Ordinanza n. 187/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento di approvazione della graduatoria del “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno - D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024”, relativo alla classe di concorso A041 - Scienze e tecnologie informatiche, nella parte in cui al ricorrente è stato attribuito un punteggio errato nella valutazione dei titoli.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: approvazione della graduatoria del concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente, classe A041, nella parte relativa all’attribuzione del punteggio per i titoli
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria relativa al concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, classe di concorso A041, deducendo l’erronea attribuzione del punteggio spettante per la valutazione dei titoli. Il TAR ha rilevato d’ufficio che la notificazione del ricorso è stata effettuata presso indirizzi PEC riferibili a sedi dell’amministrazione resistente, ma non presso l’indirizzo PEC dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, individuato dall’art. 16 d.l. n. 179/2011 ai fini della notificazione degli atti processuali alle amministrazioni statali. La notificazione è stata pertanto ritenuta nulla. Inoltre, trattandosi di procedura finanziata o attuata nell’ambito del PNRR, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la contestazione relativa al punteggio attribuito nella graduatoria. Ha rilevato la nullità della notificazione del ricorso, precisando che tale vizio, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, comporta la necessità di disporre la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., salvo il caso di inesistenza della notificazione. Ha quindi rimesso il ricorrente nei termini per effettuare la corretta notificazione del ricorso e ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro sette giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. La prova della notificazione dovrà essere depositata entro cinque giorni dall’adempimento. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 25 febbraio 2026.
Norme richiamate
art. 16 d.l. n. 179/2011
L’indirizzo PEC dell’Avvocatura dello Stato rileva ai fini della notificazione degli atti processuali alle amministrazioni statali.
art. 44, comma 4, c.p.a.
La nullità della notificazione, ove non ricorra l’inesistenza della notificazione, impone al giudice di disporne la rinnovazione.
art. 12-bis d.l. n. 68/2022, convertito in l. n. 108/2022
Per le procedure rientranti nell’ambito PNRR è necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
sentenza Corte costituzionale n. 148/2021
È richiamata quale fondamento dell’obbligo di consentire la rinnovazione della notificazione nulla, salvo il caso di inesistenza.
Massime di principio
- La notificazione di un ricorso amministrativo nei confronti di un’amministrazione statale effettuata presso indirizzi PEC riferibili a sedi dell’amministrazione, ma non presso l’indirizzo PEC dell’Avvocatura dello Stato competente per la rappresentanza processuale, è nulla e non ritualmente perfezionata nei confronti dell’amministrazione.
- La nullità della notificazione del ricorso, se non integra inesistenza della notificazione, deve essere sanata mediante rinnovazione disposta dal giudice ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a.; il giudice deve assegnare un termine perentorio per l’adempimento.
- Nelle controversie relative a procedure rientranti nel PNRR, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri quando ciò è previsto dalla disciplina speciale applicabile.
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