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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-118/24

Judgment of the Court (Second Chamber) of 23 April 2026. — EG Labo Laboratoires Eurogenerics SAS and Theramex France SAS v Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) and Biogaran SAS. — Request for a preliminary ruling from the Conseil d'État. — Reference for a preliminary ruling – Directive 2001/83/EC – Medicinal products for human use – Articles 28 and 29 – Decentralised procedure for marketing authorisation for a medicinal product – Article 10 – Generic medicinal product – Abridged procedure for granting a marketing authorisation – Biological medicinal product serving as reference medicinal product for a chemical medicinal product – Jurisdiction of the courts of the Member States concerned to determine whether there is a potential serious risk for public health – Jurisdiction of those courts to review the conditions for granting a marketing authorisation for a generic medicinal product. — Case C-118/24

Giurisprudenza europea62024CJ0118

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha chiarito due profili relativi alla direttiva 2001/83/CE. In primo luogo, ha affermato che gli Stati membri possono consentire al giudice nazionale di controllare, in un contenzioso contro un’AIC rilasciata in procedura decentralizzata, se il prodotto sia stato correttamente qualificato come generico, anche su ricorso del titolare di un’AIC per un biosimilare. In secondo luogo, ha stabilito che la procedura abbreviata può essere usata anche quando il medicinale di riferimento è biologico e il prodotto richiesto deriva da sintesi chimica, se i requisiti dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), risultano soddisfatti.

Procedura decentralizzata di autorizzazione all’immissione in commercio: competenza del giudice nazionale a sindacare la qualificazione come generico e ammissibilità della procedura semplificata quando il medicinale di riferimento è biologico.

La questione giuridica

Se, nell’ambito di una procedura decentralizzata di AIC ai sensi degli articoli 28 e 29 della direttiva 2001/83/CE, il giudice di uno Stato membro interessato possa controllare la corretta classificazione del medicinale come "generico" ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), e se l’articolo 10 osti al rilascio di un’AIC con procedura abbreviata per un medicinale ottenuto per sintesi chimica quando il medicinale di riferimento è un medicinale biologico.

Principio di diritto

La direttiva 2001/83/CE non disciplina il sindacato giurisdizionale sulle autorizzazioni nazionali rilasciate nell’ambito della procedura decentralizzata: spetta quindi agli Stati membri stabilire se il giudice nazionale di uno Stato interessato possa verificare se il medicinale autorizzato sia davvero un "generico" ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), purché sia garantita l’effettività della direttiva e la tutela della salute pubblica. Inoltre, l’articolo 10 non vieta che un medicinale derivante da sintesi chimica ottenga un’AIC con procedura abbreviata anche se il medicinale di riferimento è biologico, a condizione che siano soddisfatti i requisiti cumulativi del generico, in particolare identica composizione qualitativa e quantitativa nelle sostanze attive, stessa forma farmaceutica e bioequivalenza dimostrata.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2001/83/CE
  • Regolamento (CE) n. 1394/2007
  • Regolamento (CE) n. 726/2004
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 168, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 3, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 726/2004
  • Allegato I della direttiva 2001/83/CE
  • Allegato I del Regolamento (CE) n. 726/2004

Procedura decentralizzata di AIC, generici e medicinali biologici

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Conseil d’État francese in materia di autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali per uso umano. La Corte interpreta gli articoli 10, 28 e 29 della direttiva 2001/83/CE, nel contesto di una decisione nazionale che aveva qualificato come generico un prodotto ottenuto per sintesi chimica prendendo a riferimento un medicinale biologico.

Fatti e procedimento principale

Eurogenerics e Theramex, titolari di AIC di due biosimilari di Forsteo, hanno impugnato dinanzi al giudice francese le decisioni dell’ANSM che avevano rilasciato a Biogaran l’AIC per Tériparatide Biogaran e lo avevano incluso in un gruppo generico con Forsteo come medicinale di riferimento. Le ricorrenti contestavano sia la legittimità del ricorso alla procedura abbreviata ex articolo 10, paragrafo 1, sia l’assenza di un rischio serio per la salute pubblica e, in sostanza, la corretta qualificazione del prodotto come generico.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama:

  • l’articolo 6 della direttiva 2001/83/CE, che subordina la commercializzazione all’AIC;
  • l’articolo 8, paragrafo 3, lettera i), che impone in via ordinaria la produzione dei risultati di test preclinici e studi clinici;
  • l’articolo 10, paragrafi 1-4, che disciplina la procedura abbreviata per i generici e definisce il concetto di "medicinale generico";
  • gli articoli 28 e 29, relativi alla procedura decentralizzata e all’obiezione per potenziale rischio grave per la salute pubblica;
  • l’allegato I, parte I e parte II, che specifica il dossier standard e i requisiti per i medicinali biologici e i prodotti simili;
  • l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 726/2004, richiamato dal giudice del rinvio in relazione ai generici di medicinali autorizzati dall’Unione.

Prima questione: controllo giurisdizionale nazionale nella procedura decentralizzata

La Corte precisa anzitutto che la direttiva 2001/83/CE non contiene regole sul sindacato giurisdizionale delle AIC nazionali adottate nella procedura decentralizzata. In mancanza di armonizzazione, spetta a ciascuno Stato membro stabilire se e in che misura i propri giudici possano controllare la decisione di AIC.

La Corte ricorda la propria giurisprudenza, in particolare:

  • Olainfarm: il titolare dell’AIC del medicinale di riferimento può agire contro la concessione di un’AIC per un generico, per tutelare il periodo di protezione dei dati clinici;
  • Astellas Pharma: il giudice di uno Stato membro interessato può conoscere di un ricorso contro l’AIC rilasciata in procedura decentralizzata.

Nel caso di specie, tuttavia, i ricorrenti non sono titolari dell’AIC del medicinale di riferimento, ma di AIC per biosimilari. La Corte osserva quindi che essi non possono invocare la protezione dei dati clinici prevista dall’articolo 10. Ciò non impedisce però, sul piano del diritto dell’Unione, che il diritto nazionale riconosca loro accesso al giudice per contestare l’AIC rilasciata in procedura decentralizzata.

La Corte afferma dunque che gli Stati membri sono liberi di attribuire al giudice nazionale il potere di verificare se il medicinale autorizzato sia effettivamente un "medicinale generico" ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera b). Tale controllo è coerente con l’obiettivo di tutela della salute pubblica, perché un’erronea qualificazione come generico potrebbe consentire la commercializzazione senza la necessaria base di studi preclinici e clinici. Il rischio di decisioni non uniformi tra Stati membri è considerato un corollario del sistema decentralizzato, non un argomento per ridurre l’autonomia procedurale nazionale.

Seconda questione: generico di medicinale biologico e procedura abbreviata

Quanto alla seconda questione, la Corte chiarisce che l’articolo 10 della direttiva 2001/83/CE non esclude in linea di principio che un medicinale biologico possa fungere da medicinale di riferimento nella procedura abbreviata. La norma non distingue infatti tra medicinale di sintesi chimica e medicinale biologico come reference product.

La Corte valorizza soprattutto l’articolo 10, paragrafo 4, il quale disciplina espressamente il caso dei medicinali biologici simili a un riferimento biologico e prevede che, se non sono soddisfatte le condizioni del generico, debbano essere forniti dati aggiuntivi preclinici o clinici. Da ciò deduce che il legislatore ha contemplato l’ipotesi di un medicinale biologico come riferimento nell’ambito della procedura abbreviata.

Quanto al fatto che il medicinale richiesto derivi da sintesi chimica, la Corte osserva che la nozione di "medicinale generico" di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), è formulata in termini generali e comprende tre condizioni cumulative:

  • stessa composizione qualitativa e quantitativa in sostanze attive;
  • stessa forma farmaceutica;
  • bioequivalenza dimostrata mediante appropriati studi di biodisponibilità.

Tali condizioni non esigono un’identità molecolare esatta. È piuttosto necessario verificare caso per caso, in particolare da parte delle autorità sanitarie dello Stato membro di riferimento, se il processo di produzione e le caratteristiche del principio attivo implichino differenze rilevanti ai fini di sicurezza o efficacia. Se le condizioni sono soddisfatte, la procedura abbreviata è ammissibile anche quando il medicinale di riferimento è biologico.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che:

  • gli Stati membri possono prevedere che, nell’ambito di un ricorso proposto dal titolare di un’AIC per un biosimilare contro la decisione che concede l’AIC di un generico ottenuto in procedura decentralizzata, il giudice nazionale possa verificare la corretta qualificazione del prodotto come "generico";
  • l’articolo 10 della direttiva 2001/83/CE non osta a un’AIC concessa con procedura abbreviata per un medicinale derivante da sintesi chimica quando il medicinale di riferimento è biologico, purché siano rispettate le condizioni dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera b).

Rilievi pratici per l’operatore

La sentenza è rilevante perché conferma che la procedura decentralizzata lascia spazio a rimedi nazionali, nei limiti dell’autonomia procedurale degli Stati membri. Per le imprese farmaceutiche, ciò significa che la qualificazione di un prodotto come generico rispetto a un biologico può essere contestata davanti ai giudici nazionali, e che la natura biologica del reference product non esclude di per sé la procedura abbreviata, se la relazione di similitudine soddisfa i parametri normativi della direttiva.

Come è indicizzato

Materiefarmaceuticoautorizzazione all’immissione in commerciomedicinali genericimedicinali biologici e biosimilaritutela della salute pubblica

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