Sentenza del 24/11/2017 n. 28056 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto che aveva ritenuto legittima la cartella di pagamento relativa all'IRPEG per l'anno 2000. Il principale motivo della controversia riguardava la tempestività della dichiarazione integrativa presentata telematicamente il 24 ottobre 2002, con la quale la società intendeva correggere un errore dichiarativo a proprio favore. La CTR aveva ritenuto tardiva la dichiarazione, considerando come termine ultimo il 30 settembre 2002. La società ha sostenuto invece che, per le dichiarazioni trasmesse telematicamente, il termine applicabile fosse il 31 ottobre dell'anno successivo alla chiusura del periodo d'imposta e che la L. n. 289 del 2002, art. 9, non avesse introdotto un autonomo termine decadenziale al 30 settembre 2002.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo errata la conclusione della CTR sulla tardività della dichiarazione integrativa. Ha stabilito che il termine del 31 ottobre previsto per la presentazione telematica della dichiarazione dei redditi era applicabile anche alla dichiarazione integrativa trasmessa con lo stesso mezzo. Ha inoltre chiarito che la L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 16, non introduceva un autonomo termine decadenziale al 30 settembre 2002, ma disciplinava esclusivamente gli effetti delle dichiarazioni integrative in caso di adesione al condono. Gli altri due motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto, che dovrà riesaminare la controversia e decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. n. 322 del 1988, art. 2, commi 1, 8 e 8-bis
Nel testo vigente all'epoca dei fatti, il termine per la trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi era fissato al 31 ottobre dell'anno successivo alla chiusura del periodo d'imposta. Tale termine è stato ritenuto applicabile anche alle dichiarazioni integrative trasmesse telematicamente.
L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 16
I contribuenti che hanno presentato successivamente al 30 settembre 2002 una dichiarazione integrativa ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, art. 2, comma 8-bis, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio della facoltà di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate
La disposizione non stabilisce un termine decadenziale generale per la presentazione delle dichiarazioni integrative al 30 settembre 2002. Stabilisce invece che, in caso di adesione al condono, il contribuente deve fare riferimento alla dichiarazione originaria e rinuncia agli effetti favorevoli della dichiarazione integrativa successiva.
D.P.R. n. 435 del 2001
La normativa ha modificato i termini per la presentazione delle dichiarazioni fiscali, prevedendo per le dichiarazioni trasmesse telematicamente il termine dell'ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta, individuato nel caso concreto nel 31 ottobre 2002.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 127
La norma è stata invocata dalla ricorrente in relazione al divieto di doppia imposizione, ma la Corte non ha esaminato il motivo poiché lo ha ritenuto assorbito dall'accoglimento dei primi due motivi.
Massime di principio
- Per stabilire se una dichiarazione integrativa telematica è tempestiva occorre individuare il termine previsto per la trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi nel periodo normativo applicabile, verificando la disciplina vigente alla data di presentazione.
- Un termine indicato da una normativa sul condono non può essere automaticamente qualificato come termine decadenziale per la presentazione delle dichiarazioni integrative, se la disposizione disciplina soltanto gli effetti dell'adesione al condono.
- La data rilevante per una dichiarazione trasmessa telematicamente è, di regola, quella risultante dalla ricevuta dell'Amministrazione finanziaria, non necessariamente la data di consegna della documentazione all'intermediario.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione sulla tardività di una dichiarazione applicando un termine errato, la sentenza può essere cassata per violazione o falsa applicazione della normativa tributaria.
- L'accoglimento di motivi preliminari sulla tempestività o ammissibilità della dichiarazione può rendere assorbite le questioni successive riguardanti il merito dell'imposizione, il giudicato endoprocessuale o il divieto di doppia imposizione.
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