Cassazione Penale, Sentenza n. 18300/2023 del 03/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Contestazione della difformità tra l'accordo raggiunto tra le parti (che includeva la richiesta della sospensione condizionale della pena) e la sentenza di applicazione della pena, in particolare per l'omessa concessione del beneficio della sospensione condizionale nonostante la richiesta formulata in udienza e il consenso del Pubblico Ministero
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha accertato che l'omissione della sospensione condizionale non era una semplice svista emendabile come errore materiale, poiché nella parte motivazionale della sentenza non era stata menzionata la concessione del beneficio (pur essendo presente nella richiesta e nel verbale con il consenso del PM). Perciò la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Pisa perché questi valuti, nell'esercizio del suo potere discrezionale, la sussistenza dei presupposti per accogliere l'accordo nella sua interezza
Norme richiamate
art. 444 e ss. cod. proc. pen.
Regolano l'applicazione della pena su richiesta delle parti; la Corte richiama il principio per cui il giudice deve accogliere integralmente la richiesta se conforme ai presupposti di legge o rigettarla
art. 186, commi 2, lett. b) e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285
Norma sostanziale del reato (guida in stato di ebbrezza con aggravante per aver provocato incidente); indicata come il fatto per cui era stata concordata la pena
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
"il Pubblico Ministero e l'imputato possono ricorrere solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"
Limita i motivi di cassazione avverso le sentenze di applicazione della pena su richiesta: il vizio denunciato (difetto di correlazione tra richiesta e sentenza per l'omessa sospensione condizionale) rientra tra i motivi ammessi, consentendo l'annullamento
art. 130, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Regola la correzione dell'errore materiale; la Corte distingue quando l'omissione è emendabile come mero errore materiale (se dalla motivazione risulta che il giudice aveva ritenuto concedibile il beneficio ma lo ha omesso per svista) e quando invece è un difetto di correlazione non correggibile con tale procedimento
art. 620, lett. 1) cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione di integrare direttamente la sentenza in presenza di errore materiale quando ne ricorrono i presupposti; la Corte richiama questo rimedio come applicabile solo nei casi di mera svista
Legge 23 giugno 2017, n.103
Ha introdotto le modifiche normative (art.130 comma 1-bis e art.448 comma 2-bis) che hanno ristretto l'ambito di applicazione della correzione di errore materiale e definito i motivi ammissibili di ricorso in cassazione per le applicazioni della pena su richiesta
Massime di principio
- Differenziare sempre tra errore materiale e difetto di correlazione: se nella motivazione il giudice riconosce il beneficio e lo omette solo nel dispositivo, può trattarsi di errore materiale emendabile (art.130); se l'accordo non è recepito né nella motivazione né nel dispositivo si tratta di difetto di correlazione, rimesso al ricorso ex art.448 comma 2-bis
- Il ricorso per cassazione contro sentenze di applicazione della pena su richiesta è ammesso solo per i motivi tassativi dell'art.448 comma 2-bis; va quindi incentrato su 'difetto di correlazione', 'espressione della volontà dell'imputato', 'erronea qualificazione del fatto' o 'illegalità della pena'
- Il giudice che valuta una richiesta di applicazione della pena concordata è vincolato a due alternative: accogliere la richiesta conformemente ai termini (se i presupposti di legge sussistono) oppure rigettarla; una pronuncia parziale o difforme può essere censurata
- Quando in udienza risulta da verbale la richiesta subordinata a un beneficio (es. sospensione condizionale) e il PM ha dato il consenso, l'omissione della concessione nella sentenza è maggiormente qualificabile come difetto di correlazione piuttosto che come semplice svista
- In caso di annullamento per difetto di correlazione, gli atti vengono restituiti all'ufficio procedente perché il giudice di merito riesamini l'accordo e valuti discrezionalmente l'accoglimento nella sua interezza
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