Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 34531/2025 del 23/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, rilevando che i motivi erano generici e meramente reiterativi delle censure già proposte in appello, dunque non idonei a svolgere la tipica funzione del ricorso per cassazione. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Tre imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la decisione di primo grado, con cui erano stati ritenuti responsabili di concorso nel tentato furto in abitazione pluriaggravato. In sede di legittimità hanno dedotto: errata applicazione della legge penale nella valutazione del compendio probatorio; mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; eccessività della pena. La Corte di cassazione ha rilevato che tali censure si risolvevano nella mera riproposizione delle doglianze già esaminate e disattese in appello, senza una critica argomentata specificamente rivolta alla motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto era invocata dai ricorrenti, ma la Corte non entra nel merito della sua applicabilità perché i motivi sono ritenuti inammissibili.

  • art. 585 c.p.p.

    Richiamato implicitamente per il principio secondo cui il ricorso deve contenere una critica argomentata specifica alla decisione impugnata, e non la mera reiterazione di doglianze già formulate in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si limitino a riprodurre pedissequamente le doglianze già dedotte in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata e mirata alla decisione di merito; in difetto, la doglianza è generica e determina l'inammissibilità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • La censura relativa alla valutazione del compendio probatorio non può tradursi in una richiesta di nuovo esame del merito, se non accompagnata dalla deduzione di un vizio effettivo della motivazione o di violazioni di legge specifiche.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.