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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36098/2023 del 27/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionario)

La controversia

La controversia nasce da un contratto del 20 luglio 2007 con cui la società concessionaria aveva affidato alla società affidataria la commercializzazione di giochi pubblici nei locali di quest'ultima, imponendo l'uso di sole apparecchiature della concedente, un minimo di raccolta e una minima giacenza annua. Dopo sopralluoghi, la concedente aveva contestato dapprima, nel 2010, l'uso di apparecchiature di altri concessionari e altri inadempimenti economici; poi, nel 2012, aveva nuovamente rilevato la presenza di apparecchiature altrui e aveva infine dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. La controparte aveva agito sostenendo che la tolleranza dell'inadempimento avesse integrato rinuncia alla clausola risolutiva e che una clausola relativa al corrispettivo semestrale di manutenzione fosse nulla per contraddittorietà interna delle pattuizioni. La Corte d'appello aveva confermato, per la parte rilevante, sia l'idea che la tolleranza richiedesse una nuova, espressa manifestazione di volontà prima di poter risolvere, sia la nullità della clausola sul canone di manutenzione. Il ricorso per cassazione deduceva: violazione dell'art. 1456 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto necessaria una nuova contestazione espressa dopo la tolleranza, mentre la rinuncia alla clausola risolutiva non può essere tacita; violazione dell'art. 132 c.p.c. per motivazione apparente quanto alla consapevolezza della asserita tolleranza; violazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c. per errata interpretazione delle clausole contrattuali sulla manutenzione, lette isolatamente e non sistematicamente; violazione dell'art. 1418 c.c. in conseguenza della dichiarata nullità della clausola sul canone. I controricorrenti chiedevano il rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo, affermando che, in tema di clausola risolutiva espressa, la tolleranza del creditore non elimina la clausola né comporta rinuncia tacita ad avvalersene, se il creditore abbia comunque manifestato, anche per fatti concludenti, l'intenzione di farvi ricorso in caso di ulteriore protrazione dell'inadempimento; non è necessario un espresso avvertimento formale circa un futuro atteggiamento non tollerante. Ha quindi cassato sul punto la decisione di merito. Ha inoltre accolto il terzo motivo, rilevando che la Corte d'appello aveva violato i canoni ermeneutici interpretando in modo isolato due clausole e ignorando la previsione espressa del canone semestrale di manutenzione, che da sola evidenziava l'onerosità della prestazione; la clausola che imponeva il pagamento non poteva essere dichiarata nulla per difetto di causa. Il quarto motivo è stato assorbito. La sentenza è stata dunque cassata con rinvio, perché il giudice di merito riesamini la controversia alla luce dei principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 1456 c.c.

    La clausola risolutiva espressa non si considera eliminata dalla mera tolleranza dell'inadempimento; la rinuncia ad avvalersene non si presume tacitamente quando il creditore abbia manifestato, anche con comportamenti concludenti, la volontà di farla valere in caso di ulteriore inadempimento.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è apparente se afferma una tolleranza senza spiegare in modo coerente la consapevolezza della pretesa rinuncia e la volontà che dovrebbe sorreggerla.

  • art. 1362 c.c.

    Le clausole contrattuali vanno interpretate secondo il senso fatto palese dal complesso delle espressioni utilizzate e non in modo atomistico.

  • art. 1363 c.c.

    L'interpretazione deve essere sistematica, coordinando tutte le clausole del contratto, incluse quelle che disciplinano espressamente il corrispettivo.

  • art. 1367 c.c.

    Tra le possibili interpretazioni deve preferirsi quella che dia un effetto alla clausola e ne conservi l'efficacia, evitando di dichiararla priva di causa quando una previsione di pagamento la giustifica.

  • art. 1418 c.c.

    La nullità della clausola per difetto di causa non può essere affermata quando dal contratto risulta un obbligo di pagamento che funge da corrispettivo della prestazione.

Massime di principio

  • In tema di clausola risolutiva espressa, la tolleranza di precedenti inadempimenti non comporta di per sé rinuncia tacita al diritto di avvalersene; la clausola resta operante se il creditore abbia, contestualmente o successivamente, manifestato in modo univoco l'intenzione di farla valere in caso di ulteriore inadempimento.
  • La verifica della volontà di tollerare o meno l'inadempimento è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, ma tale accertamento deve essere coerente e motivato, senza salti logici tra tolleranza, rinuncia e successiva risoluzione.
  • Nell'interpretazione del contratto non è consentito isolare singole clausole: occorre coordinarle tra loro e attribuire rilievo anche alle pattuizioni che disciplinano direttamente il corrispettivo, perché la causa dell'obbligazione di pagamento va ricercata nella controprestazione prevista dal contratto nel suo complesso.
  • La nullità per difetto di causa di una clausola che prevede un canone non può essere dichiarata se il medesimo testo contrattuale contempla espressamente l'obbligo di pagamento come corrispettivo di una prestazione; l'interpretazione preferibile è quella che conserva efficacia alle pattuizioni e ne armonizza il contenuto.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaNullitàOnere della prova

Testo integrale

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