Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 379/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501638

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego tacito formatosi sulla richiesta di accesso a documenti relativi a sepolture e al progetto di una sepoltura gentilizia

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (titolare sepoltura)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto al Comune, con PEC del 4 giugno 2025, l’accesso a: (A) pagine del registro cimiteriale relative alle sepolture avvenute nella sepoltura gentilizia; (B) atti inerenti al seppellimento di un soggetto tumulato nel 2020 nella medesima sepoltura; (C) atti del progetto della sepoltura gentilizia risalente alla metà degli anni Cinquanta. L’interesse dichiarato consisteva nel verificare la correttezza delle tumulazioni e la legittimità dell’apposizione di una lapide riferita a una seconda famiglia. Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato cessato l’interesse sul punto A, poiché l’accesso era stato concesso. Quanto al punto B, ha dedotto che il Comune aveva trasmesso soltanto un’autorizzazione alla sepoltura, datata 2 dicembre 2025, senza chiarire se fosse l’unico documento disponibile, mentre la tumulazione risaliva al febbraio 2020. Quanto al punto C, ha preso atto della dichiarazione comunale del 28 novembre 2025 circa l’assenza del progetto nella disponibilità dell’amministrazione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato parzialmente improcedibile relativamente al punto A, per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto dell’avvenuto accesso e senza esaminare la questione della possibile reiterazione della precedente istanza. È stato accolto relativamente al punto B: la richiesta riguardava tutti gli atti inerenti al seppellimento e non soltanto l’autorizzazione alla sepoltura; il Comune aveva prodotto un solo documento, formato dopo la presentazione dell’istanza, senza dichiarare che fosse l’unico nella propria disponibilità. L’amministrazione è stata quindi condannata a esibire tutti gli atti disponibili relativi al seppellimento oppure, ove non ne possieda altri, a rendere una dichiarazione negativa assumendosene la responsabilità, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il giudice ha inoltre ritenuto che la trasmissione dell’autorizzazione implicasse l’esclusione di controinteressati ostativi, ovvero la prevalenza dell’interesse ostensivo rispetto alla riservatezza. Il ricorso è stato rigettato relativamente al punto C, poiché il Comune aveva già reso una dichiarazione negativa, assumendosi la responsabilità dell’assenza dei documenti. Le spese sono state dichiarate irripetibili per la mancata costituzione del Comune e la reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    Il silenzio formatosi sulla richiesta di accesso è stato impugnato davanti al giudice amministrativo.

  • art. 22, comma 1, lett. c, l. 241/1990

    La nozione di controinteressati comprende anche i soggetti individuabili in relazione ai documenti richiesti, quali gli eredi dell’inumato.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    L’eventuale riservatezza dei terzi non ostava all’accesso, poiché l’amministrazione, trasmettendo l’autorizzazione alla sepoltura, aveva implicitamente escluso la prevalenza della riservatezza sull’interesse ostensivo.

  • art. 116, comma 4, c.p.a.

    Il giudice può ordinare all’amministrazione l’esibizione dei documenti entro un termine decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione non possiede i documenti richiesti in sede di accesso, deve rendere una dichiarazione negativa esplicita, assumendosi la responsabilità dell’affermazione; la mera mancata esibizione non è sufficiente.
  • Se l’istanza di accesso riguarda genericamente tutti gli atti inerenti a un determinato procedimento o fatto, l’amministrazione non può limitarsi a ostendere un singolo documento, ma deve esibire tutti gli atti nella propria disponibilità oppure dichiarare formalmente di non possederne altri.
  • La trasmissione di un documento relativo a dati di un soggetto terzo può implicare che l’amministrazione abbia escluso l’esistenza di controinteressati ostativi o abbia ritenuto prevalente l’interesse all’accesso rispetto alla riservatezza, salvo diversa e specifica contestazione.
  • L’accesso già effettuato determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul relativo capo della domanda, anche quando restino controverse altre richieste documentali.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicitàOnere della prova e principio dispositivoTutela del terzo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.