Sentenza n. 13284/2026 - Roma, Sezione 4
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalle resistenti Amministrazioni sulla istanza di ammissione al circuito di accoglienza nazionale in favore dei richiedenti asilo, previsto dal d.lgs. n. 142 del 2015 e s.m.i., avanzata da parte ricorrente al momento della richiesta di riconoscimento della protezione internazionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di ammissione al circuito nazionale delle misure di accoglienza
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, richiedente protezione internazionale, ha chiesto l'ammissione alle misure di accoglienza previste dal d.lgs. n. 142/2015. A fronte dell'istanza ritualmente presentata, le amministrazioni intimate non hanno adottato alcun provvedimento espresso entro il termine di legge. È stata quindi dedotta l'illegittimità del silenzio-inadempimento, per violazione degli obblighi amministrativi in materia di accoglienza, del generale dovere di conclusione del procedimento previsto dall'art. 2, comma 2, l. n. 241/1990, del principio di legalità dell'azione amministrativa e del buon andamento di cui all'art. 97 Cost.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'illegittimità del silenzio serbato dalle amministrazioni sull'istanza di accesso alle misure di accoglienza. Ha dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato sin d'ora commissario ad acta il responsabile pro tempore del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, o un funzionario formalmente delegato, che dovrà provvedere nei successivi trenta giorni previa istanza dell'interessato. Le spese di lite sono state compensate. Il ricorrente è stato ammesso definitivamente al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione di euro 991,90 oltre accessori.
Norme richiamate
d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142
Disciplina gli obblighi dell'amministrazione in materia di predisposizione ed erogazione delle misure di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale.
art. 2, comma 2, l. 7 agosto 1990, n. 241
Impone all'amministrazione il dovere di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto.
art. 97 Cost.
Il buon andamento dell'amministrazione è richiamato quale parametro leso dall'inerzia amministrativa.
art. 31 c.p.a.
Il giudice, accertata l'illegittimità del silenzio, ordina all'amministrazione di provvedere entro un termine e può nominare un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
d.m. n. 55/2014
È stato utilizzato per la liquidazione degli onorari del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- Quando un richiedente protezione internazionale presenta un'istanza di ammissione alle misure di accoglienza, l'amministrazione competente è tenuta a concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto dall'art. 2, comma 2, l. n. 241/1990.
- L'inerzia dell'amministrazione sull'istanza di accesso alle misure di accoglienza è illegittima perché contrasta con gli obblighi specifici previsti dalla disciplina dell'accoglienza, con il principio di legalità e con il buon andamento dell'amministrazione.
- In caso di accertata illegittimità del silenzio, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia, subordinandone l'intervento all'istanza dell'interessato dopo la scadenza infruttuosa del termine assegnato.
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