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Sentenza

Sentenza n. 872/2026 - Ancona, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600326

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte dell’Amministrazione, della sentenza del Tribunale di Macerata, limitatamente alle spese giudiziali liquidate in favore dei procuratori antistatari

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditori antistatari)

Prevale il privato

La controversia

La sentenza del Tribunale di Macerata, resa in funzione di giudice del lavoro, aveva riconosciuto il diritto della parte ricorrente al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 e aveva condannato il Ministero e le articolazioni territoriali competenti all’assegnazione delle somme dovute, oltre che al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario. La sentenza era stata regolarmente notificata all’Amministrazione e su di essa si era formato il giudicato, come attestato dalla Cancelleria. I procuratori antistatari hanno agito in ottemperanza lamentando il mancato pagamento delle spese e degli accessori liquidati nel titolo giudiziale. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. L’Amministrazione si è costituita con memoria meramente formale e non ha dedotto ragioni contrarie alla spettanza o all’azionabilità del credito. È stata inoltre richiesta la corresponsione dell’indennizzo previsto dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché era decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo all’Amministrazione prima della proposizione del ricorso. Nel merito, ha accertato l’inottemperanza al giudicato per la parte relativa alle spese giudiziali liquidate in favore degli avvocati antistatari e ha ordinato all’Amministrazione di dare integrale esecuzione alle sentenze, salvo l’eventuale pagamento già intervenuto, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale ministeriale indicata in motivazione, con facoltà di adottare tutti gli atti necessari all’esecuzione entro i successivi 120 giorni, se investito dal creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. È stata respinta la domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare dell’adempimento sollecito e ritenendosi sufficiente, quale strumento acceleratorio, la nomina del commissario ad acta. L’Amministrazione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro, oltre IVA, CPA e spese generali.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La disposizione costituiva la base normativa del beneficio riconosciuto dal giudice del lavoro nel titolo oggetto di esecuzione; la sentenza di ottemperanza non ne riesamina il merito, ma ne impone l’esecuzione quanto alle spese giudiziali distratte in favore dei procuratori antistatari.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo all’Amministrazione costituisce presupposto di procedibilità dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 114 c.p.a.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e disporre, ricorrendone i presupposti, l’indennizzo previsto dal comma 4, lettera e).

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    L’indennizzo è stato negato in assenza di particolari motivi per dubitare dell’adempimento sollecito, ritenendosi sufficiente la nomina del commissario ad acta come misura acceleratoria.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è procedibile nei confronti della pubblica amministrazione quando, prima della sua proposizione, sia decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
  • Quando il giudicato non è stato eseguito nella parte relativa alle spese giudiziali distratte in favore del procuratore antistatario, il giudice dell’ottemperanza può dichiarare l’inottemperanza e ordinare all’Amministrazione il pagamento delle somme dovute, salvo quanto eventualmente già corrisposto.
  • In caso di persistente inerzia dell’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato per l’adempimento.
  • La nomina del commissario ad acta può essere ritenuta misura acceleratoria sufficiente a escludere, in assenza di particolari ragioni contrarie, il riconoscimento dell’indennizzo previsto dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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