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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-528/24

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 23 aprile 2026. — LQ e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte Suprema. — Rinvio pregiudiziale – Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra – Consegna di una persona al Regno Unito ai fini dell’esercizio dell’azione penale – Articolo 524, paragrafo 2 – Articolo 604, lettera c) – Rischio effettivo per la protezione dei diritti fondamentali – Articolo 625 – Regola della specialità – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto a un ricorso effettivo. — Causa C-528/24

Giurisprudenza europea62024CJ0528

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta l’articolo 625 dell’ASCC nel senso che la regola della specialità non consente all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di rifiutare la consegna solo perché la persona ricercata è già stata condannata nello Stato emittente per un illecito civile diverso da quello oggetto del mandato. Il controllo dell’autorità di esecuzione deve restare ancorato ai motivi di rifiuto previsti dall’ASCC, mentre eventuali violazioni della specialità vanno fatte valere, di regola, nello Stato emittente. Solo se da tale violazione derivi un rischio effettivo per diritti fondamentali, soprattutto il diritto a un ricorso effettivo, può venire in rilievo l’articolo 524, paragrafo 2, e l’articolo 604, lettera c).

Mandato d’arresto ai sensi dell’ASCC: la pregressa condanna nello Stato emittente per un illecito civile diverso da quello oggetto del mandato non costituisce, di per sé, motivo di rifiuto della consegna.

La questione giuridica

Se l’articolo 625 dell’ASCC, letto alla luce della Carta e della CEDU, imponga o consenta all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di rifiutare la consegna quando la persona ricercata è già stata condannata nello Stato emittente a una pena detentiva per un altro illecito, qualificato come civile nel diritto di quello Stato e non compreso nel mandato d’arresto; in particolare, se la nozione di «reato» in tale disposizione sia autonoma e se la regola della specialità possa rilevare come motivo di rifiuto.

Principio di diritto

L’articolo 625 dell’ASCC non istituisce un autonomo motivo di rifiuto dell’esecuzione del mandato d’arresto per il solo fatto che, nello Stato emittente, la persona sia stata già condannata a una pena detentiva per un illecito diverso, qualificato come civile e non contemplato dal mandato. La regola della specialità non è, di per sé, un diritto fondamentale che imponga il diniego della consegna; può però rilevare solo se la sua eventuale violazione comporti un rischio effettivo di violazione di diritti fondamentali, in particolare del diritto a un ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, della Carta, ove nello Stato emittente manchino mezzi di tutela effettivi.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, articoli 1, 524, paragrafo 2, 596, 600, 601, 604, lettera c), 606, paragrafo 1, 611, paragrafo 1, 625
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 47, 48, 49 e 50
  • CEDU
  • Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, articolo 31

Mandato d’arresto ai sensi dell’ASCC e regola della specialità

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale della Supreme Court irlandese nell’ambito dell’esecuzione, in Irlanda, di mandati d’arresto emessi nel Regno Unito ai fini dell’esercizio dell’azione penale. La questione centrale è se la precedente condanna dei ricercati, nello Stato emittente, per oltraggio alla corte qualificato come illecito civile, possa impedire la consegna in ragione della regola della specialità prevista dall’ASCC.

Fatti e procedimento principale

LQ, NT e RM erano sottoposti nel Regno Unito a procedimenti penali per frode. In parallelo, erano stati destinatari di una decisione della Reading Crown Court che imponeva misure di congelamento dei beni; la violazione di tali misure aveva poi condotto a una condanna a sei mesi di reclusione per oltraggio alla corte. Successivamente, il Portsmouth Magistrates Court aveva emesso mandati d’arresto sulla base dell’ASCC per ottenerne la consegna ai fini dell’azione penale per frode. I ricercati hanno sostenuto che la consegna li avrebbe esposti a una privazione della libertà per un reato diverso da quello indicato nei mandati, in violazione dell’articolo 625 dell’ASCC e della normativa irlandese di attuazione.

Questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte

Il giudice nazionale chiedeva, in sostanza:

  • se le disposizioni del titolo VII dell’ASCC si applichino solo a procedimenti e pene di natura penale;
  • quale sia il significato di «reato» ai fini dell’articolo 625, paragrafo 2, dell’ASCC;
  • se la nozione abbia natura autonoma di diritto dell’Unione;
  • se la Carta, la CEDU e in particolare gli articoli 47-50 della Carta siano pertinenti;
  • se la consegna debba essere rifiutata quando la persona è stata condannata per oltraggio alla corte, ma tale illecito è qualificato dal diritto dello Stato emittente come civile e non come reato.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 524, paragrafo 2, dell’ASCC, che ribadisce l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e la Carta;
  • l’articolo 604, lettera c), che consente di subordinare l’esecuzione a garanzie supplementari in presenza di un rischio effettivo per i diritti fondamentali;
  • l’articolo 625, relativo alla regola della specialità e alle sue eccezioni;
  • gli articoli 600 e 601 dell’ASCC, che elencano i motivi di rifiuto obbligatorio o facoltativo;
  • l’articolo 47 della Carta, sul diritto a un ricorso effettivo.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che, secondo la sua giurisprudenza, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve, in linea di principio, dare seguito a un mandato d’arresto emesso sulla base dell’ASCC e può rifiutarne l’esecuzione solo per i motivi previsti dall’accordo. Interpretando l’articolo 625 secondo i criteri della Convenzione di Vienna, la Corte osserva che la disposizione non contiene alcun elemento che faccia emergere un motivo di rifiuto della consegna fondato sul solo rischio di violazione della regola della specialità nello Stato emittente. Gli articoli 600 e 601 non rinviano all’articolo 625 e non prevedono alcun rifiuto basato sulla possibile inosservanza di tale regola. La Corte sottolinea inoltre che la disciplina della specialità opera, di regola, dopo la consegna: l’assenso dello Stato di esecuzione viene in considerazione in un momento successivo e la sua richiesta è separata dalla procedura di consegna. Ne deriva che la verifica della futura osservanza della specialità non spetta, come regola, all’autorità giudiziaria dell’esecuzione prima della consegna.

Rapporto tra regola della specialità e diritti fondamentali

La Corte precisa che la regola della specialità non è menzionata nella Carta e non può essere considerata, di per sé, un diritto fondamentale. Tuttavia, essa costituisce una garanzia procedurale riconosciuta dal diritto dell’Unione, la cui eventuale elusione può diventare rilevante quando comporti un rischio effettivo di violazione di un diritto fondamentale. In particolare, se la violazione della specialità si traduce in una lesione del diritto a un ricorso effettivo ex articolo 47, paragrafo 1, della Carta, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve tenerne conto. Ciò accadrebbe, ad esempio, se nello Stato emittente la persona non avesse alcun rimedio per far valere la violazione della specialità. Nel caso concreto, però, il giudice del rinvio aveva indicato che i procedimenti relativi all’oltraggio alla corte si erano svolti nel rispetto dei diritti fondamentali e, inoltre, l’Irlanda aveva sostenuto che nel Regno Unito esistono rimedi giurisdizionali effettivi per contestare la violazione della specialità. In tale quadro, la mera prospettazione di una futura violazione della specialità non basta a imporre il rifiuto della consegna.

Decisione

La Corte conclude che l’articolo 625 dell’ASCC deve essere interpretato nel senso che la circostanza che la persona ricercata sia stata condannata nello Stato emittente a sei mesi di privazione della libertà per un illecito civile diverso da quello oggetto del mandato d’arresto non consente, di per sé, all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di rifiutare l’esecuzione del mandato stesso. Le spese restano rimesse al giudice nazionale, trattandosi di un incidente sollevato dinanzi a quest’ultimo.

Come è indicizzato

Materieconsegna ed estradizionediritti fondamentaliregola della specialitàcooperazione giudiziaria penalericorso effettivo

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