Cassazione Penale, Sentenza n. 35220/2024 del 19/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 02/11/2023 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia, aveva dichiarato la responsabilità penale: per Gisonna (accesso abusivo al sistema SDI, capo L.); per Passeri e Scifo (accessi abusivi, capo H., per i fatti del 16/02/2018 e 16/04/2018). I motivi principali del ricorso denunciavano: (i) violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. per mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello quando la riforma si fonda su una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive; (ii) vizio di motivazione e carenza della "motivazione rafforzata" richiesta quando l'appello del PM porta alla riforma di una sentenza assolutoria; (iii) travisamento delle risultanze probatorie e mancata considerazione di deposizioni e testi a discarico; (iv) censure specifiche sulla qualificazione della fattispecie e sul calcolo della continuazione e della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati, nei termini esposti, i primi due motivi di ricorso di Marco Gisonna (accoglimento parziale) e i primi due motivi di ricorso di Giorgio Passeri e di Davide Scifo (accoglimento parziale), assorbendo le restanti censure. La Corte ha enunciato i principi applicabili (soprattutto in tema di rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen. e di motivazione rafforzata quando si riforma una sentenza assolutoria basata su prove dichiarative), e ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente ai capi H. e L., disponendo il rinvio per il riesame nei limiti indicati dalla decisione (con necessità, tra l'altro, di dare conto della decisività delle dichiarazioni contestate e, ove del caso, di rinnovare l'istruttoria ed escutere i testi rilevanti: es. Centonze, Delfino, Pantaleo e l'escussione di Scifo laddove richiesta). Per la restante parte la sentenza di appello è stata confermata o le censure rigettate ove non fondate.
Norme richiamate
art. 615-ter cod. pen.
La Corte ha richiamato la giurisprudenza sul contenuto dell'art. 615-ter: l'accesso abusivo si concreta anche quando un soggetto abilitato accede al sistema per finalità estranee a quelle per le quali gli è attribuito il potere di accesso.
art. 603 cod. proc. pen., comma 3 e 3-bis
Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza ...
La Corte precisa che quando la riforma di una assoluzione si fonda su diversa interpretazione di prove dichiarative "decisive" è richiesto alla Corte d'appello l'obbligo di rinnovare l'istruttoria (o dare motivazione rafforzata che spieghi l'insostenibilità degli argomenti del primo giudice). La novella che ha limitato l'obbligo al materiale dichiarativo assunto in dibattimento si applica per tempus regit actum ai giudizi celebrati dopo la sua entrata in vigore.
art. 533 cod. proc. pen.
Riferimento al principio del giudizio "oltre ogni ragionevole dubbio" e alla necessità di motivazione quando si supera la presunzione favorevole all'imputato in sentenza assolutoria.
art. 546 cod. proc. pen., comma 1, lett. e)
Richiamato come parametro per la motivazione delle decisioni di merito e per la necessità di dar conto della diversa valutazione delle prove documentali o dichiarative.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamata dalle difese con riferimento al vizio di travisamento e motivazione; la Corte ricorda che la denuncia di travisamento deve essere specifica per essere efficace in cassazione.
art. 133 cod. pen.
Invocata con riferimento alla determinazione della pena e al giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti/aggravanti; la Corte ha ritenuto che la motivazione sull'equivalenza debba essere sufficientemente specifica.
decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 34, comma 1, lett. i), n. 1)
Modifica al comma 3-bis dell'art. 603 che ha ristretto l'obbligo di rinnovazione alle sole prove dichiarative assunte in dibattimento o a seguito di integrazione probatoria nell'abbreviato; la Corte indica che la novella si applica ai giudizi d'appello celebrati dopo la sua entrata in vigore.
Massime di principio
- Se la Corte d'appello riforma una sentenza assolutoria sulla base di una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, deve dar luogo alla rinnovazione dell'istruttoria (o comunque fornire una motivazione rafforzata che spieghi puntualmente l'insostenibilità degli argomenti del primo giudice).
- La 'motivazione rafforzata' richiede che il giudice d'appello espliciti i passaggi logici e critici che giustificano la diversa valutazione delle dichiarazioni e delle prove rispetto al primo grado, così da superare ogni ragionevole dubbio residuo.
- La novella normativa che limita l'obbligo di rinnovazione alle prove dichiarative assunte in dibattimento si applica ai giudizi d'appello successivi alla sua entrata in vigore (principio tempus regit actum).
- La valutazione delle prove dichiarative include non solo l'attendibilità del dichiarante ma anche l'interpretazione complessiva del contenuto della dichiarazione; ove tale valutazione sia centrale per la riforma, l'appello deve affrontarla esplicitamente.
- Le censure per travisamento delle prove devono essere specifiche in cassazione: il mero contrasto di valutazione non è sufficiente senza indicazione precisa di quale elemento sia stato frainteso o omesso.
- Quando la riforma investe dichiarazioni rese dall'imputato in primo grado (esame in dibattimento), l'appello può dover disporre la nuova escussione dello stesso imputato o di altri testi ritenuti decisivi prima di confermare la condanna.
- Se il giudice di merito utilizza nuovi elementi fattuali o non chiarisce la fonte di un dato rilevante (es. "tempistica dell'accesso" tratta da deposizioni non esplicitate), la motivazione può risultare carente e portare all'annullamento con rinvio.
- In tema di accesso abusivo a sistemi informatici, è penalmente rilevante anche l'accesso del soggetto abilitato quando lo stesso è finalizzato a scopi estranei alle mansioni o ai fini dell'istituto che giustificano l'accesso.
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