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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-446/24

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 23 aprile 2026. — Freie Hansestadt Bremen contro DT. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Freie Hansestadt Bremen. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Direttiva 2008/115/CE – Rimpatrio di cittadini di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare – Articolo 11, paragrafo 2 – Divieto d’ingresso – Durata – Normativa nazionale che impone, in linea di principio, un divieto d’ingresso e di soggiorno a tempo illimitato in taluni casi – Minaccia terroristica. — Causa C-446/24

Giurisprudenza europea62024CJ0446

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che il divieto d’ingresso previsto dalla direttiva 2008/115 può, in presenza di una grave minaccia per la sicurezza, superare il termine ordinario di cinque anni e, in concreto, può anche essere illimitato se la normativa nazionale consente una valutazione individuale. Nel caso di un soggetto ritenuto pericoloso per terrorismo, non è quindi incompatibile con il diritto UE una regola interna che preveda di principio un divieto permanente, purché non sia automatica e sia sorretta da un esame delle circostanze specifiche. Resta al giudice nazionale verificare se l’applicazione concreta della legge tedesca soddisfi tale requisito. La Corte ha pertanto risposto in senso non ostativo, con riserva di controllo del giudice del rinvio.

Rinvio pregiudiziale sulla compatibilità con la direttiva rimpatri di un divieto d’ingresso a tempo illimitato imposto, in linea di principio, a cittadini di paesi terzi considerati minaccia terroristica.

La questione giuridica

Se l’articolo 3, punto 6, e l’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE ostino a una normativa nazionale che, nei confronti di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare e che è destinatario di una decisione di rimpatrio fondata su una minaccia terroristica, impone di norma un divieto d’ingresso a tempo illimitato nel territorio degli Stati membri.

Principio di diritto

La direttiva 2008/115 non osta a una normativa nazionale che preveda, in linea di principio, un divieto d’ingresso a tempo illimitato nei confronti di un cittadino di un paese terzo destinatario di una decisione di rimpatrio fondata su una minaccia terroristica, a condizione che l’autorità competente possa esaminare e prendere debitamente in considerazione tutte le circostanze pertinenti del caso concreto sia per accertare l’esistenza della minaccia sia per applicare la regola nazionale nel singolo caso.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2008/115/CE
  • Articolo 3, punto 6, direttiva 2008/115/CE
  • Articolo 3, punto 4, direttiva 2008/115/CE
  • Articolo 11, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 della direttiva 2008/115/CE
  • Articolo 1 della direttiva 2008/115/CE
  • Considerando 2, 6 e 14 della direttiva 2008/115/CE
  • Articolo 11 dell’AufenthG
  • Articolo 58a dell’AufenthG
  • Articolo 54, paragrafo 1, punti 1, 2 e 2a, dell’AufenthG
  • Articolo 8 CEDU

Divieto d’ingresso illimitato in caso di minaccia terroristica

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Oberverwaltungsgericht der Freien Hansestadt Bremen in materia di rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggiornanti irregolarmente. Il giudice tedesco chiedeva se la direttiva 2008/115/CE consenta una normativa nazionale che imponga, di regola, un divieto d’ingresso e di soggiorno a tempo illimitato quando la decisione di rimpatrio è fondata su una minaccia terroristica.

Fatti e procedimento principale

DT, cittadino russo titolare in passato di un permesso di soggiorno in Germania, era stato oggetto di un ordine di allontanamento ai sensi dell’articolo 58a dell’AufenthG, fondato sul rischio che commettesse un attentato terroristico. Dopo il suo allontanamento, l’autorità competente ha adottato nel 2022 un divieto d’ingresso e di soggiorno in Germania a tempo illimitato, richiamando l’articolo 11, paragrafo 5b, dell’AufenthG, che prevede, per tali casi, un divieto illimitato in linea di principio. Il giudice di primo grado aveva annullato la decisione ritenendo incompatibile la disciplina nazionale con l’articolo 3, punto 6, e l’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/115. In appello, il giudice del rinvio ha sottoposto la questione alla Corte.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 1 della direttiva 2008/115/CE, che definisce l’oggetto della direttiva;
  • l’articolo 3, punto 4, sulla nozione di decisione di rimpatrio;
  • l’articolo 3, punto 6, sulla nozione di divieto d’ingresso come misura che accompagna la decisione di rimpatrio e vieta ingresso e soggiorno per un periodo determinato;
  • l’articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3, che disciplinano l’adozione, la durata e l’eventuale revoca o sospensione del divieto;
  • i considerando 2, 6 e 14, che sottolineano l’esigenza di una politica di rimpatrio efficace ma rispettosa dei diritti fondamentali e dell’esame caso per caso. Vengono inoltre richiamati gli articoli 11 e 58a dell’AufenthG tedesco.

Osservazioni preliminari sull’ambito di applicazione della direttiva

La Corte respinge l’argomento secondo cui il lungo intervallo tra la decisione di rimpatrio e il successivo divieto d’ingresso escluderebbe l’applicabilità della direttiva. Ricorda che il divieto d’ingresso non deve necessariamente essere adottato contestualmente alla decisione di rimpatrio e che è sufficiente che sia adottato "sulla scia" della revoca del diritto di soggiorno per il medesimo motivo. Inoltre, il divieto d’ingresso produce effetti solo dal momento in cui l’interessato lascia effettivamente il territorio degli Stati membri.

Ragionamento della Corte sulla durata del divieto d’ingresso

Sul merito, la Corte interpreta l’articolo 3, punto 6, e l’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/115 alla luce della lettera, del contesto e degli obiettivi della direttiva.

Da un lato, la formulazione della disposizione mostra che il termine ordinario è di cinque anni, ma la seconda frase dell’articolo 11, paragrafo 2, consente di superare tale limite quando il cittadino di un paese terzo costituisca una grave minaccia per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale. La Corte osserva che il legislatore dell’Unione non ha previsto, in tale ipotesi, un tetto massimo espresso.

Dall’altro lato, il riferimento a un periodo "determinato" non implica necessariamente che la durata debba sempre essere temporalmente limitata; può significare che l’autorità debba fissare espressamente e motivatamente la durata del divieto, anche quando essa sia illimitata. La Corte sottolinea inoltre che, in ogni caso, deve essere effettuata una valutazione di tutte le circostanze pertinenti del singolo caso. Questo requisito vale anche quando il divieto sia fondato su una minaccia terroristica.

Contesto sistematico e obiettivi della direttiva

La Corte valorizza l’articolo 11, paragrafo 3, che consente la revoca o la sospensione del divieto, come garanzia utile a evitare che un divieto continui a produrre effetti quando non sia più necessario o proporzionato. Richiama poi i considerando 6 e 14, che impongono decisioni adottate caso per caso e tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti. La finalità generale della direttiva è quella di assicurare una politica di rimpatrio efficace ma conforme ai diritti fondamentali. Secondo la Corte, ammettere un divieto illimitato in presenza di una minaccia terroristica, purché vi sia una vera valutazione individuale, non contrasta con tali obiettivi.

Rilevanza della giurisprudenza EDU

La Corte richiama anche la giurisprudenza della Corte EDU, secondo cui una minaccia grave per l’ordine pubblico, inclusa una minaccia terroristica, può giustificare un provvedimento di espulsione accompagnato da un divieto d’ingresso a tempo illimitato, senza violazione dell’articolo 8 CEDU, se l’autorità ha esaminato tutte le circostanze rilevanti.

Verifica rimessa al giudice nazionale

Pur ritenendo la normativa nazionale in astratto compatibile con la direttiva, la Corte precisa che spetta al giudice del rinvio verificare se la legge tedesca consenta davvero una considerazione effettiva delle circostanze specifiche del caso, così da giustificare sia l’esistenza della minaccia terroristica sia l’applicazione della regola del divieto illimitato nel caso concreto.

Dispositivo

La Corte dichiara che l’articolo 3, punto 6, e l’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE non ostano a una normativa nazionale che imponga, in linea di principio, un divieto d’ingresso a tempo illimitato nei confronti di un cittadino di un paese terzo destinatario di una decisione di rimpatrio fondata su una minaccia terroristica, purché l’autorità competente possa tenere debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti di ciascun caso concreto.

Come è indicizzato

Materierimpatrio di cittadini di paesi terzidivieto d’ingressosicurezza nazionale e minaccia terroristicadiritto dell’immigrazioneproporzionalità e tutela dei diritti fondamentali

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