Corte di giustizia, Sentenza C-761/24
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 23 aprile 2026. — HM e JD contro AXA Bank Belgium SA e a. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 2, lettera c) – Nozione di “professionista” – Articolo 6, paragrafo 1 – Effetti della dichiarazione del carattere abusivo di una clausola del genere – Invalidità del contratto – Articolo 7, paragrafo 1 – Effetto dissuasivo del divieto di clausole abusive – Contratto di mutuo espresso in valuta estera – Clausola contrattuale che fa gravare il rischio di cambio sul consumatore – Cessione tra professionisti in virtù del diritto nazionale – Professionista nei confronti del quale il consumatore può far valere le conseguenze giuridiche dell’invalidità di una clausola abusiva contenuta nel contratto ceduto. — Causa C-761/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che, in caso di cessione di un mutuo contenente clausole abusive, il cessionario che subentra nel contratto è a sua volta un "professionista" ai sensi della direttiva 93/13. Ne consegue che il consumatore può far valere nei suoi confronti gli effetti dell’invalidità della clausola abusiva come avrebbe potuto farli valere contro il cedente. La normativa nazionale che concentri i rimedi sul cessionario è compatibile con il diritto UE solo se non compromette in pratica la tutela effettiva del consumatore.
Clausole abusive in un mutuo ceduto: il consumatore può far valere i rimedi della direttiva 93/13 solo contro il cessionario del contratto, se ciò non rende impossibile o eccessivamente difficile la tutela.
La questione giuridica
Se gli articoli 2, lettera c), 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 ostino a una disciplina o giurisprudenza nazionale che, in caso di invalidità di un contratto di mutuo contenente una clausola abusiva e successivamente ceduto, consenta al consumatore di far valere le conseguenze dell’invalidità soltanto nei confronti del cessionario del contratto e non del mutuante originario; e se il cessionario possa essere considerato "professionista" ai sensi della direttiva anche se non ha inserito la clausola abusiva.
Principio di diritto
Un istituto di credito che subentra, per cessione del contratto conforme al diritto nazionale, nel rapporto contrattuale con il consumatore rientra nella nozione di "professionista" della direttiva 93/13; pertanto il consumatore deve poter opporre al cessionario tutte le conseguenze giuridiche derivanti dall’invalidità di una clausola abusiva, o del contratto nel suo complesso, alle stesse condizioni in cui avrebbe potuto farlo nei confronti del cedente. Tuttavia, gli articoli 2, lettera c), 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, non ostano a una normativa nazionale che imponga di agire solo contro il cessionario, purché la cessione non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti del consumatore.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 93/13/CEE
- Articolo 2, lettera c), direttiva 93/13/CEE
- Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Ventunesimo considerando della direttiva 93/13/CEE
- Ventiquattresimo considerando della direttiva 93/13/CEE
- Articolo 6:202 del codice civile ungherese
- Articolo 6:208 del codice civile ungherese
- Articolo 17, paragrafo 1, della legge n. CCXXXVII del 2013 ungherese
Clausole abusive in un mutuo ceduto: tutela del consumatore nei confronti del cessionario
La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dalla Budapest Környéki Törvényszék, riguarda un contratto di mutuo espresso in franchi svizzeri, contenente una clausola sul rischio di cambio e altre previsioni contestate come abusive, successivamente ceduto da un istituto di credito a un altro. La Corte è chiamata a chiarire se, dopo la cessione, le conseguenze giuridiche dell’invalidità di una clausola abusiva possano essere fatte valere solo nei confronti del cessionario oppure anche del cedente originario.
Fatti e procedimento principale
Nel 2008 HM e JD avevano stipulato con il dante causa di AXA Bank Belgium SA un mutuo in CHF, con rimborso in fiorini ungheresi e con clausole che trasferivano sul consumatore il rischio di cambio e consentivano modifiche unilaterali di interessi e spese. Il contratto è stato poi risolto da AXA e, successivamente, ceduto nel 2016 a OTP Bank Nyrt., che a sua volta ha ceduto il credito a OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt.
I consumatori hanno agito in giudizio per ottenere la declaratoria di invalidità del contratto e il ristoro delle conseguenze derivanti dalle clausole abusive. Il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte se, alla luce della direttiva 93/13, il consumatore debba rivolgersi esclusivamente al cessionario e se ciò sia compatibile con la nozione di "professionista" e con l’effetto dissuasivo della disciplina europea.
Questioni pregiudiziali
Le questioni vertevano essenzialmente su due profili:
- se gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 ostino a una disciplina nazionale secondo cui, in caso di invalidità totale del contratto per clausola abusiva, le conseguenze dell’invalidità possono essere fatte valere solo nei confronti del cessionario del contratto;
- se una simile disciplina sia incompatibile con la nozione di "professionista" dell’articolo 2, lettera c), quando il nuovo titolare del rapporto non ha inserito la clausola abusiva.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 2, lettera c), della direttiva 93/13, che definisce il "professionista";
- l’articolo 6, paragrafo 1, che sancisce la non vincolatività delle clausole abusive per il consumatore e la sopravvivenza del contratto se esso può sussistere senza tali clausole;
- l’articolo 7, paragrafo 1, sul dovere degli Stati membri di prevedere mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive;
- il ventunesimo e il ventiquattresimo considerando della direttiva, relativi rispettivamente alla non vincolatività delle clausole abusive e all’esigenza di mezzi efficaci di tutela;
- il quadro nazionale ungherese in materia di cessione dei contratti e dei portafogli di contratti, in particolare gli articoli 6:202 e 6:208 del codice civile e l’articolo 17, paragrafo 1, della legge n. CCXXXVII del 2013.
Ragionamento della Corte
In via preliminare, la Corte respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata da AXA, ribadendo la presunzione di rilevanza delle questioni pregiudiziali e il limite del proprio sindacato sui fatti accertati dal giudice nazionale.
Nel merito, la Corte osserva che la nozione di "professionista" della direttiva 93/13 è ampia e comprende qualsiasi persona fisica o giuridica che agisca nell’ambito della propria attività professionale. Di conseguenza, un istituto di credito che diventa parte del contratto per effetto di una cessione rientra in tale nozione, anche se non è stato lui a inserire la clausola abusiva.
Quanto all’articolo 6, paragrafo 1, la Corte afferma che la disciplina nazionale della tutela può essere affidata al diritto interno, ma senza alterare la sostanza dei diritti garantiti dalla direttiva né rendere l’esercizio di tali diritti eccessivamente difficile o impossibile. La cessione del contratto non può quindi modificare il contenuto dei diritti e degli obblighi già sorti nel rapporto originario: il consumatore deve poter opporre al cessionario tutte le conseguenze giuridiche dell’abusività come avrebbe potuto farlo contro il cedente.
Con riferimento all’articolo 7, paragrafo 1, la Corte ricorda che l’effetto dissuasivo della direttiva opera nei confronti dei professionisti in generale, non solo dell’autore materiale della clausola abusiva. L’invalidità della clausola dipende dal suo carattere oggettivamente abusivo, non dalla responsabilità del singolo professionista che l’ha predisposta; pertanto, le conseguenze dell’abusività possono gravare anche su un professionista diverso, come il cessionario.
La Corte rileva inoltre che spetta al giudice del rinvio verificare se, nel caso concreto, il sistema nazionale consenta effettivamente il ripristino della situazione di diritto e di fatto in cui i consumatori si sarebbero trovati senza la clausola abusiva. In tale valutazione, assume rilievo anche la previsione nazionale che subordina la cessione dei portafogli all’autorizzazione dell’autorità di vigilanza bancaria, elemento potenzialmente idoneo a preservare la solvibilità del cessionario e, quindi, l’effettività della tutela.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che gli articoli 2, lettera c), 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 non ostano a una normativa nazionale in forza della quale il consumatore che ha concluso un contratto con un istituto di credito, successivamente ceduto a un altro istituto di credito, deve far valere i diritti derivanti dalla direttiva unicamente nei confronti del cessionario del contratto.
Questa compatibilità è però subordinata a una condizione essenziale: la cessione non deve rendere praticamente impossibile né eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti riconosciuti al consumatore dal diritto dell’Unione.
Principi pratici per gli operatori
Per gli operatori del credito e per i difensori dei consumatori, la pronuncia conferma che la cessione del contratto non costituisce un mezzo per eludere la disciplina sulle clausole abusive. Il cessionario, se professionista, subentra anche sul piano dei rimedi consumeristici, ma il sistema nazionale deve garantire che il consumatore disponga di una tutela effettiva e non meramente teorica.
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