Sentenza del 21/11/2018 n. 5058 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Registro - Decreto di omologa concordato fallimentare - Imposta in misura fissa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva richiesto 83.444 euro di imposta di registro, calcolata con aliquota del 3% sul decreto di omologa del concordato fallimentare. La ricorrente sosteneva che il decreto di omologa non producesse immediatamente effetti traslativi, poiché il trasferimento dell'attivo sarebbe avvenuto solo successivamente, in esecuzione del piano concordatario. Contestava inoltre la base imponibile utilizzata dall'Ufficio, ritenendo trasferibile soltanto l'azienda, del valore di 570.000 euro, e sosteneva che la cessione pro-soluto degli effetti cambiari dovesse essere tassata con aliquota dello 0,50%.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello e riformato la sentenza di primo grado. Ha stabilito che il decreto di omologa ha natura meramente nominalistica e deve scontare l'imposta di registro in misura fissa, non quella proporzionale del 3%. Gli effetti traslativi si producono soltanto con i successivi atti di trasferimento eseguiti in attuazione del concordato. Nel caso concreto, il trasferimento riguardava un'azienda del valore di 570.000 euro, ancora gestita in affitto d'azienda, mentre la liberazione dell'obbligazione concordataria avveniva mediante cessione pro-soluto di effetti cambiari, soggetta all'aliquota dello 0,50%. L'avviso di liquidazione è stato annullato e l'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in 3.200 euro per il primo grado e 4.000 euro per l'appello, oltre oneri di legge.
Norme richiamate
Art. 21 del d.P.R. 131/1986
Le operazioni collegate da un vincolo necessario possono essere tassate considerando l'operazione più onerosa.
La Commissione ha escluso che la norma potesse giustificare la tassazione proporzionale immediata del decreto di omologa, poiché omologa, trasferimento dell'attivo e accollo non costituivano un unico atto traslativo già perfezionato.
Art. 8, lettera a), Tariffa, Parte Prima, d.P.R. 131/1986
La disposizione era stata invocata dall'Agenzia per applicare l'imposta proporzionale agli atti giudiziari aventi effetti traslativi, ma non è stata ritenuta applicabile al solo decreto di omologa privo di effetti traslativi immediati.
Art. 124, comma 3, della legge fallimentare
La relazione dell'esperto è stata utilizzata per individuare il valore dell'unico bene effettivamente destinato al futuro trasferimento, quantificato in 570.000 euro.
Art. 21, comma 2, del d.P.R. 131/1986
L'Agenzia lo aveva richiamato per sostenere l'unicità e l'inscindibilità dell'accollo del fabbisogno concordatario e del trasferimento dell'attivo; la tesi è stata respinta perché il trasferimento non si era ancora realizzato.
Sentenze della Corte di Cassazione n. 19141/2010 e n. 19596/2015
Sono state richiamate per affermare che il decreto di omologa del concordato con cessione dei beni ha funzione meramente nominalistica e non produce, da solo, effetti traslativi.
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E/2012
È stata richiamata dalle parti in relazione al trattamento fiscale delle operazioni concordatarie e della cessione degli effetti cambiari, ma la decisione ha privilegiato il principio dell'assenza di effetti traslativi immediati dell'omologa.
Tariffa, Parte Prima, d.P.R. 131/1986
La decisione distingue tra il decreto di omologa, soggetto a imposta fissa, e i successivi atti effettivamente traslativi, da tassare secondo la loro natura e il relativo valore.
Massime di principio
- Il decreto di omologa di un concordato con cessione di beni, considerato isolatamente, non determina necessariamente il trasferimento immediato dei beni e può essere soggetto a imposta di registro in misura fissa.
- La tassazione proporzionale del trasferimento deve normalmente essere applicata quando vengono stipulati o adottati gli atti successivi che danno concreta esecuzione al piano concordatario.
- Per individuare la base imponibile occorre considerare i beni effettivamente trasferiti e il loro valore, non automaticamente l'intero attivo indicato nella proposta concordataria.
- L'applicazione anticipata dell'imposta proporzionale al momento dell'omologa può determinare una duplicazione d'imposta se il trasferimento viene poi tassato nuovamente al momento dell'esecuzione.
- Le diverse modalità di adempimento del concordato, come la cessione pro-soluto di effetti cambiari, devono essere tassate secondo la disciplina propria dell'operazione concretamente realizzata.
- La soluzione dipende dalla struttura del concordato e dalla concreta presenza di effetti traslativi; pertanto, occorre verificare il testo del decreto, il piano concordatario e gli atti esecutivi successivi.
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