e 9 giugno 2024, nel Comune di Cermignano, la lista "Tradizione e Futuro" aveva ottenuto 508 voti e la lista "Insieme Possiamo" 505 voti; era quindi stato proclamato sindaco il candidato collegato alla prima lista. I ricorrenti hanno contestato quattro schede: una della Sezione 3, recante il voto per la lista "Insieme Possiamo" e la preferenza per il candidato "Silvio" nello spazio corretto, oltre alla ripetizione poi cancellata del nome nello spazio della lista avversaria; una della Sezione 1, recante il voto per la candidata sindaca e la lista "Insieme Possiamo", con la preferenza per un candidato consigliere della stessa lista apposta nello spazio della lista avversaria; due schede della Sezione 1, attribuite alla lista "Tradizione e Futuro", sulle quali erano stati scritti i cognomi di persone non candidate ma presenti tra gli elettori del seggio, deducendone la riconoscibilità del voto. Dopo una precedente sentenza favorevole, annullata dal Consiglio di Stato per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i consiglieri eletti, il giudizio è stato riassunto. I ricorrenti incidentali hanno contestato ulteriori schede, emerse dalla verificazione, chiedendone l'esame e la correzione del risultato. Il TAR ha inoltre esaminato le censure principali relative alla validità delle schede, alla corretta interpretazione della volontà dell'elettore e ai segni di riconoscimento, alla luce degli artt. 57 e 64 d.P.R. 570/1960.
La decisione
Il ricorso principale è stato accolto. La scheda della Sezione 3 è stata ritenuta valida: la cancellazione del nome scritto inizialmente nello spazio errato, seguita dalla corretta indicazione del candidato nello spazio della lista votata, costituisce errore scusabile e non segno di riconoscimento. È stata ritenuta valida anche la scheda della Sezione 1 recante il voto per la candidata sindaca e per la lista "Insieme Possiamo", con la preferenza per un candidato della stessa lista apposta nello spazio della lista concorrente, poiché l'indicazione del sindaco e della lista rendeva inequivoca la volontà elettorale e non sussisteva contraddizione quanto al voto di lista. Le due schede attribuite alla lista "Tradizione e Futuro", recanti cognomi di elettori non candidati, sono state invece dichiarate nulle, in quanto la preferenza per nominativi estranei alle candidature, ma corrispondenti a persone presenti nel corpo elettorale, integrava un segno oggettivo e inoppugnabile di riconoscimento. Sono stati così attribuiti due voti ulteriori alla candidata della lista "Insieme Possiamo", passata a 507 voti, e sottratti due voti al candidato della lista "Tradizione e Futuro", passato a 506 voti. Il risultato elettorale è stato corretto e la candidata ricorrente è stata proclamata sindaca, con conseguente modifica della composizione degli organi comunali. I ricorsi incidentali sono stati dichiarati inammissibili perché introducevano nuovi vizi relativi a schede emerse soltanto dalla verificazione, oltre il thema decidendum e i termini propri del rito elettorale; quello proposto da Candelori, Monticelli e Narcisi è stato inoltre ritenuto infondato nel merito. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 130 c.p.a.
comma 5; comma 8; comma 9
Nel rito elettorale il termine per le controdeduzioni è particolarmente ristretto; il giudizio non consente l'ampliamento tardivo del thema decidendum e la decisione che corregge il risultato deve essere trasmessa al sindaco per gli adempimenti di pubblicazione e comunicazione.
art. 57 d.P.R. 570/1960
Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.
La preferenza è valida quando consente di individuare la volontà dell'elettore e si riferisce a un candidato della lista votata, anche se materialmente collocata in uno spazio diverso.
art. 64, comma 2, n. 2, d.P.R. 570/1960
schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile la volontà dell'elettore di farsi riconoscere
Il segno di riconoscimento va valutato oggettivamente e caso per caso. Sono nulle le scritte o anomalie estranee alle normali modalità di voto e non ragionevolmente spiegabili come errori; la presenza di cognomi di elettori non candidati può rendere riconoscibile il voto.
art. 105, comma 1, c.p.a.
La precedente sentenza di primo grado era stata annullata dal Consiglio di Stato con rimessione al TAR per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i consiglieri eletti.
Massime di principio
- Nel rito elettorale non sono ammissibili motivi aggiunti o ricorsi incidentali che introducano nuovi vizi emersi soltanto durante una verificazione disposta dal giudice; sono consentite esclusivamente puntualizzazioni o sviluppi delle censure tempestivamente formulate nel ricorso originario.
- Il ricorso elettorale delimita, per effetto del termine decadenziale e delle esigenze di celerità del rito, l'oggetto dei poteri istruttori e decisori del giudice; non è consentita, dopo la scadenza dei termini, una revisione generale delle operazioni elettorali fondata su ulteriori schede o vizi.
- La preferenza espressa in uno spazio diverso da quello corrispondente è valida quando si riferisce con certezza a un candidato della lista votata e la complessiva scheda consente di ricostruire l'effettiva volontà dell'elettore.
- La cancellazione senza forma specifica del nominativo scritto inizialmente nello spazio errato, seguita dalla corretta indicazione nello spazio pertinente, costituisce errore scusabile e non segno di riconoscimento, salvo che l'anomalia risulti oggettivamente estranea alle normali modalità di espressione del voto.
- La scrittura sulla scheda di un nominativo non corrispondente ad alcun candidato, quando il nominativo appartenga a un elettore del seggio e non sia ragionevolmente spiegabile altrimenti, integra un segno di riconoscimento idoneo a determinare la nullità del voto.
- Quando il voto per il candidato sindaco e per la lista collegata è inequivoco, l'eventuale preferenza per un candidato della medesima lista apposta nello spazio della lista avversaria non rende nullo il voto di lista e di sindaco.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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