Sentenza n. 757/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 623/2024 emessa dal Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, nel giudizio R.G. n. 6749/2023, pubblicata in data 12.03.2024, notificata il 21.03.2024 e passata in giudicato, con cui l’intimato Ministero è stato condannato alla corresponsione in favore della ricorrente della somma di € 1.257,12 a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre interessi legali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 1.257,12 a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., chiedendo l'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato e il pagamento del capitale e degli interessi legali riconosciuti dal titolo giudiziale. Ha documentato la conformità della sentenza all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c., la notificazione del titolo al Ministero mediante PEC presso il domicilio reale e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale e non ha contestato l'inadempimento. La ricorrente non ha domandato l'esecuzione delle spese liquidate direttamente in favore dei procuratori antistatari, rispetto alle quali il giudice ha rilevato comunque il difetto di legittimazione della parte a proporre l'ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti sia i presupposti processuali sia quelli sostanziali. La sentenza civile era passata in giudicato, era stata attestata conforme all'originale secondo l'art. 475 c.p.c. nella formulazione vigente e notificata al Ministero; era inoltre decorso senza esito il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Poiché l'Amministrazione non aveva eseguito il giudicato e non aveva contestato l'inadempimento, il Collegio ha ordinato al Ministero di pagare alla ricorrente le somme liquidate dal giudice civile entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a dirigenti o funzionari competenti, anch'essi tenuti a provvedere entro 60 giorni dalla segnalazione della ricorrente. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza. Il Ministero è stato condannato alle spese processuali, liquidate in € 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio, ravvisando una possibile responsabilità erariale nell'inerzia seriale dell'Amministrazione nell'esecuzione di giudicati relativi alla retribuzione professionale dei docenti precari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; ricorrendone i presupposti, consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
art. 475 c.p.c.
La sentenza civile prodotta per l'ottemperanza può essere attestata conforme all'originale secondo la formulazione vigente, senza necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.
art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022
Ha riformulato l'art. 475 c.p.c. in materia di attestazione di conformità del titolo esecutivo.
art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022
Ha abrogato, a decorrere dal 28 febbraio 2023, la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Stabilisce il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo prima dell'avvio di azioni esecutive nei confronti dell'Amministrazione; il termine è applicabile anche al giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza può essere promosso per ottenere l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato nei confronti di una pubblica amministrazione, dopo la notificazione del titolo e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- Ai fini dell'ottemperanza di una sentenza civile nei confronti della pubblica amministrazione, è sufficiente la produzione del titolo attestato conforme all'originale secondo l'art. 475 c.p.c.; non è necessaria la spedizione in forma esecutiva per i titoli soggetti al regime vigente dal 28 febbraio 2023.
- In presenza di un giudicato azionato, della notificazione del titolo, del decorso del termine dilatorio e dell'inerzia non contestata dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare il pagamento delle somme riconosciute dal titolo entro un termine assegnato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, individuandolo in un organo dell'Amministrazione e consentendogli di delegare l'esercizio concreto dei poteri a dirigenti o funzionari competenti, per assicurare l'esecuzione in caso di ulteriore inerzia.
- Le somme liquidate direttamente in favore dei difensori antistatari non possono essere azionate in ottemperanza dalla parte assistita, che non è legittimata a pretenderne il pagamento in proprio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 663/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 664/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 666/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 667/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 668/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 669/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →