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Ordinanza

Ordinanza n. 2111/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202603668

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. VIII, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro gli atti comunali relativi alle difformità edilizie della struttura

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa ricorrente)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Campania che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado. Nel corso del giudizio il Comune ha accertato, con provvedimento del 9 marzo 2026, che non vi era più alcuna attività in essere, essendo stata demolita la struttura lignea e rimosse le vetrate poste a chiusura della tettoia; le difformità edilizie contestate risultavano quindi rimosse. L’appellante ha inoltre rappresentato di avere cessato l’attività e di essere stata posta in liquidazione, con predisposizione di un piano di smobilizzo delle attività e dei beni per il pagamento dei debiti. La censura cautelare è stata valutata con riguardo al pregiudizio derivante dalla paralisi e dal possibile fallimento della procedura di liquidazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello esclusivamente ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza anticipare la decisione sulle questioni sostanziali, espressamente rimesse all’approfondimento della fase di merito. Ha ritenuto sussistente un pregiudizio cautelare connesso alla paralisi e al possibile fallimento della procedura di liquidazione, ma ha reputato adeguata tutela la rapida definizione del giudizio di merito, anziché la concessione di una diversa misura cautelare. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare al Consiglio di Stato avverso le ordinanze cautelari del TAR.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, quando le esigenze cautelari lo richiedono, di tutelare la parte mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito; nel caso concreto tale misura è stata ritenuta sufficiente.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare d’appello, quando il pregiudizio allegato è concreto ma può essere adeguatamente fronteggiato mediante una rapida definizione della causa, il giudice può accogliere l’appello ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza concedere ulteriori misure cautelari.
  • La sopravvenuta rimozione delle difformità edilizie contestate non determina necessariamente la definizione immediata del giudizio cautelare quando permangano esigenze di tutela collegate a conseguenze economiche e organizzative attuali, purché la tutela sia limitata alla sollecita trattazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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