Cassazione Penale, Sentenza n. 3019/2023 del 24/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello del 11/02/2020 relativa a fatti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art.12 d.lgs. n.286/1998) per presentazione di domande di assunzione ideologicamente false. I ricorrenti contestano, a vario titolo: la sussistenza del concorso e del dolo, la prova (intercettazioni e documenti), la ricorrenza delle aggravanti (fine di profitto, numero dei concorrenti, numero dei soggetti favoriti), il diniego delle circostanze attenuanti generiche, la corretta applicazione della legge più favorevole (art.2 cod.pen. e legge n.94/2009) e, per Cremona, la prescrizione in ragione della disciplina posteriore più favorevole. Alcuni ricorsi sono inoltre censurati per genericità nella formulazione in cassazione.
La decisione
Esito differenziato per ricorrente: 1) CREMONA STEFANO: ricorso accolto (secondo motivo) — annullamento senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione in ragione dell'applicazione della disciplina piu favorevole post legge n.94/2009; 2) SINGH BALWINDER "Nikka": ricorso fondato — annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Brescia per nuovo giudizio (mancata prova del concorso rispetto al capo H1); 3) SINGH BALJINDER (1978) "Vichy" e SING NARINDER "Jimmy": ricorsi accolti limitatamente al mancato e motivato diniego delle circostanze attenuanti generiche — annullamento con rinvio per nuovo giudizio sul punto; il resto dei loro motivi è dichiarato inammissibile; 4) ZAGARIA LUIGI: accoglimento parziale sul mancato adeguato e motivato diniego delle attenuanti generiche — annullamento con rinvio limitato a tale profilo; 5) NEGRIN GIANNI: rinunzia al ricorso, dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese e di euro 500 alla cassa delle ammende; 6) ETTOFI OMAR, SINGH BALJINDER (1966), VALLENARI BARBARA, VENTURINI GIORGIO: ricorsi dichiarati inammissibili per genericità o manifesta infondatezza; condanna al pagamento delle spese e di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende. In generale la Corte di legittimità conferma la qualificazione del fatto come consumato con la presentazione delle domande false e ribadisce criteri di ammissibilità e valutazione delle intercettazioni.
Norme richiamate
art.12 d.lgs. n.286/1998
commi relativi alla fattispecie di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e alle aggravanti (comma 1; comma 3; comma 3-bis; comma 3-ter)
La condotta si consuma con la mera presentazione delle domande ideologiche false; il fine di profitto e le altre aggravanti incidono sul trattamento sanzionatorio e vanno ricondotte alla versione normativa applicabile al momento del fatto salvo l'applicazione della lex mitior
legge n.94/2009
modifica del regime delle circostanze aggravanti
Ha rimodulato le aggravanti rendendo meno grave, in alcuni casi, la sola ricorrenza del fine di profitto (riduzione della pena massima), principio che può determinare l'applicazione della normativa piu favorevole e conseguente prescrizione
d.l. n.241/2004 (conv. legge n.271/2004)
versione normativa applicata ai fatti anteriori al 2009
La versione della disposizione anteriore alla riforma del 2009 è stata ritenuta in generale applicabile ai fatti commessi, con le specifiche differenziazioni illustrate dalla Corte quando la norma successiva risulti piu favorevole
art.2 cod.pen.
principio della legge penale più favorevole
Invocato per chiedere l'applicazione della disciplina piu favorevole (lex mitior) quando la riforma successiva riduca la sanzione applicabile al fatto
art.173 disp.att. cod.proc.pen.
limiti all'esame dei ricorsi di cassazione
Usato per motivare il contenuto dell'esame della Corte di Cassazione e per definire i limiti entro i quali devono essere illustrati i motivi rilevanti per la legittimità
art.98 e art.114 cod.pen.
Richiamati come eccezioni che consentono, in casi specifici, di bilanciare aggravanti e attenuanti anche se la disposizione originaria sembrava escluderlo
Massime di principio
- Nelle fattispecie di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina disciplinate dall'art.12 d.lgs. n.286/1998 la presentazione di domande ideologicamente false costituisce momento consumativo del reato anche se l'ingresso non si concreta.
- Il principio della legge penale più favorevole (art.2 cod.pen.) si applica e può produrre effetti concreti (anche estinzione per prescrizione) quando la successiva modifica normativa riduca la sanzione applicabile al singolo imputato, purché quest'ultimo non sia gravato da aggravanti addizionali che mantengano una pena complessiva piu elevata.
- In Cassazione non è ammesso riproporre in termini generici i motivi di merito già discussi in appello: il ricorso deve confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della decisione impugnata, altrimenti è dichiarato inammissibile per genericità.
- La valutazione delle intercettazioni è sindacabile in sede di legittimità soltanto nei casi di travisamento della prova o di manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione; altrimenti resta riservata al giudice di merito.
- Per configurare il concorso nel reato è necessario dimostrare il dolo partecipativo nella fase rilevante (qui la presentazione delle domande): chi si limita ad acquistare nulla-osta già rilasciati può essere estraneo alla condotta concorrente, salvo prova di attività successive dirette a favorire l'ingresso.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche richiede motivazione adeguata e comparata: l'assenza di tale motivazione comporta annullamento e rinvio limitato a quel profilo.
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