Sentenza n. 14034/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento - della graduatoria, approvata con deliberazione n. 225 del 20.2.2025, del concorso in forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 485 posti complessivi per il profilo professionale Area degli Operatori/Profili professionali del ruolo sociosanitario/operatore sociosanitario, comprensivo di quanto previsto dall'art. 1, comma 268, lett. c) della legge 30.12.2021, n. 234 e delle ulteriori riserve di legge nella quale il ricorrente è stato escluso dai soggetti riservatari; - di ogni atto presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso, ivi compresi se e quanto possa occorrere, i verbali della Commissione esaminatrice e il Bando di concorso, ove interpretato in senso lesivo per il ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione. Non sono state adottate statuizioni sulle spese, in ragione della mancata costituzione della controparte; il dispositivo ha comunque indicato le spese come compensate.
Atto impugnato: graduatoria di un concorso aggregato per la copertura di 485 posti di operatore sociosanitario, nella parte in cui non riconosceva al ricorrente il requisito di riserva previsto dalla legge n. 68/1999
Esito
Favorevole al resistente (ente sanitario)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria e gli atti connessi del concorso, sostenendo che non gli fosse stato riconosciuto il requisito di riserva previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili. Nel corso del giudizio, con atto del 13 febbraio 2026, ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del ricorso.
Norme richiamate
legge 12 marzo 1999, n. 68
Norme per il diritto al lavoro dei disabili
La controversia riguardava il mancato riconoscimento, nella graduatoria concorsuale, del requisito di riserva previsto dalla normativa sul diritto al lavoro delle persone con disabilità.
art. 1, comma 268, lett. c), legge 30 dicembre 2021, n. 234
La disposizione è richiamata nell'oggetto del concorso, ma la sentenza non ne offre un'interpretazione specifica.
Massime di principio
- La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, quando viene meno l'utilità concreta e attuale della pronuncia richiesta.
- In caso di mancata costituzione della controparte, il giudice non deve adottare una specifica statuizione sulle spese; nel dispositivo, le spese possono essere indicate come compensate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 ago 2026Sentenza n. 1690/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 3 ago 2026Sentenza n. 1691/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 3 ago 2026Sentenza n. 1692/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 3 ago 2026Sentenza n. 1693/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 3 ago 2026Sentenza n. 1694/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 3 ago 2026Sentenza n. 1695/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →