Sentenza n. 12615/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, RICORSO INTRODUTTIVO: - dell'elenco degli esiti della prova scritta del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia», Codice 02, nella parte in cui l'odierna ricorrente ha ottenuto il punteggio di 20 punti, viziato dalla presenza di un quesito asseritamente errato nel proprio questionario; - dell'avviso del 28 ottobre 2025, con cui la P.A. ha comunicato gli esiti della prova scritta del concorso de quo, nella parte in cui è stato attribuito all'odierna ricorrente un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di un quesito asseritamente errato e/o fuorviante; - del provvedimento con cui è stato comunicato alla ricorrente il mancato superamento della prova scritta, con conseguente sua esclusione dal concorso de quo; - dell'elenco dei candidati idonei alla prova scritta (sebbene allo stato non pubblicato e non conosciuto), per la parte in cui non ricomprende la ricorrente; - dell'esito della prova scritta sostenuta da parte ricorrente, conosciuto dalla stessa in data 28 ottobre 2025, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di un quesito asseritamente errato e/o fuorviante; - del punteggio riportato da parte ricorrente all'esito della prova scritta, pari a 20 punti, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza di un quesito asseritamente errato e/o fuorviante all'interno del proprio questionario; - del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de quo, con particolare riferimento al quesito n. 1; - dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso de quo, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 1, del questionario della prova scritta di parte ricorrente, in quanto asseritamente erroneo e/o fuorviante; - del bando di concorso de quo, nella parte in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente; - dei verbali di correzione della prova scritta della ricorrente, sebbene allo stato non conosciuti; - ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso de quo; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, di estremi e contenuto non conosciuti, nella parte in cui sia potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; nonché per l'accertamento dell'interesse di parte ricorrente alla rettifica in aumento del punteggio della prova scritta sostenuta, con relativa inclusione nella graduatoria finale del concorso; e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica in aumento del punteggio conseguito da parte ricorrente per la prova scritta e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della relativa inclusione nella graduatoria; MOTIVI AGGIUNTI: per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del decreto pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia in data 18 febbraio 2026, con cui l’Amministrazione resistente ha approvato la graduatoria di merito del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia», Codice 02, nella parte in cui non figura il nominativo di parte ricorrente; - della graduatoria di merito del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia», Codice 02, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia in data 18 febbraio 2026, nella parte in cui non figura il nominativo di parte ricorrente; - della graduatoria dei vincitori, pubblicata in data 03.04.2026, nella parte in cui non figura il nominativo di parte ricorrente; - della graduatoria rettificata dei candidati vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia», Codice 02, pubblicata in data 15 aprile 2026 sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, nella parte in cui non comprende il nominativo dell’odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito web ufficiale del Ministero in data 16 marzo 2026, recante “Assunzione dei vincitori assegnatari di sede”, nella parte in cui l’odierna ricorrente non è stata inclusa nell’elenco dei vincitori assegnati, unitamente al corrispondente ufficio di destinazione; - dell’Avviso pubblicato sul sito web ufficiale del Ministero in data 9 aprile 2026, recante “Assunzione 2.600 unità nell’Area degli assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Richiesta documentazione ai fini della priorità nella scelta della sede”, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi della ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, di estremi e contenuto non conosciuti, nella parte in cui sia potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente; - nonché degli atti precedentemente impugnati con il ricorso principale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito della prova scritta e conseguente esclusione dal concorso, nonché graduatorie e atti successivi, per l’attribuzione di 20/30 punti in ragione della risposta al quesito n. 1
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione concorsuale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, risultata non idonea avendo conseguito 20/30 punti a fronte della soglia minima di 21/30, ha contestato il quesito n. 1 del questionario, sostenendo che la risposta da lei prescelta, relativa al livello tecnologico irraggiungibile degli aerei U-2, fosse coerente con il brano e che la risposta individuata dalla Commissione fosse errata o comunque il quesito ambiguo e fuorviante. Ha chiesto l’annullamento degli esiti della prova, dell’esclusione e degli atti concorsuali successivi, l’accertamento del diritto alla rettifica del punteggio e il risarcimento in forma specifica mediante inclusione nella graduatoria. Con motivi aggiunti ha impugnato per illegittimità derivata la graduatoria finale, la graduatoria dei vincitori, la graduatoria rettificata e gli avvisi relativi all’assunzione e alla scelta della sede. Le amministrazioni hanno eccepito, tra l’altro, il difetto di legittimazione passiva di alcune amministrazioni.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha ritenuto infondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, quale amministrazione presso la quale i vincitori sono destinati a instaurare il rapporto di servizio. Ha rilevato che i Ministeri dell’Interno e dell’Economia e delle Finanze non erano stati chiamati in giudizio. Ha invece dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non avendo essa svolto alcun ruolo nel procedimento concorsuale e non essendo la Commissione Ripam ad essa riconducibile. Nel merito, il Collegio ha affermato che la formulazione dei quesiti e la valutazione delle risposte rientrano in un’ampia discrezionalità dell’amministrazione, sindacabile solo in presenza di assoluta incomprensibilità del quesito, irragionevolezza, arbitrarietà o illogicità della risposta, purché tali vizi siano provati o assistiti almeno da un principio di prova. Ha inoltre ribadito che, nelle prove a risposta multipla, il quesito deve essere chiaro, completo e non ambiguo, senza costringere il candidato a scegliere la risposta meno errata. Applicando tali criteri, ha ritenuto corretta la risposta a), poiché il brano afferma che l’associazione dell’Area 51 agli alieni deriva soprattutto, ma non esclusivamente, dai voli degli U-2. La risposta b) è stata ritenuta non pertinente rispetto al rapporto tra Area 51 e alieni e affetta da assolutezza rispetto al contenuto del brano. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, in solido a favore delle amministrazioni resistenti.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione ed accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria
Il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata in camera di consiglio, previa verifica dei presupposti processuali.
art. 30 c.p.a.
La domanda di risarcimento in forma specifica, volta alla rettifica del punteggio e all’inclusione nella graduatoria, è stata respinta quale conseguenza del rigetto della domanda demolitoria.
art. 74 c.p.a.
Il TAR ha richiamato precedenti conformi della Sezione ai fini della motivazione semplificata.
art. 88 c.p.a.
Il TAR ha richiamato precedenti conformi della Sezione nella motivazione della sentenza.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali, la scelta dei quesiti e la valutazione delle risposte rientrano in un’ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo soltanto quando il quesito sia assolutamente incomprensibile oppure la risposta prescelta risulti manifestamente irragionevole, arbitraria o illogica, sulla base di una prova o almeno di un principio di prova del vizio.
- Nelle prove concorsuali a risposta multipla, l’amministrazione deve formulare quesiti chiari, completi e non ambigui, tali da consentire l’individuazione di una risposta corretta; non è legittimo costringere il candidato a scegliere la risposta meno errata o soltanto approssimativamente accettabile.
- La discrezionalità tecnica dell’amministrazione nella predisposizione dei quesiti è soggetta ai principi della riserva di scienza: il giudice può verificare il rispetto delle regole scientifiche e logiche pertinenti, senza sostituire la propria valutazione a quella della Commissione in assenza di un vizio manifesto.
- La legittimazione passiva dell’amministrazione presso la quale i vincitori del concorso sono destinati a instaurare il rapporto di servizio sussiste anche se l’organizzazione della procedura coinvolge organismi o amministrazioni ulteriori; essa manca invece in capo a un’amministrazione che non abbia svolto alcun ruolo nel procedimento e alla quale non sia imputabile l’atto contestato.
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