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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27372/2021 del 08/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (mutuante)

La controversia

La controversia nasce dal versamento di euro 200.000, effettuato dall'odierna ricorrente in favore di una società cantieristica coinvolta nella costruzione di uno yacht commissionato da un terzo. La ricorrente ha chiesto la restituzione della somma sostenendo che si trattasse di un mutuo; la società resistente ha negato tale qualificazione, prospettando invece che il versamento fosse stato eseguito per conto della committente dell'imbarcazione, ovvero quale integrazione della caparra confirmatoria. Il Tribunale aveva accolto la domanda di restituzione, valorizzando la causale del bonifico, indicata come "prestito". La Corte d'appello ha invece riformato la decisione, ritenendo non provato il contratto di mutuo e attribuendo rilievo a documentazione successiva e alla corrispondenza intercorsa con la società committente. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: (1) violazione delle norme sul mutuo, sulla imputazione del pagamento e sull'onere della prova, sostenendo che la causale del bonifico e il comportamento non contestativo della resistente dimostrassero il titolo del versamento; (2) violazione dell'art. 115 c.p.c. per mancata considerazione di un fatto non contestato in primo grado; (3) nullità della sentenza per motivazione mancante o incomprensibile; (4) omesso esame di fatti decisivi relativi alla consegna di documenti e alla ricevuta fiscale; (5) violazione dell'art. 116 c.p.c. per valutazione arbitraria delle prove; (6) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per mancato corretto uso delle presunzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendoli fondati. Ha affermato che chi agisce per la restituzione di somme asseritamente date a mutuo deve provare non solo la consegna della somma, ma anche il titolo che fonda l'obbligo restitutorio; tuttavia, nel caso concreto, la Corte d'appello non si è attenuta al criterio di particolare cautela richiesto dalla giurisprudenza, perché ha negato la prova del mutuo nonostante la causale del bonifico fosse espressa e dettagliata, mentre la diversa giustificazione addotta dalla resistente si fondava su documenti unilaterali e successivi alla dazione. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1813 c.c.

    Il mutuo è contratto reale che si perfeziona con la consegna della cosa fungibile; chi ne chiede la restituzione deve provare consegna e titolo del versamento.

  • art. 1193 c.c.

    La causale del bonifico può rilevare come imputazione del pagamento, assumendo valore indiziario nella ricostruzione del titolo del versamento.

  • art. 1326 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme invocate per sostenere l'esistenza del rapporto contrattuale.

  • art. 1327 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme invocate per sostenere l'esistenza del rapporto contrattuale.

  • art. 2697 c.c.

    L'attore che agisce in restituzione deve provare integralmente il fatto costitutivo della domanda, compreso il titolo giuridico che impone la restituzione.

  • art. 115 c.p.c.

    Il giudice deve tenere conto dei fatti non specificamente contestati nel giudizio, se effettivamente emersi come non contestati.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato come parametro del vizio di motivazione dedotto dalla ricorrente.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per denunciare l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove deve avvenire secondo il prudente apprezzamento del giudice, non in modo arbitrario.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Richiamati per contestare la qualificazione della causale del bonifico come mero indizio e l'uso delle presunzioni nella ricostruzione del rapporto.

Massime di principio

  • Chi agisce per la restituzione di una somma assumendola data a mutuo deve provare sia la consegna del denaro sia il titolo che genera l'obbligo di restituzione; la mera prova del trasferimento di denaro non basta, perché le somme possono essere versate per molteplici causali.
  • La causale riportata nell'ordine di bonifico non è di regola prova piena, ma può costituire un elemento indiziario di rilievo che il giudice deve valutare insieme a tutte le circostanze del caso; se la causale è espressa e specifica, il suo disconoscimento richiede una motivazione particolarmente rigorosa.
  • Se il convenuto contesta il titolo dedotto dall'attore e prospetta una diversa giustificazione del versamento, tale deduzione non integra di per sé un'eccezione in senso sostanziale idonea a invertire l'onere della prova; tuttavia, il rigetto della domanda non può prescindere dall'esame della plausibilità della diversa causa del trasferimento e dall'eventuale necessità di evitare attribuzioni patrimoniali senza causa.
  • La valutazione delle prove testimoniali e documentali deve essere coerente e non arbitraria; quando il giudice valorizza documenti formati successivamente alla dazione, deve spiegare perché essi siano preferibili rispetto agli elementi contemporanei al pagamento.
  • Il rigetto della domanda di restituzione per mancata prova del mutuo deve essere argomentato con cautela, tenendo conto dell'esigenza di evitare che una somma sicuramente ricevuta resti trattenuta senza una causa giustificativa adeguatamente dimostrata.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoProveImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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