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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-22/20

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 2 settembre 2021. — Commissione europea contro Regno di Svezia. — Inadempimento di uno Stato – Direttiva 91/271/CEE – Articoli 4, 5, 10 e 15 – Trattamento delle acque reflue urbane – Trattamento secondario o equivalente delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati di determinate dimensioni – Trattamento più spinto degli scarichi in aree sensibili – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Verifica dei dati comunicati dagli Stati membri – Obbligo di leale cooperazione. — Causa C-22/20

Giurisprudenza europea62020CJ0022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte accerta un inadempimento della Svezia solo per tre agglomerati, in relazione all’insufficiente trattamento secondario delle acque reflue, e per la mancata collaborazione informativa verso la Commissione su due altri agglomerati. Respinge invece le censure fondate automaticamente sulla violazione dell’articolo 15 della direttiva 91/271 e quelle relative al trattamento più spinto per diversi agglomerati, ritenendo non provata la non conformità oppure non applicabile la deroga invocata. La sentenza chiarisce anche i limiti del controllo giudiziale sugli obblighi di campionamento e la portata autonoma del principio di leale cooperazione.

Inadempimento della Svezia in materia di trattamento delle acque reflue urbane: violazione della direttiva 91/271/CEE per alcuni agglomerati e violazione dell’obbligo di leale cooperazione per mancata trasmissione dei dati alla Commissione

La questione giuridica

Se il Regno di Svezia fosse venuto meno: 1) agli obblighi di trattamento secondario o equivalente previsti dall’articolo 4 della direttiva 91/271, in combinato disposto con l’articolo 10, per gli agglomerati di Lycksele, Malå, Pajala, Mockfjärd, Robertsfors e Tänndalen; 2) agli obblighi di trattamento più spinto previsti dall’articolo 5 della medesima direttiva, in combinato disposto con gli articoli 10 e 15, per gli agglomerati di Borås, Skoghall, Habo e Töreboda; 3) all’obbligo di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, per non aver fornito alla Commissione i dati necessari a verificare le affermazioni svedesi su Habo e Töreboda.

Principio di diritto

In un ricorso per inadempimento relativo alla direttiva 91/271, la violazione dell’articolo 15 (obblighi di controllo e campionamento) non comporta automaticamente la violazione degli articoli 4 e 5, che contengono obblighi di risultato autonomi; per questi ultimi è sufficiente che lo Stato membro sia in grado di produrre almeno un campione conforme ai requisiti dell’allegato I, sezione B, salvo che il mancato rispetto riguardi direttamente i parametri sostanziali. La deroga dell’articolo 4, paragrafo 2, è applicabile solo alle regioni d’alta montagna oltre 1500 metri e non può essere interpretata estensivamente. Inoltre, lo Stato membro deve cooperare lealmente con la Commissione e fornirle, nel procedimento precontenzioso, gli elementi necessari per verificare i dati tecnici invocati a propria difesa; la mancata trasmissione di informazioni essenziali integra la violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE.

Norme richiamate

  • Articolo 258 TFUE
  • Articolo 4, paragrafo 3, TUE
  • Direttiva 91/271/CEE
  • Regolamento (CE) n. 1137/2008

Inadempimento della Svezia in materia di trattamento delle acque reflue urbane

La Corte decide un ricorso per inadempimento ex articolo 258 TFUE promosso dalla Commissione contro il Regno di Svezia. La controversia riguarda l’attuazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane, con particolare riferimento a numerosi agglomerati svedesi e agli obblighi di cooperazione informativa verso la Commissione.

Fatti e procedimento precontenzioso

La Commissione aveva avviato il procedimento con una lettera di diffida nel 2010, poi integrata nel 2015 e nel 2017, per contestare la mancata conformità di vari agglomerati ai requisiti della direttiva 91/271. Nel parere motivato dell’8 novembre 2018 la Commissione imputava alla Svezia violazioni degli articoli 4 e 5 della direttiva, in combinato disposto con gli articoli 10 e 15, oltre che dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE per mancata trasmissione di dati relativi ad Habo e Töreboda.

Normativa rilevante

La sentenza richiama in particolare:

  • l’articolo 4 della direttiva 91/271, sul trattamento secondario o equivalente delle acque reflue urbane;
  • l’articolo 5, sul trattamento più spinto nelle aree sensibili;
  • l’articolo 10, sulla progettazione, costruzione, gestione e manutenzione degli impianti;
  • l’articolo 15, sui controlli e sulla comunicazione dei dati alla Commissione;
  • l’allegato I, sezioni B e D, con le tabelle sui parametri di qualità e i criteri di campionamento;
  • l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, quale base dell’obbligo di leale cooperazione.

Prima censura: articolo 4 della direttiva 91/271

La Commissione sosteneva che la mancata osservanza dell’articolo 15, relativo ai campionamenti, comportasse automaticamente la violazione dell’articolo 4. La Corte respinge questa impostazione: l’articolo 15 ha portata autonoma e non trasforma ogni irregolarità di controllo in una violazione dell’obbligo di risultato di cui all’articolo 4.

Quanto alla deroga dell’articolo 4, paragrafo 2, la Corte chiarisce che essa si applica solo agli scarichi in regioni d’alta montagna situate oltre 1500 metri di altitudine, dove le basse temperature rendono difficile un trattamento biologico efficace. L’argomento svedese fondato sulle basse temperature, senza il requisito altimetrico, è quindi respinto perché contra legem.

Sulla base dei dati disponibili, la Corte accerta che gli agglomerati di Lycksele, Malå e Pajala non garantivano un trattamento secondario o equivalente conforme ai parametri della direttiva. Di conseguenza, il Regno di Svezia è dichiarato inadempiente dell’articolo 4 della direttiva, in combinato disposto con l’articolo 10.

Viceversa, per Mockfjärd, Robertsfors e Tänndalen il ricorso è respinto: la Corte ribadisce che, ai fini dell’articolo 4, basta che lo Stato membro sia in grado di presentare un campione conforme ai requisiti dell’allegato I, sezione B, senza che sia necessario dimostrare il rispetto per l’intero anno tramite il sistema di campionamento dell’allegato I, sezione D.

Seconda censura: articolo 5 della direttiva 91/271

Quanto al trattamento più spinto nelle aree sensibili, la Commissione contestava inadempimenti per Borås, Skoghall, Habo e Töreboda. La Corte ricorda che l’articolo 5, come l’articolo 4, è un obbligo di risultato autonomo e non dipende automaticamente dall’articolo 15.

Per Töreboda, la Corte non accoglie la censura relativa al BOD5, poiché la Commissione non contestava l’esistenza di almeno un campione conforme nel periodo rilevante. Per l’azoto, la Corte accoglie la tesi svedese secondo cui la ritenzione naturale può essere considerata nel calcolo della riduzione complessiva, richiamando la giurisprudenza del 2009 su Finlandia e Svezia. Poiché la Commissione non aveva specificato con precisione quali dati fossero necessari per verificare il modello HYPE e non aveva efficacemente confutato i dati svedesi, l’infrazione non è provata.

Per Borås e Skoghall, la Corte respinge ugualmente il ricorso: benché alcune risultanze iniziali fossero sfavorevoli, la Svezia aveva prodotto campioni conformi riferiti al periodo utile e la Commissione non era riuscita a dimostrare un mancato rispetto al momento rilevante fissato dal parere motivato.

Quanto a Habo, la Corte adotta la stessa soluzione di Töreboda in relazione alla ritenzione naturale dell’azoto: la Commissione non ha dimostrato l’inadempimento e il ricorso è respinto.

Terza censura: articolo 4, paragrafo 3, TUE

La Corte accerta invece la violazione dell’obbligo di leale cooperazione. Il Regno di Svezia aveva risposto alla Commissione con indicazioni incomplete, senza fornire durante il procedimento precontenzioso i dati necessari per verificare il modello HYPE e la ritenzione naturale dell’azoto per Habo e Töreboda, limitandosi a rinviare a informazioni non chiaramente accessibili o non sufficientemente identificate.

Secondo la Corte, questa omissione ha ostacolato il corretto svolgimento del procedimento e ha pregiudicato la capacità della Commissione di preparare il ricorso, integrando così la violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE.

Dispositivo

La Corte dichiara che il Regno di Svezia è venuto meno agli obblighi derivanti:

  • dall’articolo 4 della direttiva 91/271, in combinato disposto con l’articolo 10, per gli agglomerati di Lycksele, Malå e Pajala;
  • dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE, per non aver fornito alla Commissione le informazioni necessarie riguardo agli agglomerati di Habo e Töreboda. Per il resto, il ricorso è respinto. Le spese sono poste a carico di ciascuna parte per la propria parte soccombente.

Principi affermati

  • La violazione dell’articolo 15 della direttiva 91/271 non comporta automaticamente la violazione degli articoli 4 e 5.
  • Gli articoli 4 e 5 stabiliscono obblighi di risultato autonomi, verificabili sulla base dei parametri sostanziali dell’allegato I, sezione B.
  • La deroga dell’articolo 4, paragrafo 2, si applica solo alle regioni oltre 1500 metri di altitudine.
  • La ritenzione naturale dell’azoto può essere presa in considerazione nel calcolo della riduzione complessiva, ma lo Stato membro deve fornire dati idonei alla verifica.
  • Nel procedimento precontenzioso, lo Stato membro deve collaborare attivamente e trasmettere alla Commissione gli elementi necessari per consentire la verifica tecnica delle proprie affermazioni.

Come è indicizzato

Materieacque reflue urbaneinadempimento di uno stato membroleale cooperazionetutela dell’ambientecontrolli e monitoraggio ambientale

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