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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11271/2020 del 12/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ambasciatore)

La controversia

Il dipendente aveva dedotto di aver prestato servizio dal 4 agosto 2009 presso l’Ambasciata italiana in Montenegro e di essere stato oggetto di diffidenza e avversione da parte dell’Ambasciatore e di un funzionario. Con appunto riservato del 23 ottobre 2009, l’Ambasciatore riferì all’Ispettorato Generale del Ministero degli Affari Esteri che il Capo della polizia montenegrina gli aveva comunicato che il dipendente avrebbe aggredito e percosso un’agente di polizia locale, quasi soffocandola. Dopo il trasferimento d’autorità in Italia, impugnato senza successo davanti al giudice amministrativo, il dipendente agì contro l’Ambasciatore e il Ministero chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali, alla salute e alla reputazione. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 5 luglio 2016, respinse le domande; la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 28 giugno 2017, accolse parzialmente l’appello e condannò l’Ambasciatore e il Ministero, in solido, a pagare 50.000 euro per danno non patrimoniale da lesione della reputazione. L’Ambasciatore ricorse per cassazione con quattro motivi: denunciò carenza o nullità della motivazione sull’ammissibilità e specificità dell’appello; contestò la qualificazione diffamatoria della nota, inviata a un solo destinatario, e la sussistenza dei requisiti dell’art. 595 c.p.; dedusse che la Corte d’appello aveva presunto il dolo e invertito l’onere della prova. Il Ministero propose ricorso con sei motivi, contestando l’assenza degli elementi oggettivo e soggettivo della diffamazione, l’inversione dell’onere probatorio e l’omesso riconoscimento dell’adempimento del dovere diplomatico; censurò inoltre l’esame delle testimonianze, la valutazione delle prove e la ritenuta coincidenza tra fatto lesivo e danno. Il dipendente propose ricorso incidentale contro il rigetto della domanda per danni patrimoniali, contestando la valutazione del nesso causale tra la condotta e la perdita degli emolumenti conseguente al trasferimento.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo del ricorso dell’Ambasciatore: la sentenza d’appello era comprensibile e l’art. 342 c.p.c. non richiede né un requisito di autosufficienza né la formulazione di un progetto alternativo di decisione, purché l’appello individui chiaramente i punti contestati e le relative ragioni. Ha accolto il terzo motivo dell’Ambasciatore e i primi tre motivi del ricorso del Ministero. Ha rilevato che la nota era stata trasmessa in forma riservata a un solo destinatario e che la Corte d’appello non aveva accertato la volontà dell’Ambasciatore di diffonderne il contenuto attraverso il destinatario. Ha inoltre censurato l’addebito all’Ambasciatore dell’onere di provare il colloquio e la veridicità delle informazioni ricevute: nella domanda risarcitoria per una segnalazione compiuta nell’adempimento di un dovere, spetta all’attore provare gli elementi dell’illecito e, in particolare, la falsità dei fatti riferiti; non grava sul convenuto l’onere di dimostrarne la verità. La Corte ha riconosciuto che, nel contesto descritto, la comunicazione alle autorità ministeriali rientrava nell’attività e nei doveri connessi alla funzione diplomatica e ha escluso la necessità di ulteriori accertamenti nel merito. Sono rimasti assorbiti il quarto motivo dell’Ambasciatore, i motivi quarto, quinto e sesto del Ministero e il ricorso incidentale del dipendente. La sentenza d’appello è stata cassata e la domanda risarcitoria è stata rigettata nel merito, poiché non risultava provata la falsità di quanto riferito e non ricorrevano le fattispecie di diffamazione o calunnia poste a fondamento della domanda. Le spese dell’intero giudizio sono state integralmente compensate tra tutte le parti.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata

    L’appello deve individuare con chiarezza i punti contestati e le ragioni delle censure, confutando la decisione impugnata; non richiede formule sacramentali, autosufficienza o un progetto alternativo di decisione.

  • art. 595 c.p.

    in tema di diffamazione si configura la condotta del reato solo qualora – nell’ipotesi in cui l’agente comunichi in via riservata con un’unica persona – vi sia la prova della volontà, da parte dell’agente medesimo, della diffusione del contenuto diffamatorio della comunicazione attraverso il destinatario

    Quando una comunicazione potenzialmente offensiva è inviata in via riservata a una sola persona, la diffamazione richiede la prova che l’agente volesse che il destinatario ne diffondesse il contenuto.

  • art. 2697 c.c.

    Non è, dunque, a carico del convenuto/denunciante – come ha erroneamente ritenuto, nella fattispecie in esame, la Corte capitolina – l’onere di dimostrare la verità di quanto oggetto di denuncia, ma dell’attore/denunciato provarne, invece, la falsità.

    Nell’azione risarcitoria per una segnalazione di fatti illeciti compiuta nell’adempimento di un dovere, l’attore che si assume leso deve provare gli elementi del fatto illecito, inclusa la falsità dei fatti riferiti; non spetta al convenuto dimostrarne la verità.

  • art. 51 c.p.

    la denuncia di un reato perseguibile d’ufficio (come, del resto, la proposizione di una querela per un reato perseguibile solo su iniziativa di parte) può costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante, in caso di successivo proscioglimento o assoluzione, solo ove contengano sia l’elemento oggettivo che l’elemento soggettivo del reato di calunnia

    La segnalazione di un reato o la proposizione di querela, quando costituiscono adempimento di un dovere, non generano responsabilità civile per il solo fatto che l’accusa non trovi conferma: occorre che ricorrano gli elementi oggettivo e soggettivo della calunnia.

  • art. 2043 c.c.

    la denuncia di un reato perseguibile d’ufficio (come, del resto, la proposizione di una querela per un reato perseguibile solo su iniziativa di parte) può costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante, in caso di successivo proscioglimento o assoluzione, solo ove contengano sia l’elemento oggettivo che l’elemento soggettivo del reato di calunnia

    La responsabilità aquiliana per una segnalazione di fatti illeciti non consegue alla sola infondatezza della segnalazione, ma presuppone, nel quadro esaminato, la prova degli elementi della calunnia.

  • D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, art. 37

    ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, art. 37, tra le funzioni di una missione diplomatica – e quindi, specificamente, del suo vertice – vi è anche quella di “promuovere relazioni amichevoli” (oltre che di “sviluppare i rapporti in tutti i settori”) tra “l’Italia e lo Stato di accreditamento”

    Rientra nelle funzioni della missione diplomatica e del suo vertice promuovere relazioni amichevoli e sviluppare i rapporti con lo Stato di accreditamento; tale contesto funzionale rileva nella valutazione della comunicazione effettuata dall’ambasciatore alle autorità ministeriali.

  • art. 384 c.p.c.

    All’accoglimento del ricorso del B. e del Ministero segue non solo la cassazione della sentenza impugnata, ma anche la decisione nel merito, non occorrendo ulteriori accertamenti, ex art. 384 c.p.c., comma 2, seconda alinea.

    La Cassazione può decidere la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 92 c.p.c.

    la complessità delle questioni trattate ed il loro carattere, almeno in parte, inedito (non risultando, nella giurisprudenza di questa Corte, precedenti relativi alla responsabilità per lesione dell’altrui reputazione ricollegabili ad attività svolta da diplomatici, nell’esercizio delle loro funzioni), costituiscono taluna di quelle “gravi ed eccezionali ragioni” che in base all’art. 92 c.p.c., comma 2 – nel testo modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, applicabile “ratione temporis” al presente giudizio, risultando lo stesso incardinato con citazione notificata il 16/21 maggio 2013 – giustificano la loro integrale compensazione tra tutte le parti del presente giudizio.

    La complessità e il carattere almeno parzialmente inedito delle questioni possono costituire gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese.

Massime di principio

  • Quando un contenuto potenzialmente lesivo della reputazione è comunicato in forma riservata a un unico destinatario, la diffamazione richiede l’accertamento della volontà dell’autore di farlo diffondere attraverso il destinatario; la mera trasmissione al singolo non basta.
  • Chi agisce per il risarcimento del danno derivante da una segnalazione di fatti illeciti compiuta nell’adempimento di un dovere deve provare gli elementi costitutivi dell’illecito e, in particolare, la falsità dei fatti riferiti. Non compete al convenuto provare la verità della segnalazione.
  • La segnalazione di fatti potenzialmente lesivi della reputazione, effettuata nell’adempimento del dovere di riferire alle autorità competenti, non comporta responsabilità civile per la sola mancata conferma dei fatti o per il successivo proscioglimento; la responsabilità richiede la prova degli elementi oggettivo e soggettivo della calunnia.
  • Nella valutazione della condotta di un agente diplomatico occorre considerare le funzioni della missione, comprese la promozione di relazioni amichevoli con lo Stato di accreditamento e le esigenze di non ingerenza negli affari interni dello stesso.
  • L’atto di appello deve identificare con chiarezza i punti della decisione contestati e le ragioni della contestazione, ma non deve essere autosufficiente né contenere un progetto alternativo di decisione.

Come è indicizzato

MaterieProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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