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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-744/24

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 23 aprile 2026. — P.W. contro Bank Polska Kasa Opieki S.A. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy we Włodawie. — Rinvio pregiudiziale – Contratti di credito ai consumatori – Direttiva 2008/48/CE – Articolo 3, lettera j) – Articolo 10, paragrafo 2, lettera f) – Nozione di “tasso debitore” – Nozione di “importo dei prelievi effettuati” – Articolo 3, lettera g) – Nozione di “costo totale del credito per il consumatore” – Riscossione di interessi su un importo corrispondente a un costo del credito – Premio assicurativo. — Causa C-744/24

Giurisprudenza europea62024CJ0744

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in un rinvio pregiudiziale polacco, ha chiarito che nel credito al consumo il tasso di interesse non può essere applicato anche alle somme destinate a pagare costi del credito, compreso un premio assicurativo che, pur qualificato come "volontario", era in realtà necessario per ottenere il prestito alle condizioni offerte. La nozione di "importo dei prelievi effettuati" coincide con le somme effettivamente messe a disposizione del consumatore e non comprende i costi del credito. La Corte ha quindi affermato un’interpretazione rigorosa delle nozioni di importo totale del credito, costo totale del credito e tasso debitore, in funzione della trasparenza e della comparabilità delle offerte.

Credito al consumo: è vietato applicare interessi anche sulle somme destinate a coprire costi del credito che rientrano nel costo totale del credito per il consumatore, poiché il tasso debitore può gravare solo sull’importo effettivamente messo a disposizione del consumatore.

La questione giuridica

Se la direttiva 2008/48, in particolare gli articoli 3, lettere g) e j), e 10, paragrafo 2, debba essere interpretata nel senso che osta a clausole di un contratto di credito al consumo non negoziate individualmente che prevedono: 1) l’applicazione degli interessi non solo sull’importo erogato al consumatore, ma anche su costi del credito diversi dagli interessi; 2) la sola indicazione del tasso debitore e dell’importo complessivo degli interessi capitalizzati, senza chiarire che la base di calcolo include somme diverse da quelle effettivamente versate al consumatore, in particolare costi del credito come premi assicurativi.

Principio di diritto

L’articolo 3, lettere g) e j), della direttiva 2008/48, letto con l’articolo 10, paragrafo 2, osta a una clausola di credito al consumo che preveda il calcolo degli interessi non solo sull’importo totale del credito effettivamente messo a disposizione del consumatore, ma anche sulle somme destinate a coprire costi del credito che, per definizione, fanno parte del costo totale del credito per il consumatore. Il tasso debitore può dunque applicarsi solo ai prelievi effettuati, mentre i costi accessori obbligatori o necessari per ottenere il credito alle condizioni offerte restano estranei all’importo su cui maturano gli interessi.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2008/48/CE
  • Direttiva (UE) 2021/2167
  • Direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 3, lettere g), h), i), j) e l), direttiva 2008/48/CE
  • Articolo 10, paragrafo 2, lettere d), f) e g), direttiva 2008/48/CE
  • Articolo 19, direttiva 2008/48/CE
  • Articolo 22, direttiva 2008/48/CE
  • Direttiva 87/102/CEE

Credito al consumo e interessi su costi accessori

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Sąd Rejonowy we Włodawie in materia di credito ai consumatori. Il giudice polacco chiedeva se la direttiva 2008/48 consenta che gli interessi contrattuali siano calcolati non solo sull’importo effettivamente erogato al consumatore, ma anche su somme destinate a coprire costi del credito, in particolare un premio assicurativo collegato al finanziamento.

Fatti e procedimento principale

P.W. aveva concluso con Bank Polska Kasa Opieki S.A. un contratto tipo di credito al consumo per PLN 150000. Di tale importo, solo PLN 133214,92 erano stati effettivamente versati al consumatore, mentre PLN 16785,08 erano stati destinati al pagamento di un’assicurazione del credito definita "volontaria". La sottoscrizione di tale assicurazione comportava una riduzione del tasso di interesse.

Il contratto indicava un costo totale del credito pari a PLN 73858,61, composto da interessi per PLN 57073,53 e dal premio assicurativo. Il tasso debitore era dell’8,49% annuo e il TAEG del 12,57%. Il consumatore ha poi invocato la sanzione del "credito gratuito" prevista dal diritto polacco, sostenendo, tra l’altro, che la banca avesse applicato interessi su un importo comprensivo di costi del credito diversi dagli interessi.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:

  • se la direttiva 2008/48 osti a una clausola che prevede interessi non solo sul capitale effettivamente erogato, ma anche su commissioni o altri costi del credito;
  • se la direttiva osti a una clausola che indichi il solo tasso debitore e l’importo complessivo degli interessi capitalizzati senza chiarire che la base di calcolo comprende anche costi diversi dal capitale effettivamente erogato.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la direttiva 2008/48, soprattutto gli articoli 3, lettere g), h), i), j) e l), 10, paragrafo 2, lettere d), f) e g), 19 e 22;
  • la direttiva 93/13, con riferimento ai requisiti di chiarezza e comprensibilità delle clausole contrattuali;
  • l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale.

Ricevibilità

La banca contestava la ricevibilità delle questioni, sostenendo che fossero ipotetiche e fondate su premesse fattuali errate, in particolare perché l’assicurazione era qualificata come volontaria e perché i relativi costi sarebbero stati chiaramente illustrati nel contratto e nella scheda informativa.

La Corte ha respinto tali eccezioni. Ha ricordato che le questioni poste dal giudice nazionale beneficiano di una presunzione di rilevanza e che spetta al giudice del rinvio definire il contesto di fatto e di diritto. Ha inoltre ritenuto sufficienti gli elementi forniti per rispondere utilmente alle questioni.

Ragionamento della Corte

La Corte ha preliminarmente precisato che la nozione di "costi del credito al netto degli interessi" non appartiene al diritto dell’Unione, ma al diritto polacco; tuttavia essa è una sottocategoria del "costo totale del credito per il consumatore" ai sensi della direttiva 2008/48.

Quanto al merito, la Corte ha ricordato che:

  • l’"importo totale del credito" corrisponde alle somme messe a disposizione del consumatore;
  • il "costo totale del credito per il consumatore" comprende tutti i costi che il consumatore deve pagare in relazione al contratto, inclusi i premi assicurativi quando il servizio accessorio è necessario per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte;
  • l’"importo totale che il consumatore è tenuto a pagare" è la somma dell’importo totale del credito e del costo totale del credito, sicché le due categorie si escludono reciprocamente;
  • il "tasso debitore" è il tasso d’interesse applicato all’importo dei prelievi effettuati, cioè alle somme effettivamente erogate al consumatore.

Applicando tali definizioni, la Corte ha concluso che il tasso di interesse non può essere esteso alle somme destinate a coprire costi del credito, perché queste rientrano nel costo totale del credito e non nell’importo totale del credito. Questo vale anche per il premio assicurativo del caso di specie, poiché, nonostante la sua qualificazione formale come volontario, esso era necessario per ottenere il credito alle condizioni offerte, dato che la sua sottoscrizione comportava una riduzione del tasso di interesse.

La Corte ha inoltre osservato che la circostanza che certe somme non siano materialmente versate sul conto del mutuatario non incide sulla loro qualificazione: ciò che rileva è la loro funzione economica nel contratto di credito.

Infine, la soluzione è stata ritenuta coerente con gli obiettivi di trasparenza e comparabilità della direttiva 2008/48, perché la chiarezza sul TAEG e sulla struttura dei costi è essenziale per consentire al consumatore di confrontare le offerte e valutare la portata del proprio impegno.

Decisione e dispositivo

La Corte ha dichiarato che l’articolo 3, lettere g) e j), della direttiva 2008/48, letto in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo 2, della medesima direttiva, osta all’inclusione nei contratti di credito al consumo di clausole che prevedono l’applicazione del tasso di interesse non soltanto sull’importo totale del credito, ma anche su somme destinate al pagamento di costi connessi al credito e rientranti nel costo totale del credito per il consumatore.

Principio affermato

Nel credito al consumo, gli interessi possono essere calcolati solo sull’importo effettivamente messo a disposizione del consumatore; i costi accessori del credito, compresi i premi assicurativi necessari per ottenere il finanziamento alle condizioni offerte, appartengono al costo totale del credito e non possono essere assoggettati a interessi come se facessero parte del capitale finanziato.

Come è indicizzato

Materiecredito ai consumatoritrasparenza contrattualeclausole abusivetasso annuo effettivo globaleassicurazione collegata al credito

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