Cassazione Penale, Sentenza n. 29529/2025 del 14/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Pizzimenti ha chiesto la revoca di sentenze di condanna derivanti da violazioni commesse dopo una "ri-sottoposizione" a misura di prevenzione personale che era stata sospesa per lo stato detentivo. La domanda si fondava sulla decisione della Corte Cost. n.162 del 2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.14, comma 2-ter, del d.lgs. n.159/2011 (nella parte che prevedeva il limite minimo di due anni di detenzione prima dell'obbligo di rivalutazione ex officio della pericolosità sociale), sostenendo che la mancata preventiva valutazione ex officio della pericolosità aveva reso illegittime le successive decisioni di condanna.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva respinto la domanda di revoca. È stato ritenuto che la pronuncia della Corte costituzionale n.162/2024 abbia portata essenzialmente processuale e non incida sulle situazioni già definitive (giudicato). Pertanto, le condanne passate in giudicato, pronunciate a seguito di una ri-sottoposizione effettuata secondo la normativa vigente ratione temporis, restano intangibili. Rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Corte Costituzionale, sentenza n.162 del 2024
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte dell'art.14, comma 2-ter, del d.lgs. n.159/2011 che prevedeva il limite minimo di due anni; la pronuncia è stata interpretata come avente portata processuale, non retroattiva rispetto ai giudicati già formatisi.
art.14, comma 2-ter, d.lgs. 6 settembre 2011, n.159
parte dichiarata incostituzionale: "se esso si è protratto per almeno due anni"
La disposizione introdotta dalla legge n.161/2017 è stata ritenuta irragionevole nella previsione di un termine di due anni per escludere l'obbligo di rivalutazione ex officio.
legge n.161 del 2017
Ha introdotto la regola sul termine dei due anni; la Corte costituzionale ha censurato tale scelta normativa come eccessiva.
Corte Costituzionale, sentenza n.291 del 2013
Ha stabilito l'obbligo di valutazione ex officio della persistenza della pericolosità sociale prima dell'esecuzione di misure di prevenzione sospese per stato detentivo, salve eccezioni per brevissima durata del differimento; decisione ritenuta processuale e non incidente sul giudicato.
art.15 d.lgs. n.159/2011
Richiamato in relazione alla decisione n.291/2013; la Corte ha rilevato l'illegittimità costituzionale della previsione che non obbligava alla rivalutazione ex officio.
art.12 legge 27 dicembre 1956, n.1423
Richiamato nella giurisprudenza costituzionale del 2013 per la medesima esigenza di rivalutazione ex officio in caso di sospensione per detenzione.
art.679 cod. proc. pen.
Richiamato come norma che prevedeva la rivalutazione della pericolosità in sede di decisione di misura post-giudicato, a confronto con la situazione della misura di prevenzione differita per detenzione.
Sez. I, Cass. civ. pen., n.31214 del 18 settembre 2020
Ha affermato che la portata della decisione costituzionale del 2013 è processuale e non incide sulle situazioni esaurite/giudicate; discute la diversità di trattamento tra misure di sicurezza post-giudicato e misure di prevenzione differite.
Massime di principio
- Una decisione della Corte costituzionale che incide su profili processuali (es. obbligo di rivalutazione ex officio) ha normalmente efficacia ex nunc e non aggira il principio del giudicato: le decisioni ormai definitive restano in genere immodificate.
- Se una misura di prevenzione è stata riapplicata secondo la normativa vigente al momento della ri-sottoposizione e ciò ha poi prodotto condanne passate in giudicato, tali condanne difficilmente possono essere revocate sulla base di una successiva pronuncia costituzionale che modifica soltanto regole processuali.
- In caso di ri-sottoposizione di una misura sospesa per detenzione, l'Autorità che reintrodusse la misura dopo il deposito di una pronuncia costituzionale che impone rivalutazione ex officio deve procedere alla valutazione della persistenza della pericolosità sociale; la mancata rivalutazione può rendere illegittima la nuova applicazione quando la ri-sottoposizione sia avvenuta dopo la pronuncia.
- Quando si contesta una condotta sanzionata in violazione delle prescrizioni imposte da una misura reintrodotta, occorre verificare le date rilevanti (data della ri-sottoposizione, data della commissione delle violazioni, data di deposito della pronuncia costituzionale) per stabilire se il vizio processuale fosse correggibile o se il giudicato sia già formato.
- Per impugnare efficacemente condanne definitive fondate su una ri-sottoposizione viziata, la strategia difensiva dovrebbe dimostrare che la violazione dell'obbligo di rivalutazione ex officio ha avuto efficacia immediata e pregiudizievole alla posizione sostanziale dell'imputato al momento della riapplicazione, e che il giudicato non ha carattere di insuperabile stabilità nel caso concreto.
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