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Ordinanza

Ordinanza n. 14161/2026 - Roma, Sezione 1

per l’annullamento del decreto del Presidente della Repubblica -OMISSIS- aprile 2026, pubblicato sulla G.U. serie generale n. -OMISSIS- maggio 2026 e notificato in -OMISSIS- maggio 2026;

Giustizia amministrativa202608003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento di un Comune e contestuale nomina della Commissione straordinaria

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il decreto presidenziale di scioglimento del Comune, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e notificato nel maggio 2026. Alla camera di consiglio hanno rappresentato la necessità di conoscere gli atti istruttori riservati posti a fondamento del decreto, al fine di articolare compiutamente le proprie difese. Nel fascicolo risultavano depositati soltanto il decreto di scioglimento, la relazione del Ministro dell’interno e una versione omissata della relazione prefettizia prevista dall’art. 143, comma 3, del TUEL. È stata quindi richiesta l’acquisizione integrale della documentazione relativa alla procedura, inclusi la relazione del Prefetto, una nota del Ministero dell’interno, gli atti relativi alla riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, gli atti di nomina della commissione di accesso e quelli relativi all’attività svolta dalla commissione.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito l’impugnazione. Ritenendo necessario assicurare l’effettività del diritto di difesa, ha ordinato alle amministrazioni l’acquisizione e il deposito dell’intera documentazione relativa alla procedura di scioglimento, in versione integrale e priva di oscuramenti, comprese le allegazioni indicate in motivazione. Il Collegio ha tuttavia precisato che, trattandosi di documenti classificati come riservati ai sensi dell’art. 42 della l. 124/2007, l’amministrazione deve osservare le cautele previste dall’ottavo comma della medesima disposizione per la conservazione e l’ostensione processuale. Ha inoltre ricordato che la conoscenza degli atti, ai sensi dell’art. 262 c.p., è circoscritta allo stretto ambito processuale. È stato assegnato il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza per il deposito digitale su supporto USB, con copia cartacea allegata. Gli atti sono stati rimessi al Presidente per la fissazione dell’udienza pubblica di merito. Le generalità e gli altri dati identificativi dei ricorrenti devono essere oscurati.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa dei poteri istruttori del giudice amministrativo.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato nel quadro dei poteri istruttori e degli incombenti acquisitivi disposti dal giudice.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato insieme agli artt. 65 e 66 c.p.a. in relazione all’acquisizione della documentazione necessaria alla decisione.

  • art. 143, comma 3, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL)

    Individua la relazione prefettizia nell’ambito della procedura di scioglimento del consiglio comunale.

  • art. 42, comma 8, l. 3 agosto 2007, n. 124

    Prevede cautele per la conservazione e l’ostensione processuale dei documenti classificati come riservati.

  • art. 262 c.p.

    Limita la conoscenza degli atti riservati allo stretto ambito processuale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente deduce la necessità di conoscere gli atti istruttori posti a fondamento di un provvedimento amministrativo impugnato, il giudice amministrativo può ordinare l’acquisizione integrale della documentazione rilevante, se quella già versata in atti non consente l’effettivo esercizio del diritto di difesa.
  • La natura riservata o classificata degli atti acquisiti in giudizio non esclude l’acquisizione da parte del giudice, ma impone all’amministrazione e alle parti il rispetto delle specifiche cautele previste dalla normativa sulla classificazione e sulla circolazione delle informazioni.
  • La conoscenza processuale di documenti riservati deve rimanere circoscritta allo stretto ambito del giudizio e non può tradursi in una divulgazione estranea alle esigenze difensive e decisorie del processo.

Come è indicizzato

MaterieScioglimento dei consigli comunaliOrdine e sicurezza pubblicaIstruttoria processuale
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoTrasparenza e pubblicità

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