Sentenza del 07/06/2016 n. 3547 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Notifica dell'appello - Cause scindibili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa mancata notifica dell'appello all'Agenzia delle Entrate non comporta l'inammissibilità dell'impugnazione e non rende necessaria l'integrazione del contraddittorio. L'art. 53, comma 2, del d.lgs. 546/1992 non elimina infatti la distinzione tra cause scindibili e inscindibili; pertanto, l'appello può proseguire nei confronti delle parti correttamente evocate.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava gli effetti della mancata notificazione dell'atto di appello all'Agenzia delle Entrate, che aveva partecipato al giudizio di primo grado, in una causa relativa all'omessa notificazione di cartelle esattoriali. È stato ritenuto che tale controversia costituisca una causa scindibile, poiché non sussiste litisconsorzio necessario tra il Concessionario della riscossione e l'Ente impositore.
Norme richiamate
Art. 53, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La disposizione non fa venir meno la distinzione tra cause scindibili e inscindibili. Nelle cause scindibili, la mancata notifica dell'impugnazione a una parte del giudizio di primo grado non determina automaticamente l'inammissibilità dell'appello né impone l'integrazione del contraddittorio.
Massime di principio
- Quando la controversia riguarda l'omessa notificazione di cartelle esattoriali, Concessionario della riscossione ed Ente impositore sono normalmente parti con posizioni scindibili, non soggette a litisconsorzio necessario.
- La mancata notifica dell'appello a una parte che aveva partecipato al primo grado non comporta automaticamente l'inammissibilità dell'impugnazione: occorre verificare se la causa sia scindibile o inscindibile.
- L'integrazione del contraddittorio è necessaria solo quando la decisione non può essere utilmente resa senza la partecipazione di tutte le parti interessate; non è richiesta, in via generale, nelle controversie scindibili.
- Prima di eccepire l'inammissibilità dell'appello, è necessario individuare la struttura del rapporto sostanziale e verificare l'eventuale esistenza di un litisconsorzio necessario.
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