Cassazione Penale, Sentenza n. 27002/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso il rigetto dell'istanza di dissequestro relativa a quantità di oro detenute tramite contratto "Conto Tesoro" con la E.G.M. s.p.a.; il ricorrente sosteneva di essere terzo di buona fede titolare della proprietà dei preziosi (o, in alternativa, del controvalore in danaro), richiamava la validità del contratto, la documentazione probatoria della proprietà e la disciplina dei diritti dei terzi prevista dal d.lgs. n. 159/2011 (artt. 52 ss. e art. 58), e deduceva inosservanza di legge ed errori di motivazione nella valutazione del Tribunale e del G.i.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che l'appello era meramente ripropositivo rispetto a precedenti decisioni (provvedimento del 24/11/2023) e privo di elementi di novità necessari per superare la preclusione. Inoltre la Corte ha ritenuto che, anche alla luce dell'autorizzazione data dall'autorità giudiziaria alla vendita dell'oro e del versamento del ricavato nel Fondo Unico Giustizia (F.U.G.), il ricorrente, pur riconosciuto come terzo in buona fede, dispone soltanto di un diritto di credito da far valere nella procedura di verifica dei crediti prevista dagli artt. 52 e seguenti del d.lgs. 159/2011 (udienza ex art. 57) e non di un diritto a ottenere immediatamente la restituzione del bene o del suo controvalore. Condanna del ricorrente alle spese e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 322-bis cod. proc. pen.
Riferimento normativo utilizzato dal Tribunale per dichiarare inammissibile l'appello cautelare; la Corte ha confermato l'applicazione per carenza di specificità e novità rispetto a precedenti decisioni
d.lgs. n. 159 del 2011, artt. 52 e ss.
Tali disposizioni regolano la tutela dei terzi di buona fede rispetto ai beni sottoposti a misure patrimoniali; la Corte ha ritenuto che il terzo di buona fede dispone di un diritto di credito da verificare con le procedure concorsuali previste dal codice antimafia (art. 57 e seguenti)
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 58
Norma richiamata dalla difesa come base per la domanda di riconoscimento del credito; la Corte conferma che l'azione di tutela del terzo deve seguire il procedimento previsto dal codice antimafia
art. 104-bis disp. att. c.p.p.
Richiamata per l'applicabilità delle disposizioni del codice antimafia alla fattispecie processuale; la Corte ha rilevato che la difesa aveva accettato tale quadro normativo e non ha spiegato perché il ricorrente dovrebbe esserne escluso
art. 57 d.lgs. 159/2011
Individua la procedura di verifica dei crediti e l'udienza per la formazione dello stato passivo: la Corte ha indicato questa come la sede competente per il riconoscimento del credito del terzo
art. 56 d.lgs. 159/2011
Disciplina il subentro dell'amministratore giudiziario nelle relazioni contrattuali dell'impresa sottoposta a misura; la Corte ha osservato che le facoltà contrattuali del ricorrente possono essere esercitate nei confronti dell'amministratore giudiziario
art. 310 cod. proc. pen.
Richiamato in dottrina/giurisprudenza per la natura dell'appello cautelare; la Corte ha richiamato l'esigenza di specificità dei motivi d'impugnazione
Massime di principio
- Se l'istanza di dissequestro ripropone questioni già esaminate e negate in precedenti provvedimenti senza elementi nuovi, l'appello è inammissibile per ragioni di preclusione
- La qualifica di terzo di buona fede è necessaria ma non sufficiente per ottenere la restituzione immediata di beni sottoposti a sequestro: spesso il rimedio praticabile è il riconoscimento di un credito da far valere nella procedura di verifica dei crediti (art. 57 d.lgs. 159/2011)
- Se i beni sottoposti a sequestro sono stati venduti con autorizzazione dell'autorità giudiziaria e il ricavato versato al F.U.G., il terzo perde la possibilità di ottenere il bene e potrà ottenere solo il controvalore tramite la procedura concorsuale
- Quando il contratto attribuisce facoltà esecutive (ritiro, cessione, conversione), tali facoltà possono essere esercitate nei confronti dell'amministratore giudiziario subentrante; pertanto il terzo deve rivolgersi all'amministratore giudiziario e, se necessario, ottenere l'autorizzazione del giudice delegato
- Per massimizzare le chance di successo in casi analoghi, il terzo deve: a) produrre elementi nuovi e specifici rispetto alle precedenti istanze; b) dimostrare l'identificabilità materiale e contabile dei beni come riferibili esclusivamente al terzo; c) considerare la via del riconoscimento del credito nell'ambito della procedura prevista dal codice antimafia se il bene è stato già vincolato o smobilizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26903/2025 del 23/07/2025
- Sentenza penale · 23 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26905/2025 del 23/07/2025
- Sentenza penale · 23 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26906/2025 del 23/07/2025
- Sentenza penale · 23 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26907/2025 del 23/07/2025
- Sentenza penale · 23 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26908/2025 del 23/07/2025
- Sentenza penale · 23 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26909/2025 del 23/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →