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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17429/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in primo grado con rito abbreviato per detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish, ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva solo parzialmente riformato la decisione, riducendo la pena. In cassazione ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando in particolare la mancata applicazione della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e l'eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto il primo motivo sostanzialmente reiterativo delle censure già svolte in appello e diretto a ottenere una nuova valutazione di merito di elementi già esaminati; ha ritenuto infondata anche la doglianza sulla pena, poiché la Corte territoriale aveva motivato il discostamento dai minimi edittali e aveva comunque già ridotto sensibilmente la sanzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non censurabile in sede di legittimità la valutazione della Corte d'appello sulla non configurabilità della lieve entità, fondata su quantità, modalità di occultamento e presenza di cellulari accanto alla sostanza, elementi considerati indicativi di un collegamento stabile con attività di narcotraffico. Ha inoltre giudicato manifestamente infondata la censura sul trattamento sanzionatorio, osservando che la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato il ricalcolo della pena e ne aveva già disposto una significativa riduzione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    La difesa invocava l'applicazione della fattispecie di lieve entità; la Corte ha ritenuto corretta la sua esclusione in base alla quantità di stupefacente, alle modalità di occultamento e agli ulteriori elementi sintomatici del contesto illecito.

Massime di principio

  • La richiesta di qualificazione del fatto come ipotesi lieve di detenzione di stupefacente non può essere accolta in sede di legittimità quando la motivazione di merito valorizzi in modo non manifestamente illogico la quantità della droga, le modalità di occultamento e altri indici del contesto criminoso.
  • In cassazione non è consentito sollecitare una rivalutazione del merito sotto la veste del vizio di motivazione quando la sentenza impugnata abbia già fornito una ricostruzione coerente e non contraddittoria degli elementi di fatto.
  • La presenza di strumenti di comunicazione accanto alla sostanza stupefacente può essere logicamente valorizzata, insieme ad altri dati oggettivi, come indice di collegamento con un'attività di spaccio o di narcotraffico.
  • La doglianza sul trattamento sanzionatorio è infondata quando il giudice di merito abbia motivato il discostamento dai minimi edittali e abbia già operato una riduzione della pena in favore dell'imputato.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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