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Ordinanza

Ordinanza n. 2153/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia 1. del provvedimento di esclusione di Meritec s.r.l. dalla procedura di gara CIG BB491F92C7, come disposto e comunicato nel Verbale di gara n. 2 del 4 giugno 2026, nella parte in cui il Seggio di Gara ha ritenuto incompleto il DGUE di LABIT s.r.l. e ha disposto l'esclusione senza riattivare il soccorso istruttorio e senza consentire l'integrazione documentale; 2. del Verbale di gara n. 1 del 28 maggio 2026, nella parte in cui ha rilevato carenze documentali a carico di Meritec s.r.l. e ha attivato il soccorso istruttorio con un'unica cartella di caricamento insufficiente per due imprese; 3. della comunicazione di cambio stato documentazione trasmessa via PEC da Net4market in data 28 maggio 2026, recante l'ammissione con riserva di Meritec s.r.l.; 4. del Verbale di gara n. 3 del 22 giugno 2026, nella parte in cui la Commissione Giudicatrice ha proceduto all'apertura delle offerte economiche e alla formazione della graduatoria finale senza la partecipazione della ricorrente esclusa, nonché nella parte in cui ha disposto la richiesta di giustificazioni sui costi della manodopera a Ecochimica Stingo s.r.l. e in ogni altra sua statuizione; 5. del provvedimento di aggiudicazione definitiva, non conosciuto, conclusivo del procedimento conseguente al verbale n. 3 del 22 giugno 2026; 6. del provvedimento di nomina della Commissione Giudicatrice del 5 giugno 2026, nella parte in cui ha nominato quali componenti della Commissione medesima soggetti che avevano già concorso all'esclusione della ricorrente in seno al Seggio di Gara; 7. di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi - ove occorra - il Disciplinare di Gara e il Bando di Gara, nella parte in cui interpretati nel senso di precludere la riattivazione del soccorso istruttorio, a fronte di un riscontro tempestivo ancorché incompleto; nonché per l'accertamento e il riconoscimento del diritto della ricorrente alla riammissione in gara e, in subordine, al risarcimento dei danni patiti e patiendi, in forma specifica mediante riammissione ovvero, in ulteriore subordine, per equivalente, nella misura che sarà determinata in corso di causa o liquidata secondo equità.

Giustizia amministrativa202604198

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura di gara per l'inadempimento del soccorso istruttorio relativo al DGUE dell'impresa ausiliaria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'esclusione dalla procedura di gara, nonché gli atti presupposti e conseguenti, deducendo che il Seggio di gara avrebbe erroneamente ritenuto incompleto il DGUE dell'ausiliaria LABIT s.r.l. e disposto l'esclusione senza riattivare il soccorso istruttorio né consentire un'ulteriore integrazione documentale. Sono stati inoltre contestati l'attivazione del soccorso istruttorio mediante un'unica cartella di caricamento ritenuta insufficiente per due imprese, l'ammissione con riserva, la prosecuzione della gara con apertura delle offerte economiche e formazione della graduatoria senza la partecipazione della ricorrente, la richiesta di giustificazioni sui costi della manodopera, l'aggiudicazione, ove intervenuta, e la composizione della Commissione giudicatrice, in quanto comprendente soggetti che avevano già concorso all'esclusione. È stata chiesta in via principale la riammissione alla gara, anche in forma specifica, e in subordine il risarcimento del danno per equivalente.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. In questa fase ha ritenuto che l'esclusione fosse correttamente disposta a fronte dell'inadempimento del soccorso istruttorio già concesso, riguardante un elemento essenziale del DGUE dell'impresa ausiliaria LABIT s.r.l. Il Collegio ha escluso, allo stato, la configurabilità di una riattivazione del soccorso istruttorio, poiché alla ricorrente era stato accordato un tempo sufficiente per adempiere e gravava comunque su di essa un obbligo di comportamento diligente. Non è stata accolta alcuna misura cautelare; il giudizio di merito è stato fissato all'udienza pubblica del 4 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto nei confronti delle controinteressate non costituite.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale; la tutela è stata negata per l'assenza del necessario fumus boni iuris.

Massime di principio

  • Quando la stazione appaltante abbia già concesso il soccorso istruttorio per integrare un elemento essenziale della documentazione di gara e il concorrente non adempia tempestivamente e diligentemente, l'esclusione può essere ritenuta legittima in sede cautelare.
  • Il soccorso istruttorio non è, in via generale, suscettibile di reiterazione quando al concorrente sia stato già accordato un tempo sufficiente per regolarizzare la documentazione richiesta e l'inadempimento riguardi un elemento essenziale del DGUE.
  • La mancata riattivazione del soccorso istruttorio non determina, allo stato cautelare, il fumus boni iuris quando l'incompletezza documentale sia imputabile al concorrente che non abbia adempiuto al soccorso già disposto.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneProcedura di garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubblici
SottomaterieSoccorso istruttorioCause di esclusione
IstitutiSoccorso istruttorioTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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