Cassazione Civile, Ordinanza n. 21220/2026 del 22/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento per IRPEF e addizionali relativi agli anni d’imposta 2007 e 2008, emessi a seguito di una procedura di accertamento fondata su elementi emersi in sede penale, concernenti fatture emesse nei confronti di un ente locale per lavori in appalto e presunte irregolarità amministrative. In primo grado la ripresa a tassazione relativa al 2007 era stata annullata per difetto di prova dell’effettivo pagamento di fatture emesse a fine 2006; la CTR ha poi riformato tale decisione. Il ricorrente ha proposto sei motivi di cassazione: (1) falsa applicazione dell’art. 14, comma 4, L. n. 537/1993, sostenendo che l’Ufficio avesse fondato la pretesa sulla sola notizia di reato senza autonoma valutazione e senza prova della riferibilità soggettiva delle condotte; (2) violazione dell’art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973, deducendo assenza di prova della materiale percezione delle somme e dell’ingiusto profitto; (3) violazione degli artt. 2729 c.c. e 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, contestando il ricorso a presunzioni asseritamente astratte e prive di riscontri; (4) falsa applicazione degli artt. 2729 e 2697 c.c. e dell’art. 39 cit., lamentando l’uso di presunzioni per ritenere plausibile il pagamento nel 2007 di fatture emesse a fine 2006 e denunciando un illegittimo ribaltamento dell’onere della prova; (5) falsa applicazione degli artt. 116 e 2729 c.c. e dell’art. 39 cit., censurando il ribaltamento in appello della decisione di primo grado in relazione a fatture di una società terza; (6) violazione degli artt. 101 c.p.c., 24 e 111 Cost., deducendo difetto di motivazione degli avvisi e lesione del contraddittorio per l’uso di presunzioni sovrapposte.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché, in materia tributaria, i proventi illeciti sono tassabili se nella disponibilità del contribuente e il presupposto impositivo può essere dimostrato anche in via presuntiva, senza necessità di una sentenza penale definitiva o di una prova diretta della percezione materiale delle somme. Ha dichiarato inammissibili il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo, perché miravano in sostanza a una rivalutazione del merito e del compendio probatorio, attività preclusa in cassazione; ha inoltre ribadito che l’accertamento induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 consente il ricorso a presunzioni gravi, precise e concordanti, anche tratte da risultanze penali, e che non esiste un divieto assoluto di presunzioni su presunzioni, se il fatto noto è accertato e la catena inferenziale è logicamente coerente. La Corte ha pure affermato che non vi era violazione dell’art. 2697 c.c., poiché non si è verificata inversione dell’onere della prova ma applicazione del normale riparto probatorio. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l’Agenzia era rimasta intimata; è stato disposto l’obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 14, comma 4, L. n. 537/1993
consente di assoggettare a imposizione i proventi derivanti da attività illecite, anche se non qualificati penalmente come reato e anche in assenza di sentenza definitiva di condanna, purché non sequestrati o confiscati e comunque nella disponibilità del contribuente, secondo l’interpretazione autentica richiamata dalla Corte.
art. 36, comma 34-bis, d.l. n. 223/2006
richiamato come norma di interpretazione autentica dell’art. 14, comma 4, L. n. 537/1993.
art. 1 TUIR
il presupposto impositivo è il possesso del reddito, inteso come effettiva disponibilità giuridica ed economica.
art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973
l’attivazione dell’accertamento è legittima quando emergano elementi idonei a fondare l’esistenza di reddito non dichiarato; non occorre prova diretta e piena della materiale percezione delle somme, essendo sufficiente un compendio indiziario grave, preciso e concordante.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
legittima l’accertamento induttivo basato su presunzioni gravi, precise e concordanti, senza obbligo di esaurire tutte le possibili attività istruttorie.
art. 2729 c.c.
la prova per presunzioni è consentita se il fatto noto è accertato e la concatenazione inferenziale è sorretta da gravità, precisione e concordanza; non esiste un divieto assoluto di presunzioni su presunzioni.
art. 2697 c.c.
non è violato quando, una volta ritenuta sufficiente la prova presuntiva dell’Ufficio, il contribuente è chiamato a fornire prova contraria; non vi è inversione illegittima dell’onere probatorio.
art. 116 c.p.c.
non è violato se il giudice di merito valuta liberamente le prove senza attribuire valore legale a prove prive di tale efficacia né utilizzare prove non dedotte o acquisite fuori dai casi consentiti.
art. 101 c.p.c.
non risulta leso il contraddittorio quando l’atto impositivo consente al contribuente di conoscere la pretesa e di difendersi, e la richiesta di prova contraria rispetto a un impianto presuntivo non integra di per sé violazione del principio.
art. 24 Cost.
invocato dal ricorrente; la Corte esclude che la struttura probatoria e motivazionale degli avvisi abbia compresso il diritto di difesa.
art. 111, comma 2, Cost.
invocato dal ricorrente; la Corte esclude una lesione del giusto processo, ritenendo legittimo l’uso di presunzioni coerenti e il controllo del giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro formale di censura per i motivi di violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro formale di censura per i motivi di nullità processuale o violazione di norme sul procedimento.
art. 380-bis.1 c.p.c.
ha consentito la trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
impone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In materia di accertamento tributario, i proventi derivanti da attività illecite possono essere tassati anche in assenza di definitiva condanna penale, purché risultino nella disponibilità giuridica o economica del contribuente.
- L’accertamento induttivo è legittimo quando sia sorretto da presunzioni gravi, precise e concordanti; l’Ufficio non è tenuto a esaurire ogni possibile attività istruttoria astrattamente ipotizzabile.
- La prova presuntiva può fondarsi anche su elementi provenienti da procedimenti penali, se il giudice tributario li valuta autonomamente e ne accerta la consistenza indiziaria.
- Non esiste un divieto assoluto di presunzioni su presunzioni: ciò che conta è che il fatto noto sia accertato e che l’intera catena inferenziale sia logicamente coerente e conforme ai requisiti dell’art. 2729 c.c.
- Non integra violazione dell’art. 2697 c.c. la richiesta al contribuente di provare il contrario, quando l’Amministrazione abbia già assolto l’onere di allegare e dimostrare, anche per presunzioni, gli elementi fondanti della pretesa.
- In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio sotto la veste di violazione di legge o di vizio motivazionale, se la sentenza impugnata ha svolto una motivazione coerente e non apparente.
- L’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento è soddisfatto se il contribuente può comprendere le ragioni della pretesa e predisporre adeguata difesa; non è necessaria una confutazione analitica preventiva di tutte le possibili tesi difensive.
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