Parere n. 96/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto, con presentazione diretta ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla signora Chiara Spagnuolo contro il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (ora Ministero dell’Università e della Ricerca), l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e Cineca e nei confronti dei signori Nicola Amatucci e Giulio De Piano per l’annullamento del D.M. 5 febbraio 2014, n. 85 recante modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico, ad accesso programmato a livello nazionale, a.a. 2014-2015; del D.M del 10 marzo 2014 n. 220, recante la definizione dei posti disponibili per i corsi di laurea magistrale in Medicina e chirurgia; dell’elenco del 22 aprile 2014, riportante il punteggio dei candidati in elenchi suddivisi per singoli Atenei di svolgimento della prova, prima della graduatoria definitiva; della graduatoria nazionale del concorso per l’ammissione ai corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’a.a. 2014-2015; di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso, con particolare riguardo ai provvedimenti, di data ed estremi sconosciuti, di approvazione delle graduatorie finali e di ammissione dei primi graduati; nonché per l’accertamento del suo diritto ad essere ammessa ed immatricolata al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria - a.a. 2014/2015; nonché per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione degli atti relativi alla procedura nazionale di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2014-2015, con domanda di ammissione e risarcimento del danno
Esito
La questione giuridica
La ricorrente, partecipante alla prova di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2014-2015 presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, ha impugnato il decreto ministeriale 5 febbraio 2014, n. 85, il decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 220, l'elenco dei punteggi del 22 aprile 2014, la graduatoria nazionale e gli ulteriori atti connessi, deducendo un unico motivo di violazione del principio dell'anonimato, in particolare con riferimento alle modalità di conservazione delle schede anagrafiche recanti i codici alfanumerici identificativi dei candidati. Ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto all'ammissione e all'immatricolazione, nonché la condanna delle amministrazioni al risarcimento in forma specifica ai sensi dell'art. 30, comma 2, c.p.a. Dopo l'accoglimento dell'istanza cautelare e l'ammissione con riserva al corso di laurea, la ricorrente si è immatricolata, ha completato il percorso universitario conseguendo la laurea in Medicina e Chirurgia il 15 novembre 2022 e ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione di merito, invocando il consolidamento della situazione di fatto. L'Amministrazione ha riferito l'avvenuto conseguimento della laurea e ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, a seguito dell'ammissione con riserva disposta in sede cautelare, del completamento degli studi e del conseguimento della laurea in Medicina e Chirurgia il 15 novembre 2022, si sia consolidata una situazione di fatto incompatibile con l'utilità di una decisione sul merito dell'impugnazione. Il conseguimento del titolo ha dimostrato, sia pure a posteriori, il possesso delle capacità e delle idoneità che la prova di ammissione era destinata a verificare. È stato inoltre rilevato che non sussiste un interesse delle amministrazioni resistenti all'invalidazione del percorso accademico ormai completato. In applicazione del principio del consolidamento, il Collegio ha quindi ritenuto di dichiarare la cessazione della materia del contendere, senza esaminare nel merito la dedotta violazione del principio dell'anonimato.
Osservazioni
Violazione del principio dell'anonimato
La ricorrente aveva contestato le modalità di conservazione delle schede anagrafiche recanti i codici alfanumerici identificativi dei candidati. Il motivo non è stato esaminato nel merito, poiché il successivo consolidamento della situazione accademica ha fatto venir meno l'utilità della decisione.
Cessazione della materia del contendere per consolidamento
L'ammissione con riserva, l'immatricolazione, il completamento degli studi e il conseguimento della laurea in Medicina e Chirurgia hanno determinato una situazione di fatto consolidata. Il titolo conseguito dimostra a posteriori il possesso delle capacità e delle idoneità che la prova selettiva era diretta ad accertare.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
presentazione diretta del ricorso in Consiglio di Stato
La disposizione è stata richiamata quale base della presentazione diretta del ricorso straordinario al Consiglio di Stato.
art. 30, comma 2, c.p.a.
condanna in forma specifica
La ricorrente aveva invocato la disposizione per ottenere il risarcimento del danno in forma specifica; la relativa domanda non è stata esaminata per la cessazione della materia del contendere.
D.M. 5 febbraio 2014, n. 85
modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico, ad accesso programmato a livello nazionale, a.a. 2014-2015
È uno degli atti impugnati nell'ambito della procedura nazionale di ammissione.
D.M. 10 marzo 2014, n. 220
definizione dei posti disponibili per i corsi di laurea magistrale in Medicina e chirurgia
È stato impugnato quale atto relativo alla determinazione dei posti disponibili nella procedura di ammissione.
Massime di principio
- Quando, dopo l'ammissione cautelare con riserva a un corso di studi, il ricorrente completa il percorso formativo e consegue il relativo titolo, si consolida una situazione di fatto idonea a far venir meno l'utilità della decisione sul merito dell'impugnazione della procedura di ammissione.
- Il conseguimento del titolo di studio successivo all'ammissione cautelare dimostra, sia pure a posteriori, il possesso delle capacità e delle idoneità che la prova selettiva era diretta ad accertare.
- Il completamento del percorso accademico può giustificare la cessazione della materia del contendere quando non sussista un interesse concreto delle amministrazioni resistenti all'invalidazione del percorso ormai concluso.
- Il consolidamento della situazione di fatto rende superfluo l'esame dei vizi dedotti contro la procedura selettiva, ove una pronuncia di merito non possa arrecare al ricorrente un'utilità ulteriore e attuale.
Ricorso sulla procedura di ammissione ai corsi di Medicina per l'a.a. 2014-2015
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una candidata contro gli atti della procedura nazionale di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2014-2015. Il ricorso era stato presentato contro il Ministero competente, l'Università degli Studi di Napoli Federico II e Cineca, con domanda cautelare, richiesta di ammissione e immatricolazione e domanda risarcitoria.
Atti impugnati e motivo di ricorso
La ricorrente aveva impugnato il D.M. 5 febbraio 2014, n. 85, relativo alle modalità e ai contenuti delle prove di ammissione, il D.M. 10 marzo 2014, n. 220, relativo alla definizione dei posti disponibili, l'elenco dei punteggi del 22 aprile 2014, la graduatoria nazionale e gli ulteriori atti presupposti, conseguenti e connessi.
L'unico motivo di ricorso riguardava la violazione del principio dell'anonimato, con particolare riferimento alle modalità di conservazione delle schede anagrafiche contenenti i codici alfanumerici di riconoscimento dei candidati.
Fase cautelare e sviluppo della vicenda
Con parere interlocutorio n. 140/2015 del 21 gennaio 2015, la Sezione Seconda aveva accolto la domanda cautelare e ammesso temporaneamente la ricorrente alla frequenza del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, invitando l'amministrazione a trasmettere la relazione istruttoria.
Nel corso del procedimento la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione di merito, richiamando il principio del consolidamento. L'amministrazione ha confermato che la candidata, dopo l'ammissione con riserva, si era immatricolata presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II e aveva conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia il 15 novembre 2022. La ricorrente ha inoltre precisato di esercitare la professione medica e di essere iscritta all'Ordine dei medici di Avellino.
Valutazione del Consiglio di Stato
Il Collegio ha ritenuto decisivo il completamento del percorso universitario. L'ammissione cautelare aveva consentito alla ricorrente di frequentare il corso; il conseguimento della laurea ha poi attestato, sia pure a posteriori, il pieno possesso delle capacità e delle idoneità che la prova di ammissione era destinata a verificare.
Il Consiglio di Stato ha inoltre rilevato che non sussisteva un interesse delle amministrazioni resistenti all'invalidazione del percorso accademico ormai completato. In tale situazione, una decisione sul motivo relativo alla violazione dell'anonimato non avrebbe prodotto un'utilità concreta e attuale.
La conclusione è stata adottata in applicazione del principio del cosiddetto consolidamento, richiamando precedenti del Consiglio di Stato, tra cui il parere della Sezione I n. 1436/2024 del 22 novembre 2024 e le sentenze della Sezione VII 14 aprile 2022, nn. 2856 e 28159, nonché 27 aprile 2022, n. 3357.
Conclusione
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere. Il merito della dedotta violazione del principio dell'anonimato e la domanda risarcitoria non sono stati esaminati, essendo venuta meno l'utilità concreta della decisione a seguito del consolidamento della posizione accademica della ricorrente.
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