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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-811/24

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 23 aprile 2026. — Pescheria Il Granchio Blu di JC contro Ministero delle Imprese e del Made in Italy. — Rinvio pregiudiziale – Aiuti de minimis – Regolamento (UE) n. 1407/2013 – Regolamento (UE) n. 1408/2013 – Regolamento (UE) n. 717/2014 – Rispettivi ambiti di applicazione – Regolamento (UE) n. 1379/2013 – Settore della pesca e dell’acquacoltura – Organizzazione comune dei mercati – Imprese operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici – Commercio al dettaglio – Normativa nazionale che prevede aiuti de minimis a favore delle imprese situate in zone colpite da terremoti. — Causa C-811/24

Giurisprudenza europea62024CJ0811

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Nel rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato, la Corte ha chiarito il perimetro degli aiuti de minimis nel settore ittico. Ha stabilito che il commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi rientra nella nozione di "trasformazione e commercializzazione" del regolamento n. 717/2014. Ne deriva l'esclusione dall'applicazione dei regolamenti n. 1407/2013 e n. 1408/2013. La questione sulla compatibilità del diritto nazionale con il diritto UE è stata dichiarata irricevibile.

Aiuti de minimis nel settore ittico: la vendita al dettaglio di prodotti ittici rientra nella nozione di "trasformazione e commercializzazione" e quindi nel regolamento n. 717/2014, con conseguente esclusione dei regolamenti n. 1407/2013 e n. 1408/2013; la terza questione è irricevibile.

La questione giuridica

Se l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 717/2014, letto alla luce dell'articolo 5, lettere d) e g), del regolamento n. 1379/2013, debba essere interpretato nel senso che la nozione di "trasformazione e commercializzazione" dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura comprenda il commercio al dettaglio di prodotti ittici. In via ulteriore, se il diritto dell'Unione osti a una normativa nazionale che conceda aiuti de minimis alle imprese di commercio al dettaglio di prodotti ittici in una zona colpita da terremoto, pur essendo tali imprese ricomprese nel regolamento n. 717/2014.

Principio di diritto

La Corte ha affermato che la nozione di "trasformazione e commercializzazione" dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 717/2014, comprende anche la vendita al dettaglio di prodotti ittici, poiché essa costituisce l'ultima fase della distribuzione fino all'ottenimento del prodotto finale; di conseguenza, tale attività rientra nell'ambito di applicazione del regolamento n. 717/2014 e non in quello dei regolamenti n. 1407/2013 e n. 1408/2013. La terza questione è stata dichiarata irricevibile perché, alla luce della risposta resa, si risolveva in un parere consultivo su un'ipotesi non pertinente al quadro normativo nazionale indicato dal giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articoli 107 e 108 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 717/2014
  • Regolamento (UE) n. 1379/2013
  • Regolamento (UE) n. 1407/2013
  • Regolamento (UE) n. 1408/2013
  • Decreto-legge italiano 24 aprile 2017, n. 50, articolo 46, paragrafo 7

Aiuti de minimis e commercio al dettaglio di prodotti ittici

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato italiano in una controversia tra una pescheria e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy sulla revoca di agevolazioni fiscali concesse per aree colpite dai terremoti del 2016. La Corte è chiamata a chiarire se la vendita al dettaglio di prodotti ittici rientri nel settore della pesca e dell'acquacoltura ai fini dell'applicazione del regolamento n. 717/2014 sugli aiuti de minimis.

Fatti e procedimento principale

La normativa italiana, tramite l'articolo 46, paragrafo 7, del decreto-legge n. 50/2017, subordinava le agevolazioni ai limiti dei regolamenti n. 1407/2013 e n. 1408/2013. La società Pescheria Il Granchio Blu di JC, che svolge attività di vendita al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in un supermercato situato in zona terremotata, aveva ottenuto le agevolazioni per il 2017 e il 2019. Successivamente, con decreti ministeriali dell'11 gennaio 2023, tali benefici sono stati revocati perché l'attività sarebbe rientrata nel regolamento n. 717/2014, applicabile al settore della pesca e dell'acquacoltura.

Questioni pregiudiziali

Il Consiglio di Stato ha chiesto se:

  • la nozione di "trasformazione e commercializzazione" dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 717/2014 comprenda o meno il commercio al dettaglio di prodotti ittici;
  • tale interpretazione sia compatibile con l'articolo 5, lettere d) e g), del regolamento n. 1379/2013, che definisce il settore della pesca e dell'acquacoltura e il commercio al dettaglio;
  • in subordine, il diritto UE osti a una normativa nazionale che conceda aiuti de minimis alle imprese di commercio al dettaglio di prodotti ittici situate in una zona franca urbana istituita a seguito del sisma.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l'articolo 267 TFUE;
  • gli articoli 107 e 108 TFUE;
  • il regolamento n. 1379/2013, specie l'articolo 5, lettere d) e g), e l'articolo 46;
  • il regolamento n. 1407/2013, articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e considerando 6;
  • il regolamento n. 1408/2013, articolo 1;
  • il regolamento n. 717/2014, in particolare gli articoli 1, 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e 3;
  • l'articolo 46, paragrafo 7, del decreto-legge n. 50/2017.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva innanzitutto che spetta agli Stati membri decidere se concedere aiuti de minimis, purché nel rispetto delle norme UE sugli aiuti di Stato. Ricorda poi che il regolamento n. 1407/2013 esclude gli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, settore definito dal regolamento n. 1379/2013 come comprensivo di tutte le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura.

Per interpretare il termine "commercializzazione", non definito in modo autonomo dal regolamento n. 1379/2013, la Corte applica il significato abituale, il contesto e la finalità della disciplina. Ritiene che, nel linguaggio corrente, la commercializzazione includa l'insieme delle attività fino alla vendita al consumatore finale, compresa la vendita al dettaglio. Inoltre, il contesto normativo conferma questa lettura, poiché il regolamento n. 1379/2013 distingue ma include anche "messa a disposizione sul mercato", "immissione sul mercato" e "commercio al dettaglio". La finalità dell'OCM nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura sarebbe compromessa se una fase della catena distributiva, come il dettaglio, ne fosse esclusa.

Quanto al regolamento n. 717/2014, la Corte rileva che esso si applica alle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura e che nessuna delle esclusioni elencate nell'articolo 1 riguarda il commercio al dettaglio. La definizione di "trasformazione e commercializzazione" contenuta nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), copre l'intera serie di operazioni fino all'ottenimento del prodotto finale; il commercio al dettaglio, essendo l'ultima fase della distribuzione, vi rientra.

Decisione e dispositivo

La Corte conclude che l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 717/2014, letto alla luce dell'articolo 5, lettere d) e g), del regolamento n. 1379/2013, deve essere interpretato nel senso che il commercio al dettaglio di prodotti ittici rientra nella nozione di "trasformazione e commercializzazione" e, quindi, nel campo di applicazione del regolamento n. 717/2014. La terza questione è dichiarata irricevibile, poiché, alla luce della risposta data, avrebbe richiesto un parere astratto su un'ipotesi non sorretta da diversa normativa nazionale applicabile nel procedimento principale.

Principio affermato

La vendita al dettaglio di prodotti ittici è un'attività del settore della pesca e dell'acquacoltura ai fini del regolamento n. 717/2014; pertanto, gli aiuti de minimis destinati a tali imprese devono essere valutati alla luce di tale regolamento e non dei regolamenti n. 1407/2013 e n. 1408/2013. Se la normativa nazionale richiama questi ultimi per concedere agevolazioni a soggetti che svolgono commercio al dettaglio di prodotti ittici, il giudice nazionale deve verificare la compatibilità del beneficio con il quadro corretto, mentre non può chiedere alla Corte un parere astratto su un'ipotesi diversa da quella effettivamente rilevante nel giudizio principale.

Come è indicizzato

Materieaiuti di Statoaiuti de minimissettore della pesca e dell'acquacolturacommercio al dettaglioorganizzazione comune dei mercati

Testo integrale

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