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Sentenza

Sentenza del 03/05/2019 n. 11665 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva ritenuto legittimo l'avviso di rettifica del valore di fabbricati e terreni inclusi nella cessione di un complesso aziendale. Ha dedotto, tra l'altro, l'inesistenza o nullità dell'avviso per la sottoscrizione da parte di un funzionario delegato, la tardività dell'appello incidentale dell'Agenzia, l'errata applicazione dei criteri di valutazione previsti per la cessione di azienda e l'omessa imputazione proporzionale delle passività aziendali agli immobili ai fini dell'applicazione delle aliquote dell'imposta di registro.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, poiché la contestazione della validità dell'avviso non era stata proposta nei precedenti gradi di giudizio e non poteva essere sollevata per la prima volta in cassazione. Ha accolto il secondo motivo, stabilendo che l'appello incidentale dell'Agenzia era tardivo: per la costituzione e la proposizione dell'appello incidentale mediante posta non bastava la spedizione entro il termine, ma era necessaria la ricezione dell'atto entro il termine stesso. Ha rigettato il terzo motivo, ritenendo legittimo il ricorso ai criteri di valutazione degli immobili previsti dall'art. 51, comma 3, del D.P.R. n. 131/1986 e utilizzabili anche sulla base delle perizie dell'Ufficio tecnico erariale. Ha accolto il quarto motivo, affermando che le passività aziendali dovevano essere imputate agli immobili in proporzione al loro valore rettificato. La sentenza d'appello è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, per rideterminare l'imposta dovuta e liquidare le spese.

Norme richiamate

  • Costituzione, artt. 3 e 97

    Regola costituzionale di accesso ai pubblici uffici mediante concorso

    La contribuente ha richiamato tali norme per contestare la legittimazione del dirigente che aveva conferito la delega di sottoscrizione. La Corte non ha esaminato la censura nel merito, dichiarandola inammissibile perché nuova.

  • Legge n. 241/1990, art. 21-septies

    La dedotta nullità dell'atto tributario deve essere eccepita tempestivamente nei precedenti gradi di giudizio e non può essere introdotta per la prima volta davanti alla Corte di cassazione.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 42, commi 1 e 3

    Gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva

    La sottoscrizione da parte di un funzionario di area terza delegato è sufficiente; non è necessariamente richiesta la qualifica dirigenziale.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 54

    L'appello incidentale deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notifica dell'appello principale. Quando l'atto è trasmesso per posta, entro il termine deve anche pervenire alla segreteria dell'organo giudicante, non è sufficiente la sola spedizione.

  • Codice di procedura civile, art. 155, comma 5

    La scadenza del termine cadente di sabato è stata prorogata al primo giorno non festivo successivo.

  • D.P.R. n. 131/1986, art. 23, comma 4

    In caso di cessione di azienda, ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote, le passività si imputano ai diversi beni sia mobili che immobili in proporzione del loro rispettivo valore

    Le passività riferite all'intero complesso aziendale devono essere ripartite proporzionalmente tra i beni, inclusi gli immobili, sulla base del loro valore, anche quando il valore degli immobili sia stato rettificato dall'amministrazione o dal giudice.

  • D.P.R. n. 131/1986, artt. 51, commi 1, 3 e 4, e 52

    Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari l'Ufficio controlla il valore dichiarato avendo riguardo ai trasferimenti, alle divisioni, alle perizie giudiziarie e ad ogni altro elemento di valutazione

    Quando nell'atto di cessione di azienda gli immobili sono individuati e valorizzati separatamente, l'Ufficio può rettificarne autonomamente il valore applicando i criteri previsti per gli immobili. Tra gli elementi utilizzabili rientrano anche le perizie dell'Ufficio tecnico erariale.

  • D.P.R. n. 131/1986, art. 23, comma 1

    La cessione d'azienda è normalmente tassata considerando il valore complessivo dell'azienda e l'aliquota più elevata applicabile ai beni che la compongono, salvo la separata negoziazione di singoli beni con autonomi corrispettivi.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, le eccezioni relative alla nullità o invalidità dell'avviso devono essere sollevate già nel ricorso introduttivo; non possono essere proposte per la prima volta in cassazione.
  • Per gli atti processuali inviati tramite posta, ai fini del rispetto del termine di costituzione o di proposizione dell'impugnazione, occorre verificare la data di ricezione da parte dell'ufficio giudiziario, non soltanto la data di spedizione, salvo diverse regole specifiche applicabili al caso.
  • Nella cessione di un'azienda, se immobili o altri beni sono indicati con corrispettivi autonomi e separati, l'amministrazione può controllare e rettificare separatamente il valore di tali beni.
  • Per rettificare il valore degli immobili ai fini dell'imposta di registro, l'amministrazione può utilizzare ogni elemento valutativo idoneo, comprese le perizie dell'Ufficio tecnico erariale, non soltanto perizie giudiziarie o compravendite comparabili.
  • Le passività aziendali devono essere attribuite ai diversi beni in proporzione ai rispettivi valori, anche quando le parti abbiano indicato separatamente il prezzo degli immobili; la ripartizione incide sulle aliquote e sull'imposta dovuta.

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